Buoni pasto: cosa dice la legge

Redazione 13/06/24

I buoni pasto sono tra i benefit più apprezzati da lavoratori e collaboratori. Ideali per soddisfare le esigenze alimentari durante la pausa pranzo, possono essere utilizzati anche per acquistare bevande e generi alimentari presso negozi e supermercati.
Oltre a essere comodi da utilizzare, offrono agevolazioni fiscali tanto alle aziende quanto ai dipendenti. Questi ultimi, in particolare, possono, grazie a questi, migliorare il proprio stile di vita e il proprio potere d’acquisto, senza dover pagare tasse o contributi in più.
Dai metodi di erogazione a chi ha il diritto a ricevere i buoni pasto, tutto ciò che riguarda questi benefit è regolamentato da specifiche normative.

Indice

1. Quali sono le normative di riferimento


Due delle normative fondamentali dei buoni pasto sono state abrogate nel 2023 e sostituite dal Decreto Legge 31 marzo 2023 n.36, ossia dal nuovo codice appalti. Si tratta in particolare:

  • del decreto legge 50/2016, sostituito dall’art.131 del Decreto legge 36/2023, che identifica i soggetti assegnatari degli appalti dei servizi mensa sostitutivi;
  • del decreto ministeriale 122/2017, fatto rientrare nell’allegato II.17 del decreto legge 36/2023, che fornisce informazioni circa le caratteristiche dei buoni e i soggetti a cui sono destinati.

Invariate invece sono le normative di riferimento per quanto concerne la regolamentazione fiscale dei buoni pasto, sebbene siano state modificate, tramite Legge di Bilancio, le somme deducibili. In questo caso, si continua a fare riferimento all’articolo 51 comma 2 del TUIR e alla circolare del Ministero delle Finanze n.326/1997.

2. Decreto legge 36/2023 e allegato II.17


Il decreto legge n.36, emanato nel 2023 ed entrato in vigore il 1° aprile dello stesso anno, include le nuove regole per l’assegnazione degli appalti, comprendendo anche quelle relative all’attività di emissione di buoni pasto. L’articolo a cui fare riferimento per conoscere i criteri che regolamentano l’affidamento dei servizi sostitutivi mensa è il “131 – Servizi sostitutivi di mensa”, nel quale viene citato l’allegato II.17.
Quest’ultimo, andando a sostituire il DM 122 del 2017, “individua gli esercizi presso cui può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione dei buoni e i titolari degli esercizi convenzionabili”; inoltre, identifica i soggetti che ne hanno diritto.
Entrando più nello specifico e consultando il testo dell’allegato, si può trovare, in primo luogo, una definizione chiara e concisa del buono pasto, indicato come un “documento di legittimazione” – cartaceo o elettronico – che, nel rispetto dell’articolo 2002 del Codice civile, assegna al lavoratore “il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono”.
Continuando a leggere, vediamo che “titolare” del buono può essere qualsiasi lavoratore subordinato, indipendentemente dal fatto che effettui un orario di lavoro Full Time o Part Time, nonché il libero professionista che ha stretto una collaborazione con l’azienda. Il lavoratore part time ha diritto al buono pasto anche quando il suo orario di lavoro non include la pausa pranzo.
Per quanto riguarda l’utilizzo di questi benefit, l’allegato specifica che:

  • non possono essere ceduti a terzi – nemmeno ai familiari – venduti o convertiti in una somma di denaro del medesimo importo;
  • possono essere cumulati fino a un massimo di otto
  • non danno diritto al resto.

Per quanto riguarda gli esercizi commerciali e di ristorazione che possono essere convenzionati e presso i quali il titolare può utilizzare il buono pasto, l’allegato include, tra gli altri:

    • le attività abilitate alla somministrazione di cibi e bevande;
    • le mense aziendali e interaziendali;
    • gli esercizi commerciali destinati alla vendita al dettaglio di prodotti alimentari.

    3. La tassazione dei buoni pasto: il TUIR, la circolare 326/97 e la Legge di Bilancio


    I buoni pasto offrono a dipendenti e datori di lavoro interessanti agevolazioni fiscali. Tanto per cominciare, l’articolo 51 del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi fa rientrare questo benefit tra quelli che non concorrono, per il dipendente ed entro i limiti stabiliti, alla formazione del reddito. Tali limiti vengono, di quando in quando, modificati dalla Legge di Bilancio. L’ultima che ha introdotto modifiche in tal senso è stata la Legge di Bilancio 2020, la quale ha stabilito un limite di deducibilità pari a:

    • 4€ per i buoni cartacei;
    • 8€ per i buoni elettronici;

      Entro tali limiti e a patto che i buoni pasto vengano assegnati, come stabilito dalla circolare 326/97 del MIF, alla “generalità dei dipendenti o intere categorie omogenee di essi”, i buoni pasto risultano esentasse anche per datori di lavoro, i quali possono portarle in detrazione.

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