Molteplici sono gli aspetti giuridici e fiscali che, non essendo al momento regolamentati, richiedono attenzione; in particolare, di seguito, approfondiremo gli aspetti fiscali e tributari.
Il Fatto
Come noto, il Parlamento del Regno Unito ha espresso voto contrario al withdrawal agreement tra UK e Unione Europea, che avrebbe dovuto regolare l’uscita del Regno Unito dall’UE attraverso specifiche regole per le diverse questioni coinvolte e la previsione di un periodo transitorio.
In attesa di sapere se la scelta del Governo Inglese sarà per l’hard brexit, ovvero un taglio netto con l’UE, oppure per un percorso più graduale, possiamo fare alcune riflessioni sulle quali è bene che gli operatori economici e le aziende inizino a mettere l’attenzione.
L’uscita dall’UE comporterà come primo effetto il fatto che UK non sarà più vincolata dal Diritto Europeo, in qualsiasi forma espresso.
Ciò farà venir meno, nei confronti del Regno Unito, delle limitazioni e dei vincoli sugli Aiuti di Stato, anche in materia tributaria. In particolare, la Gran Bretagna non sarà più tenuta al rispetto delle limitazioni del TFUE (Trattato sul Funzionamento Dell’Unione Europea) il quale agli artt. 107 e 108 prevede che gli Stati membri non possano introdurre norme nazionali mirate a favorire alcune imprese o produzioni, alterando o rischiando di alterare la concorrenza tra le imprese degli Stati Europei.
Molti esperti hanno evidenziato che, pertanto, venendo meno tali vincoli, l’equilibrio di concorrenza sul mercato potrebbe essere a rischio anche considerando che in passato, come noto, UK è stato più volte ripreso dall’ UE per le violazioni sugli Aiuti di Stato: ha fatto notizia, sotto questo profilo, l’accordo tributario con Google che, pur garantendo a UK un’entrata fiscale pari a 130 milioni di sterline, ha comunque favorito la società consentendole un indebito e vantaggioso risparmio fiscale rispetto alla tassazione ordinaria relativa al suo volume di affari.
Altro caso di Aiuto fornito in passato alle “proprie” aziende dislocate su territorio inglese è stato il regime agevolato del patent box (previsione normativa sulle agevolazioni fiscali per la proprietà intellettuale); a seguito delle sanzioni dell’UE ed essendo parte dell’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), il Regno Unito si era in passato adeguato ma oggi c’è incertezza sul fatto che non si ripeta una simile agevolazione alle aziende inglesi.
La reciproca assistenza ai fini fiscali
Nell’ambito dell’accordo tra gli Stati sullo scambio d’informazioni e di reciproca assistenza ai fini fiscali, possiamo già sottolineare come l’impatto della Brexit sarà nel complesso limitato. Le Direttive Europee 2011/16/UE e 2010/24/UE sull’argomento, come regola generale, non saranno più tra le fonti normative a cui UK è tenuta ad adeguarsi.
Tuttavia, UK ha sottoscritto nel tempo diverse Convenzioni sullo scambio di informazioni (TIEA – Tax Information Exchange Agreements) nonché la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (1988). Con l’Italia, come con molti altri Stati, inoltre, il Regno Unito ha sottoscritto trattati bilaterali contro le doppie imposizioni sui redditi e/o sul patrimonio dei rispettivi residenti nonché contro l’evasione e l’elusione fiscale.
Infatti, anche successivamente alla Brexit, UK sarà tenuto a rispettare gli impegni assunti quale membro dell’OCSE, primi fra tutti quelli previsti dal Progetto BEPS, il quale si inserisce nell’ambito delle azioni atte a contrastare politiche di pianificazione fiscale aggressiva e ad evitare lo spostamento di base imponibile dai Paesi ad alta fiscalità verso altri con pressione fiscale bassa o nulla da parte delle imprese multinazionali, puntando a stabilire regole uniche e trasparenti condivise a livello internazionale.
A tale riguardo, un interessante spunto di riflessione è dato dal fenomeno della costituzione di holding UK da parte di gruppi societari italiani. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione con le pronunce nn. 33234 e 33235 del 2018 ha affermato che “in tema di libertà di stabilimento, la circostanza che una società sia stata creata in uno Stato membro per fruire di una legislazione più vantaggiosa non costituisce per sé stessa un abuso di tale libertà”. Viene da chiedersi quale sarà la sorte di tali strutture societarie nel momento in cui, per effetto della Brexit, UK perderà la qualifica di Stato membro dell’UE, con conseguenze difficilmente prevedibili rispetto a quello che sarà in futuro il trattamento legislativo e fiscale riservato a questi tipi di gruppi societari internazionali.
Ulteriore punto di interesse della realtà normativa e commerciale “post Brexit” riguarda la circolazione ed il trasporto di merci da e verso il Regno Unito. Infatti, la circolazione delle merci tra UK e l’UE verrà considerata a tutti gli effetti commercio con un Paese terzo. Di conseguenza, da quella data si dovranno stabilire lo status doganale delle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale e fiscale dell’Unione e del Regno Unito, e le disposizioni giuridiche applicabili oltre al trattamento adeguato in relazione all’IVA ed alle accise.
È inoltre degno di nota il fatto che, a partire dal 30 Marzo 2019, decadranno automaticamente le autorizzazioni doganali che conferiscono attualmente lo status di Operatore Economico Autorizzato (AEO) rilasciate dalle Autorità doganali del Regno Unito. Sul punto, non si conoscono ancora le procedure che UK deciderà di adottare per continuare le attività commerciali.
Sul punto: “Reverse charge“
Reverse charge
Si pone, inoltre, l’attenzione sul fatto che sicuramente per le aziende che importano prodotti da UK non sarà più applicabile il regime agevolato IVA del reverse charge quindi, anche in merito sarà opportuno trovare nuove soluzioni con i professionisti del campo al fine di contenere l’impatto economico sulle aziende.
Altro punto già sollevato dai professionisti del settore, è quello riferibile alla questione delle polizze assicurative e bancarie rilasciate da banche inglesi che, come noto, sono i maggiori operatori che prestano garanzie bancarie e assicurative nell’ambito del commercio internazionale e sulla sorte delle quali, si pongono quesiti che ancora non trovano una chiara definizione.
Infine, appare opportuno sollevare la questione dei lavoratori UK in Europa i quali, salvo diversi accordi o revival delle precedenti Convenzioni bilaterali, nello scenario “post Brexit” potrebbero vedersi negato il diritto alla totalizzazione dei periodi contributivi, l’indicizzazione delle pensioni nonché l’assistenza sanitaria. Sul punto, già in passato, UK e l’Italia hanno stipulato un’apposita Convenzione bilaterale in materia di previdenza sociale la quale tuttavia non appare ad oggi pienamente risolutiva della problematica predetta in quanto conclusa tra le parti nel 1953.
Allo stato attuale, in attesa di conoscere quali saranno le decisioni assunte dal Governo Inglese rispetto alla procedura della Brexit, si rende necessario preventivare sin da ora i diversi scenari che andranno ad investire tutte le questioni anzidette, al fine di assumere le opportune tutele in favore degli operatori economici e dei lavoratori coinvolti dal fenomeno.
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