In questi ultimi giorni stiamo assistendo ad un notevole dibattito in relazione all’ultima novità del DL 21/2022 con riguardo ai buoni benzina in favore dei dipendenti.
Una previsione inserita nel DL che ha introdotto le misure in risposta alla crisi Ucraina, ed infatti il 21 marzo è stato approvato il DL. 21/2022 contenente misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari legati alle conseguenze della crisi ucraina.
La misura ha proprio lo scopo di mitigare l’impatto legato all’innalzata dei prezzi del carburante sulla vita dei lavoratori, che in quest’ultimo periodo ha visto prezzi fuori controllo.
Nello specifico, l’articolo 2 del citato DL prevede che “per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, c. 3 DPR 917/86”.
Questa introduzione riporta alla mente la più nota disposizione, di carattere ormai ordinario nel nostro ordinamento, prevista per i fringe benefit legati all’esenzione da imposizione fiscale per i beni ceduti e servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a euro 258,23.
Lecito è chiedersi se questi due importi interferiscano tra loro, ovvero se i due importi si devono sommare e quale trattamento fiscale applicare nel caso.
Di fatto, le due norme appaiono invece concedere due distinti contatori:
- uno strettamente legato all’importo fino ad un massimo di euro 200 da utilizzare esclusivamente per l’acquisto di buoni carburante da erogare ai lavoratori;
- uno di importo pari a 258,23 euro legato alla generalità delle erogazioni di beni e servizi.
Necessariamente questo riflette la possibilità, per i lavoratori esenti da altre erogazioni, di poter raggiungere la soglia legata alla somma dei due importi massimi (€ 200 + € 258,23) in riferimento alla corresponsione di buoni carburante godendo della totale esenzione sia da un punto di vista previdenziale sia fiscale.
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È indispensabile, sul punto, una conferma della lettura per determinare il comportamento corretto che possono attuare i sostituti d’imposta.
Altro aspetto da attenzionare riguarda la possibilità di concedere questo buono carburante, nel limite di esenzione, limitatamente a singoli dipendenti o se al contrario deve essere prevista un’erogazione generalizzata.
Vero è che qualora il legislatore volesse delimitare un ambito di applicazione (come ad esempio estendere un benefit ad una generalità o categorie di lavoratori) l’ha sempre specificato all’interno della norma: in questo caso, nulla delineando pare effettivamente possibile erogare in modo “ad personam” i buoni carburanti, lasciando in questo caso libera scelta al datore di lavoro.
Aspettiamo eventuali chiarimenti dell’Ade, per avere più certezze e meno dubbi su un provvedimento che sembrerebbe, a parere di chi scrive, un obiettivo pubblicitario piuttosto che un reale incentivo per lavoratori ed aziende.
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