BREVI RIFLESSIONI IN ORDINE ALL’ESTINZIONE DEL PROCESSO DEL LAVORO PER MANCATA NOTIFICA AL RESISTENTE DEL RICORSO INTRODUTTIVO E PEDISSEQUO DECRETO DI FISSAZIONE DELL’UDIENZA E MANCATA COMPARIZIONE DI ENTRAMBE LE PARTI ALLA UDIENZA DI DISCUSSIONE.

Redazione 15/06/00

Avv. Silvia Amati

Nel processo del lavoro la mancata notifica a controparte del ricorso introduttivo del giudizio e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza di discussione determina l’estinzione del giudizio di primo grado in forza del combinato disposto degli artt. 415, 4° comma, e 307, 3° comma, c.p.c..

Tale estinzione opera ipso iure, per il verificarsi del solo fatto estintivo previsto dalla legge e la dichiarazione relativa ha efficacia retroattiva, ovvero opera ex tunc.

Al riguardo sia consentito rammentare che l’art. 415, 4° comma, c.p.c., pone in capo al ricorrente l’onere di notificare al resistente il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza.

Pertanto, è onere del ricorrente controllare in Cancelleria che sia stato emesso il relativo provvedimento di fissazione d’udienza, onde poter rispettare il termine a difesa concesso al convenuto. Ove il ricorrente non provveda alla notifica prevista dall’art. 415, 4° comma, c.p.c., la sua “omissione è equiparabile al mancato compimento di un atto di impulso indispensabile per la prosecuzione del processo e come tale determinante l’estinzione ex art. 307, 3° comma, c.p.c.“(TARZIA “Problemi del contraddittorio nell’istruzione probatoria”, in Riv. Dir. Proc., 1984, p. 634).

In tale ipotesi, pertanto, l’estinzione viene fatta conseguire all’omissione dell’atto nel termine perentorio, in ragione della mancata integrazione del contraddittorio. Va puntualizzato che: “l’estinzione si verifica, per effetto della norma in esame, anche se la singola norma che disciplina il singolo atto non la enuncia espressamente” (C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, II°, Il processo di cognizione, Giappichelli ed., 12°, Torino, 1998, p. 327).

Poiché l’omesso compimento dell’atto impedisce di giungere ad una decisione di merito si verifica l’estinzione immediata del processo, senza possibilità di usufruire dell’anno di quiescenza (cfr. VACCARELLA, Inattività delle parti ed estinzione del processo di cognizione, Napoli, 1975, 178; SALETTI; La riassunzione del processo civile, Milano, 1981, 354; LUISO, Diritto processuale civile, II; Milano, 1997, p. 248).

Inoltre: “l’immediatezza dell’estinzione è già implicita nella perentorietà del termine fissato dalla legge o dal giudice” (REDENTI, Diritto processuale civile, 2° ed., II, 332; in giurisprudenza , cfr. C.C. 10 gennaio 1998/157).

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Per altro verso, l’estinzione consegue legittimamente anche nella ipotesi di mancata comparizione delle parti all’udienza di discussione.

E’ pur vero che, in mancanza di una regolamentazione precisa circa le conseguenze della mancata comparizione delle parti nel processo del lavoro, si è a lungo dibattuto sul fatto se l’art. 309 c.p.c. e gli artt. 181, 307 e 348 c.p.c. siano o meno applicabili in tale ambito.

Parte della dottrina, nonché la giurisprudenza maggioritaria, hanno prospettato una serie di soluzioni, tutte basate sul presupposto della impossibilità di applicazione analogica degli artt. 181, 1° co., 309 e 348 c.p.c. al rito del lavoro.

La ragione di tale inapplicabilità risiede nei peculiari caratteri strutturali e funzionali del rito del lavoro (come si sa improntato ai principi chiovendiani della immediatezza, oralità e concentrazione), caratteri che, delineando un rigoroso sistema di preclusioni, accrescendo i poteri del giudice in ordine alla condotta del processo, concentrando l’attività processuale in una sola ed unica udienza e vietando le udienze di mero rinvio, hanno sottratto alla disponibilità delle parti il potere di determinare ritmi e tempi processuali.

Pertanto, autorevole dottrina, suffragata da cospicua giurisprudenza, ha ritenuto che il giudice dovesse decidere la causa nel merito allo stato degli atti (per approfondimenti cfr. CONVERSO-PINI-RAFFONE-SCALVIVI, “Il processo del lavoro”, p. 9 ; FEDERICO-FOGLIA , “La disciplina del nuovo processo del lavoro”, p. 128; C.C. 28 agosto 1987/7106; C.C. 8 maggio 1987/4269; C.C. 29 giugno 1984/3838)..

E’ stata ritenuta, altresì, la necessità di disporsi la cancellazione dal ruolo e l’estinzione immediata del giudizio in base al testo dell’art. 181 c.p.c. ante novellamdel 1950 (MARTONE, “La mancata comparizione delle parti nel nuovo processo del lavoro”, in Dir. Lav., 1974, II, 305; Pret. Roma 4 marzo 1974; Pret. Rieti 1 aprile 1974).

Altro orientamento ha ritenuto doversi disporre la cancellazione dal ruolo con possibilità di riassunzione entro l’anno (PEZZANO, “Controversie”, 1^ ed., p. 181; Pret. Genova, 15 gennaio 1974, FI, I, 1812).

Altri ancora, sulla base della “prassi applicativa” maturata a proposito dei procedimenti speciali introdotti con ricorso, hanno ritenuto doversi disporre l’archiviazione del processo (VOCINO – VERDE, Appunti, 59; PROTO – PISANI, “Problemi di coordinamento posti dal rito speciale del lavoro”, in Riv. Giur. Lav. 1974, I, 401; Pret. Roma, 28 dicembre 1979, Foro It.; 1980, I, 2937).

Altri, infine, ritenevano doversi dichiarare la cessazione della materia del contendere (Pret. Perugia 20 aprile 1974, in R.D. PROC., 658, con nota di TARZIA, nel senso che la mancata comparizione delle parti in udienza denota la carenza di interesse alla definizione giudiziale della causa e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere).

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La modifica dell’art. 181 c.p.c. attuata a seguito della novella del 1990, sopprimendo la previsione della fissazione di una seconda udienza e prevedendo la immediata cancellazione dal ruolo, aveva eliminato ab origine il problema se tale seconda udienza potesse o meno rientrare tra quelle di mero rinvio vietate dall’art. 420, 12° comma, c.p.c..

Il problema si è ripresentato a seguito della l. 534/95 (di conversione del D.L. 432/95), che ha ripristinato il testo ante novellam dell’art. 181, 1° co., c.p.c..

Si è dunque riproposto: “a prescindere dall’argomento desunto dall’art. 420, 12° comma, c.p.c., il problema della compatibilità del rito del lavoro con un meccanismo processuale che – in caso di mancata comparizione delle parti e, quindi, quando le parti ciò vogliano – determina un arresto nel processo consistente anche nella fissazione di una nuova udienza e comunque nella cancellazione della causa dal ruolo con facoltà di riassumere il giudizio entro un anno” (L. MONTESANO – R. VACCARELLA, “Manuale di diritto processuale del lavoro”, terza ed., 1996, Jovene ed., Napoli, p. 181).

La suprema Corte di Cassazione, con numerose pronunzie, ha da lungo tempo risolto la questione nel senso della incompatibilità tra il rito del lavoro e quanto disposto dagli artt. 181 e 309 c.p.c. (C.C. 15 dicembre 1992/13217; C.C. 12 marzo 1988/2412; C.C. 26 marzo 1982/1884, Foro it., I, 1280; GC, 1983, I, 242 con nota di FRISINA; RIDL, 1983 II, 698; GI, 1984, I, 1, 1800).

In particolare, con sentenza n. 1884/1982 ( sulla improcedibilità dell’appello per mancata comparizione dell’appellante all’udienza), con lunghi obiter dicta riferiti anche al primo grado, la Suprema Corte ha affermato che nel rito del lavoro la rigorosa disciplina dell’attività da svolgersi per impulso d’ufficio non tollera soluzioni di continuità tra l’esaurimento di tale attività e la decisione.

Pertanto la Cassazione ha escluso che il tribunale potesse fissare una nuova udienza da comunicarsi all’appellante non comparso e, solo a seguito di nuova sua assenza, dichiarare improcedibile l’appello (Cass., Sez. Unite, 26 marzo 1982, n. 1884, in Giust. Civ., 1982, I, 1945).

E’ pur vero che in una pronuncia isolata le Sezioni Unite hanno ritenuto applicabile anche al rito del lavoro la disciplina prevista per il rito ordinario (Cass. civ., Sez. Unite, 25 maggio 1993, n. 5839, in Giust. Civ. , 1994, I, 271, con nota di FAVI, ed in Foro it., 1993 I, 2161).

Si tratta, tuttavia, di pronuncia superata dall’orientamento attuale, sposato da molti giudici di merito i quali, ritenendo che il sistema delineato dagli artt. 181 e 309 c.p.c. sia incompatibile con la previsione del divieto di udienze di mero rinvio di cui all’art. 420, 12° co., c.p.c., provvedono alla cancellazione della causa sin dalla prima udienza.

La stessa Suprema Corte (Sezione lavoro), nonostante il precedente intervento in senso contrario delle Sezioni Unite, si è pronunciata sulla questione de qua ritenendo dunque non applicabile al processo del lavoro la disciplina dettata dal legislatore per il rito ordinario. Si legge in tale sentenza: “L’ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, attesa la sua non impugnabilità (art. 181 c.p.c.), è irrevocabile ai sensi dell’art. 177 c.p.c., con la conseguenza che, quand’anche emessa in carenza delle condizioni di legge, non è suscettibile di rimedio diverso dalla riassunzione, di guisa che la sua pronuncia determina de iure, anche in favore della parte contumace ed a prescindere dalla legittimità o meno del provvedimento stesso, una situazione che, sul piano dell’effettività del principio dispositivo e dell’osservanza del contraddittorio, non differisce da quella preesistente alla proposizione della domanda ed implica la persistente operatività, ai fini della ripresa del giudizio, del disposto sia dell’art. 99 – non esclusa da tale antefatta proposizione – sia dell’art. 101 c.p.c. (non essendo consentito, per la suddetta espressa previsione di legge, il recupero della originaria notificazione), cui deve darsi, nei termini di rito, rinnovata applicazione con l’atto di riassunzione; pertanto, qualora il giudizio sia proseguito in difetto della riassunzione e senza che la parte originariamente contumace siasi costituita, ciò determina la nullità degli atti processuali compiuti in violazione dei principi suddetti, la quale, se rilevata dal giudice di appello comporta che lo stesso – esclusa la possibilità di una pronuncia restitutoria ex art. 354, consentita soltanto negli ivi previsti casi tassativi – provveda alla relativa declaratoria, così definendo il giudizio con pronuncia di mero rito e non potendo egli stesso giudicare nel merito, a causa della particolare natura del vizio riscontrato” (Cass, Sez. lav., 01.04.1994, n. 3187, parti Calise c/ Soc. az. Costruz. Nautiche Tormene Sud, in Foro it., 1995, I, 915, n. BALENA).

E ancora, più specificatamente: “Il giudice d’appello, il quale rilevi che il processo di primo grado, già cancellato dal ruolo, è stato irritualmente ripreso, …, in difetto di un atto di riassunzione, deve limitarsi alla dichiarazione di nullità dell’intero giudizio, senza poter rimettere la causa al primo giudice” (Cass., Sez. lav., 01.04.1994, n. 3187, GC, 1995, I, 799, con osservazioni di NESPECA, secondo cui gli art. 181 e 309 non si applicano nel rito del lavoro e, dunque, la cancellazione della causa dal ruolo disposta dal giudice determina una irregolarità del procedimento, sanabile soltanto attraverso un tempestivo atto di riassunzione).

Pertanto, non essendo applicabile al rito del lavoro la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 181 e 309 c.p.c., in ragione del divieto di fissazione di udienze di mero rinvio posto dall’art. 420, 12° comma, c.p.c., in ipotesi di mancata comparizione di entrambe le parti alla udienza di discussione, il giudice potrà soltanto pronunciare la cancellazione della causa dal ruolo con ordinanza non impugnabile ed, in quanto tale, non modificabile né revocabile (così come disposto dall’art. 177, 3° comma, n. 3, c.p.c.).

In tale ipotesi parte ricorrente potrebbe presentare istanza di riassunzione innanzi al primo giudice nel termine perentorio di un anno dalla emanazione del provvedimento.

Avv. Silvia Amati

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