Brevi osservazioni sull’applicabilita’ dell’art.193 t.u.ll.ss. nella Regione Puglia

Affinchè possa correttamente comprendersi il contenuto di questa disposizione, occorre tenere presente, in via preliminare, che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria è necessaria, in relazione allo studio odontoiatrico, in base all’art. 8 ter, co. 2, D.Lgs. 502/92[1].
Ne deriva la piena configurabilità dell’ipotesi criminosa di cui all’articolo 193 R.D. 1265/1934[2] (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) posto che l’attività odontoiatrica deve appunto farsi rientrare nell’alveo delle procedure terapeutiche potenzialmente rischiose. Ciò rende legittimo il sequestro probatorio di uno studio dentistico (con le relative attrezzature) gestito in difetto della prescritta autorizzazione sanitaria (cfr. Cass. pen., Sez. III, 16/05/2007, n.22875).
Nella Regione Puglia, inoltre, nell’ambito della potestà legislativa ad essa demandata ai sensi dell’art. 117 Cost., la L.R. 28/5/2004 n.8 istituisce per l’attività odontoiatrica un sistema autorizzatorio speciale[3] in mancanza del quale deve anche ritenersi integrata una violazione amministrativa (art.15).
Si tratta, in particolare, di un complesso di disposizioni volte a determinare specifiche modalità ed esatti termini della richiesta e del rilascio di detta autorizzazione. Essa, inoltre, disciplina profili attuativi dettando disposizioni in tema di studi professionali in cui viene svolta l’attività odontoiatrica.
Lo studio odontoiatrico rientra certamente nell’ambito degli istituti indicati nell’art. 193 TULLSS trattandosi di luogo ove si esercita una prestazione di carattere sanitario tecnicamente qualificata ed ove esiste una certa organizzazione strumentale e personale. Detto studio ben può qualificarsi come vero e proprio ambulatorio medico e cioè come luogo destinato ad attività terapeutiche che non richiedono ospedalizzazione e nel quale vengono svolte operazioni di tipo invasivo sul paziente, anche assistite da interventi con anestesia, che certamente possono farsi rientrare nell’ambito delle procedure terapeutiche potenzialmente rischiose per colui che ne è sottoposto.
Un gabinetto dentistico si distingue, di solito, per la classica articolazione dei locali di cui si compone, vale a dire di una sala d’attesa, di un locale uso ufficio e di una o più stanze con collocazione all’interno di un riunito odontoiatrico (poltrona attrezzata).
Gli studi privati dei sanitari – per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione – sono solo quelli, invece, sovente coincidenti con la privata abitazione, dove il sanitario, senza strutture di sorta e previo appuntamento, riceve i propri pazienti per effettuare, al più, mere diagnosi (cfr. Cass. pen., Sez. III, 22/03/2005, n.17434).
La sanzione per l’apertura di un gabinetto dentistico in assenza di autorizzazione è dunque quella di cui all’art.193 TULLSS anche in base all’art.43 Legge 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, il quale ha devoluto alle singole regioni il compito di disciplinare le autorizzazioni relative alle istituzioni sanitarie di carattere privato (cfr. Cass. pen., Sez. III, 12/01/1998, n.2688) e ciò perchè le regioni non possono legiferare in materia penale.
D’altra parte, a norma dell’art.9, co.2, Legge 689/1981 «quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale o da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile in mancanza di altre disposizioni penali».
Questa disposizione, peraltro, intanto opera in quanto le norme sanzionanti un medesimo fatto si trovino fra loro in rapporto di specialità, il quale deve escludersi quando sia diversa l’obiettività giuridica degli interessi protetti dalle due norme (cfr. Cass. civ., Sez. I, 08/03/2005, n.5047).
Nel caso degli ambulatori odontoiatrici operanti sul territorio della Regione Puglia, non sussiste un rapporto di specialità tra la disposizione penale di cui all’art. 193 TULLS e l’art.5 L.R.8/2004.
Infatti mentre il ridetto art.193 TULLSS mira ad operare uno specifico controllo di tutte quelle attività svolte con finalità speculative e non istituzionali da operatori privati e, comunque, non facenti parte dell’apparato sanitario pubblico, la L.R.8/2004 tende a garantire l’erogazione di prestazioni efficaci e sicure, il miglioramento continuo della qualità delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nonché lo sviluppo sistematico e programmato del servizio sanitario regionale (art.1).
In altri termini, per l’esercizio di un ambulatorio dentistico nell’ambito del territorio pugliese è richiesta un’autorizzazione ai sensi del combinato disposto dell’art.193 TULLSS e dell’art.5 L.R. 8/2004. Con la conseguenza che al trasgressore deve contestarsi un reato nel primo caso e un illecito amministrativo nel secondo.
 
Bari, 31-10-2008
 
Luogotenente dott. Giovanni Galetta
N.A.S. Carabinieri di Bari
 
 


[1] Art.8-ter D.Lgs.502/92. Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie.
1. … omissis….
2. L‘autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi.
….. omissis ….
 
[2]  Art193. Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto (ora Sindaco), il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità.
     L’autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l’apertura dei locali ove si da alloggio per mercede.
     Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell’atto di autorizzazione, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000.
     Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l’autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
 
[3]  Art. 5 – Autorizzazioni
b) Autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria.
        1) Sono soggetti all’autorizzazione all’esercizio:
         … omissis …
1.2.3 attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ove non attrezzata per erogare prestazioni chirurgiche individuate con i provvedimenti di cui alla lettera a), punto 2), del presente articolo;

Galetta Giovanni

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