Buona fede in relazione alla responsabilità del debitore

Redazione 21/11/18
La buona fede è espressione del più generale principio secondo cui nelle obbligazioni e nei contratti incombe sulle parti il dovere di solidarietà sociale.

In materia ricorre un’ulteriore distinzione tra buona fede e diligenza. I due concetti previsti rispettivamente agli artt.1175 e 1176 c.c. si rivolgono dapprima ad ambo le parti del contratto, poi al solo soggetto debitore. Difatti, a mente dell’art. 1175 c.c. sia il debitore che il creditore per tutta la durata del rapporto obbligatorio, tra loro sorto, devono comportarsi secondo correttezza.

Detta disposizione si collega in materia contrattuale all’art. 1375 c.c. che prevede l’obbligo per il soggetto chiamato a dare esecuzione al rapporto contrattuale di comportarsi secondo buona fede; all’art. 1336 c.c. in tema di interpretazione del contratto e all’art. 1337 c.c., quale comportamento che le parti devono tenere durante lo svolgimento delle trattative.

La definizione

Il principio assume diversi significati nel nostro ordinamento, occorrerà pertanto operare una distinzione tra buona fede oggettiva e soggettiva.

Il concetto di buona fede sopra descritto fa riferimento al significato di buona fede in senso oggettivo si contrappone, invece, l’accezione di buona fede in senso soggettivo.

Nel significato soggettivo, la buona fede fa riferimento allo stato psicologico della parte che ignora di “ledere” un altrui diritto, mentre nel suo significato oggettivo la buona fede impone di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onestà e correttezza così da porre in essere una condotta che, non determinando ” un apprezzabile sacrificio personale”, assicuri al contraente di adempiere alla propria obbligazione.

Il principio di solidarietà contrattuale

Il principio di buona fede acquista rilevanza nell’esecuzione del contratto, dove secondo il principio costituzionalmente garantito all’art. 2 Cost, riguardante l’obbligo di solidarietà, impone a ciascuna delle parti di preservare gli interessi dell’altra a prescindere da quelli che sono o saranno gli specifici obblighi contrattuali o dalle norme. Qualora non venisse rispettato questo onere una o entrambe le parti saranno tenute a risarcire il danno.

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