“Buono patente autotrasporto”: parere positivo del Garante

Il Garante per la privacy ha dato il proprio assenso all’erogazione del “buono patente autotrasporto” tramite la piattaforma informatica del ministero delle infrastrutture.

     Indice

  1. Il decreto legge
  2. La valutazione del Garante
  3. Il parere del Garante

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1. Il decreto legge

Il decreto legge n. 121 del settembre 2021 ha previsto l’istituzione di un fondo destinato a concedere un contributo, per il periodo dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026, economico a favore di tutti i cittadini di età fra i 18 e i 35 anni, pari al 80% della spesa da questi sostenuta per ottenere la patente e le abilitazioni professionali necessari per guidare veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e merci. Il limite di spesa massimo rimborsabile è comunque individuato in €.2.500 per ogni richiedente.

Il decreto legge ha, inoltre, stabilito che le modalità e i termini di presentazione della domanda per ottenere detto contributo, definito “buono patente autotrasporto”, verranno individuate mediante un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e che l’acquisizione della domanda e l’erogazione del buono avverrà tramite una piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture, per la cui realizzazione e gestione il Ministero potrà avvalersi della società SOGEI e della società CONSAP.

Infatti, secondo le disposizioni di legge in materia di sistemi informativi e banche dati della pubblica amministrazione, è previsto che il Ministero delle infrastrutture possa avvalersi della SIGEI (che è la società generale di informatica) per i servizi informatici strumentali a raggiungere i propri obiettivi istituzionali e funzionali e per realizzare programmi e progetti mediante piattaforme informatiche. Invece, la CONSAP è la società concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, il cui compito è quello di gestire tutta una serie di Fondi e di servizi finanziari per conto della pubblica amministrazione.

In considerazione di quanto sopra, quindi, il Ministero ha richiesto al Garante un parere sullo schema di decreto del Ministro con cui sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del buono patente autotrasporto.

2. La valutazione del Garante

Preliminarmente il Garante ha analizzato lo schema di decreto del ministro, rilevando come lo stesso preveda che:

  • La gestione del programma avvenga attraverso una piattaforma informatica denominata “buono patenti”, che è accessibile attraverso il sito appositamente dedicato oppure dal sito del Ministero delle infrastrutture previa autenticazione;
  • Per poter ottenere il buono, il richiedente debba registrarsi sulla piattaforma, presentare la richiesta di buono tramite la compilazione di un modello disponibile sulla piattaforma e il rilascio di una autocertificazione di possesso dei requisiti;
  • L’identificazione del richiedente avvenga trame la verifica del nome, cognome e codice fiscale, attraverso SPID, CIE o CNS;
  • Il buono venga rilasciato al beneficiario all’interno dell’area riservata della piattaforma;
  • Le autoscuole si accreditino sulla piattaforma, indicando la propria partita IVA, il codice ATECO e la denominazione, e vengano inserite in un elenco;
  • Nel caso in cui l’uso del buono sia difforme da quanto previsto dal decreto legge, la SOGEI (che gestisce la piattaforma) provveda alla cancellazione dell’autoscuola dall’elenco;
  • Le autoscuole provvedano ad attivare il buono, caricando sulla piattaforma le informazioni relative ai titoli e alle abilitazioni conseguite da ciascun beneficiario e infine emettano la fattura elettronica di importo pari al buono attivato;
  • Il titolare del trattamento dei dati personali sia il Ministero delle infrastrutture, che si avvale di SOGEI per lo sviluppo e la gestione della piattaforma digitale e di CONSAP per le attività di riscontro e liquidazione;
  • SOGEI e CONSAP inviino al Ministero appositi report, la prima sui richiedenti che si sono registrati sulla piattaforma e la seconda sulle richieste di liquidazione presentate;
  • Negli accordi stipulati tra Ministero e SOGEI e CONSAP siano individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza, con riferimento ai rischi di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata e accesso illegale o accidentale dei dati personali trattati;
  • I dati personali vengano trattati solo per realizzare i compiti relativi alla erogazione del contributo e per i successivi controlli;
  • I dati personali vengano trattati solo per il tempo strettamente necessario per dare attuazione al decreto istitutivo del contributo e per la definizione di eventuali contenziosi.

3. Il parere del Garante

Sulla base di tali valutazioni, il Garante per la protezione dei dati personali ha ritenuto che lo schema di decreto tiene conto delle indicazioni che erano state fornite dallo stesso Garante al Ministero nei colloqui informali che avevano preceduto l’emanazione dello schema, soprattutto con riferimento al ruolo attribuito dal Ministero delle infrastrutture (quale titolare del trattamento) e della SOGEI nella effettuazione dei trattamenti nonché con riferimento alla cancellazione delle autoscuole dall’elenco dei soggetti accreditati in caso di usi del buono non consentiti dalla legge.

In considerazione di ciò, il Garante ha ritenuto che lo schema di decreto non presenti criticità circa il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e conseguentemente ha espresso il proprio parere favorevole.

Avv. Muia’ Pier Paolo

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