Per Buyer’s Credit si intende un finanziamento concesso da banche (singole o raggruppate in pool) ad un importatore di un paese estero o ad una banca che interviene per suo conto. Tale importo è destinato al pagamento di forniture di macchinari o impianti e sevizi connessi o esecuzioni di lavori da parte di aziende italiane.
Molti di tali crediti sono stati concessi nella forma di “operazioni triangolari”. Si tratta dei casi in cui il finanziamento è concesso da banche internazionali a favore di acquirenti di paesi esteri per pagamenti a esportatori italiani. Il termine triangolare deriva dal fatto che i tre soggetti principali (esportatore, debitore e banca finanziatrice) hanno sede in tre differenti nazioni. Questa è la forma tipica nella quale sono stati costruiti i buyer’s credit (ossia i crediti concessi direttamente a favore del compratore di beni, servizi e lavori) nell’ambito della “Legge Ossola” [Legge 24 maggio 1977, n. 227], modificata successivamente dal decreto legislativo 143/98.
Analizzando un caso concreto di Buyer’s Credit di Impresa Italiana operante in Brasile vedremo cosa rappresenta questo tipo di contratto nel quadro dell’export finance italiano. Lo studio riguarderà le varie tappe di costruzione di un buyer’s credit prendendo in considerazione i vari soggetti che lo costituiscono. Vedremo inoltre quale tipo di garanzia viene offerta da Sace e ci soffermeremo poi sulle agevolazioni finanziarie Simest definendo i tassi d’interesse di riferimento commerciale (CIRR) nell’ambito degli accordi Consensus.
Il Buyer’s Credit nel quadro dell’export finance italiano
E’ interessante soffermarsi su quello che rappresentano in termini macroeconomici questo tipo di operazioni. Va ricordato che la legge Ossola è del 1977, anno di profonda crisi economica per l’Italia. Risale a tale anno, tra l’altro , il minimo storico della borsa valori di Milano ed a quel tempo le riserve valutarie italiane erano assai modeste. Per questo motivo non fu possibile adottare, in Italia, lo schema di finanziamento di opere in paesi in via di sviluppo utilizzato da altri paesi industrializzati. Questo particolare schema prevedeva la concessione di finanziamenti direttamente dal Paese dell’esportatore. Nello schema di operazioni triangolari i fondi vengono dall’estero, in quanto l’Italia impegna unicamente la propria garanzia per mezzo della Sace come vedremo più avanti ed un contributo sugli oneri finanziari da parte di Simest . In questo modo la bilancia valutaria italiana beneficia immediatamente degli introiti relativi alle grandi forniture all’estero, non deve subire deflussi finanziari a fronte dell’operazione di finanziamento e non deve attendere i pagamenti delle singole rate [Calvelli A., Scelte di impresa e mercati internazionali. Strategie, organizzazione e finanza, Torino, 1998].
Una seconda esigenza era quella di mantenere una separazione nell’ambito del supporto pubblico, fra l’assicurazione dei crediti all’esportazione (affidate a Sace) e l’ agevolazione finanziaria degli stessi ( affidata allora a Mediocredito centrale, e dal 1999 a Simest). Si trattava di una scelta diversa non solo da quella di altri Paesi che avevano costituito un’unica agenzia pubblica con entrambi i compiti (come le Exim Banks di Stati Uniti, Giappone e Regno Unito), ma anche di altri paesi europei, come Francia e Germania, i cui sistemi avevano caratteristiche molto differenti. La peculiarità del nostro metodo stava infatti nel rilievo dato alle operazioni di forfating che , rinunciando al sostegno assicurativo pubblico , potevano tuttavia godere di un buon livello di agevolazione finanziaria. Lo smobilizzo dei crediti fornitore con il metodo del forfaiting, inoltre, rispondeva ad una altra particolarità tutta italiana. Un gran numero delle nostre esportazioni proviene da piccole e medie imprese e sono sempre di importo limitato. Quindi si prestano meglio ad un operatività agile, veloce per la documentazione limitata e standardizzata.
A distanza di tanto tempo il primo concetto ha perso il suo carattere d’urgenza perché i nostri conti con l’estero sono migliorati e l’Italia è entrata nell’Unione monetaria europea (tanto che sia nel decreto legislativo 143/98 sia nelle recenti circolari Simest è prevista la piena partecipazione delle banche italiane nelle operazioni di finanziamento delle esportazioni). Mentre il secondo concetto, cioè la separazione fra assicurazione e agevolazioni finanziarie, mantiene ancora la sua validità.
Inoltre va ricordato che, proprio per la separazione fra intervento assicurativo e agevolazione finanziaria, non è obbligatorio costituire un buyer’s credit con entrambe le modalità previste dal sistema pubblico di sostegno ai crediti all’esportazione. E’ possibile impostare, ad esempio, un buyer’s credit con la sola agevolazione finanziaria. Questo caso può verificarsi quando il rischio sul debitore estero venga considerato sicuro dalle banche finanziatrici, senza che sia necessaria una garanzia da parte di Sace,ma comunque si voglia concedere al debitore l’opportunità di pagare un tasso fisso Cirr per tutta la durata del finanziamento. Si può anche verificare il caso che il contratto venga impostato con la sola copertura assicurativa [S. Paolucci, L’internazionalizzazione dell’impresa Italiana, 2002].
Lo strumento del buyer’s credit è fondamentale per il finanziamento di grandi opere come infrastrutture ed impianti produttivi, in nazioni o per acquirenti che, per vari motivi, non possono o non vogliono regolarle per contanti. Caratteristica di questo tipo di contratto è di essere costruiti “su misura” per finanziare importanti forniture italiane di macchinari, impianti ed esecuzioni di lavori committenti di paesi terzi.
Analizzeremo adesso le varie tappe di costruzione di tale contratto prendendo come riferimento un azienda italiana la Rivoli S.p.a.
Il 7 dicembre 1998 lo Stato del Tocantins [Il Tocantins,con capoluogo Palmas rappresenta uno dei 26 stati che fanno parte della repubblica federale del Brasil di cui Brasilia ne rappresenta il distretto federale],definito nel buyer’credit come Buyer o debitore, ha stipulato un contratto commerciale con un consorzio costituito dalla Rivoli S.p.a, definito come Supplier o fornitore,con società locali, nell’ambito del quale la Rivoli assume la responsabilità per l’esecuzione di tutti i lavori. Il contratto commerciale riguarda la costruzione di ponti prefabbricati nel medesimo stato. La Rivoli S.p.a, durante la trattativa con lo Stato del Tocantins ha preso contatto con MCC S.p.a Capitalia Gruppo Bancario, definito Arranger o Agent, per verificare la fattibilità ed i costi della possibile operazione di finanziamento. L’Istituto inoltra alla Simest ed alla Sace le richieste di “affidamento” e di “promessa di garanzia” sull’operazione in corso di negoziazione.
Si giunge, cosi’, alla stipula di un contratto commerciale che prevede – per la copertura finanziaria – il ricorso ad un finanziamento nella forma del buyer’s credit, oltre ad una quota minima del 15% da pagare anticipatamente e contestualmente alle forniture di beni.
Il 10 gennaio 2006 viene dunque stipulato il Buyer’s Credit tra lo Stato del Tocantins e MCC S.p.a Capitalia Gruppo Bancario, che è l’Istituto finanziario capofila di un pool finanziario, per il contratto di finanziamento destinato a coprire la quota di pagamento dilazionato del suddetto contratto commerciale. Tale finanziamento prevede un tasso fisso d’interesse per tutta la durata del credito, ossia il Commercial Interest Rate of Reference (Cirr), il tasso di Consensus stabilito mensilmente dall’Ocse. Gli altri soggetti che entrano a far parte di questo contratto sono la Simest, per l’agevolazione finanziaria, la Sace per la copertura assicurativa , e la Repubblica federale del Brasile che agisce come garante in caso d’insolvenza dello Stato, definito come Guarantor.
In questa fase la Rivoli S.p.a, cioè l’esportatore, svolge un importante opera di mediazione pur non essendo formalmente una delle parti contraenti il contratto di finanziamento.
L’istituto capofila richiede a Simest ed alla Sace il passaggio in definitiva dei rispettivi interventi e, ai vari partecipanti all’intera operazione, i documenti necessari per l’entrata in vigore della convenzione finanziaria.
Il finanziamento può comprendere soltanto l’85% dell’importo dei lavori.
A fronte delle erogazioni sono richiesti una serie di documenti da allegare a ciascuna Payment Request (l’Agent la deve ricevere dall’Esportatore, che la invia in copia al debitore, non meno di 15 gioni lavorativi):
- Dichiarazione dell’Esportatore;
- Contabile bancaria attestante l’accredito, da ricevere entro la data dell’utilizzo, a favore della filiale brasiliana di Rivoli dell’importo in Reais [valuta a corso legale utilizzata in Brasile] equivalente al 15% dell’importo di ciascuna fattura in USA Dollari emessa da Rivoli, nonché evidenza formale del cambio applicato dal Debitore per la determinazione dell’importo in Reasi equivalenti;
- Fatture commerciali;
- Certificazioni attestante i Stati Avanzamento Lavori (SAL) progressivi;
- Packing list;
- Documenti di spedizione;
- Dichiarazione dell’Esportatore attestante l’origine delle merci, come prevista ai sensi della Polizza Sace;
Inoltre, in relazione alle merci spedite, l’Esportatore dovrà fornire documentazione doganale attestante l’uscita della merci dal Paese.
L’erogazione avviene soltanto a fronte di espressa approvazione del debitore e del garante. Attraverso la Payment Confirmation lo Stato del Tocantins conferma, incondizionatamente e irrevocabilmente, che l’importo richiesto in ciascuna Payment Request è liberatamente pagabile alla Rivoli S.p.a ed autorizza MCC Capitalia,l’Agent, a screditare i relativi fondi direttamente sul conto dell’Esportatore. L’Agent deve ricevere la Payment Confirmation entro e non oltre il 5° giorno lavorativo antecedente la data prevista di erogazione.
La Polizza Sace nel Buyer’s Credit
Nel Buyer’s Credit chi si assume il rischio nei confronti del debitore, in questo caso lo Stato del Tocantins, è la banca finanziatrice, cioè MCC Capitalia Spa. Pertanto essa è la controparte che richiede la copertura assicurativa, sul rischio politico e sul rischio commerciale che sono insiti nella concessione del credito.
E’ opportuno ricordare che con il nuovo accordo di Basilea (Basilea 2) vengono ad istaurarsi, a decorrere dal 1°gennaio 2008, nuove regole per la vigilanza bancaria. Queste poggeranno su “tre pilastri” :a) requisiti patrimoniali minimi (c.d primo pilastro); b)norme per il controllo dei rischi attraverso una serie di regole organizzative che le banche dovrebbero adottare e la cui mancanza può consentire un inasprimento dei coefficienti patrimoniali (c.d secondo pilastro);c) il controllo di mercato, ossia imposizioni di regole di trasparenza che consentano al mercato di apprezzare la solidità della banca ( c.d terzo pilastro). Riguardo al primo pilastro viene cosi introdotto un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi tipici dell’attività bancaria e finanziaria (rischio di credito, di controparte, di mercato e operativi). A tal fine sono previste metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali caratterizzate da diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e dei requisiti organizzativi e di controllo [Costi R., Ordinamento bancario, Il Mulino, 2007].
Il coefficiente di ponderazione sarà funzione di un rating che ne determinerà il rischio. La classificazione avviene perciò tramite l’assegnazione di un indice che, nel caso di Standard & Poor’s (S&P), varia tra “AAA” e “D” per il lungo periodo e da A1 a C per il breve. Nella Tabella 3.1 è riportata la classificazione del “rischio/paese” o dei debitori internazionali di S&P, ossia il significato della collocazione di un debitore in una singola categoria di rating.
I campi di applicazione dei rating sono vari. Quello che a noi interessa qui è quello relativo al coefficiente di ponderazione che verrà applicato agli impieghi verso i singoli prenditori: ossia la percentuale da applicare all’importo del prestito per stabilire quanto questo indica sull’attivo ponderato della banca finanziatrice e quindi per determinare il rispetto dei coefficienti di patrimonializzazione previsti dal secondo Accordo di Basilea.
Secondo il metodo standardizzato (Traditional Standardised Approach), che determina il rischio applicando al margine di intermediazione coefficienti differenziati per le varie linee di attività, il coefficiente di ponderazione seguirà lo schema della tabella.
Lo scopo della copertura assicurativa Sace per la banca finanziatrice è, quindi, duplice. Da un lato trasferisce il rischio al debitore alla Sace e quindi ad un nominativo italiano. Dall’ altro, riduce il peso del proprio bilancio dalla concessione del credito. Infatti, un credito garantito da un nominativo sovrano come la Sace non impegna coefficienti di solvibilità della banca finanziatrice. In altri termini, per la quota coperta da assicurazione si ha un assorbimento pari a zero nei confronti del capitale della banca finanziatrice. La ponderazione è, perciò, pari a zero nel calcolo dei coefficienti patrimoniali previsti dagli accordi di Basilea solo per la parte coperta da Sace.
Questo fattore aumenta il rendimento dell’operazione per la banca e, di fatto, rende possibile un impiego anche nei confronti di nominativi che altrimenti peserebbero notevolmente sui bilanci e richiederebbero accantonamenti a fronte di rischi.
Con la polizza Sace buyer’s credit è possibile assicurare crediti, a breve e a medio – lungo termine, concessi da istituti bancari italiani o esteri a Stati o banche centrali esteri, enti o imprese pubbliche o private di paesi esteri. Sono inclusi Enti o imprese costituiti per la realizzazione all’ estero di uno specifico progetto rappresentato da finanziamenti strutturati, che basano il rimborso anche su garanzie collaterali, come la cessione in garanzia di crediti derivanti da contratti di vendita di prodotti o servizi- destinanti al pagamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, prestazione di servizi, esecuzioni di lavori, studi e progettazioni all’ estero da parte di imprese nazionali [Decasteri M, Verso l’internazionalità, Varese, 1993].
Sono assicurabili con questo tipo di polizza sia crediti finanziari tied, cioè diretti al finanziamento di una particolare operazione, sia crediti diretti ad esportatori italiani da nominare . Sono altresì assicurabili le operazioni triangolari, cosiddette perché coinvolgono tre soggetti diversi. Essi sono l’esportatore italiano, il finanziatore e il debitore estero. Il rischio assumibile in garanzia è quello relativo al credito.
La richiesta di copertura assicurativa deve essere presentata prima dell’inizio delle erogazioni.
L’eventuale avvenuto inizio dell’espletamento della fornitura sottostante sarà oggetto di valutazione da parte di Sace.
Il premio assicurativo deve essere pagato per il 15% entro 30 giorni dall’ emissione della polizza e, comunque, prima dell’utilizzo del credito. Il restante 85% deve essere pagato all’atto della prima erogazione o pro-quota erogazioni. Per i crediti fino a 24 mesi, non sono assicurabili gli eventi generati da sinistro di natura commerciale con soggetti ( debitori/garanti) dei paesi dell’Unione Europea nonché Australia, Canada , Giappone, Islanda, Nuova Zelanda , Norvegia , Stati Uniti e Svizzera.
Per queste ragioni è di particolare rilievo, per i rapporti fra esportatore e banche finanziatrici, il trattamento dello scoperto assicurativo. La Sace infatti concede coperture assicurative con un massimo del 95% del credito capitale dilazionato. Talvolta con percentuali diverse per il rischio politico e il rischio commerciale.
La banca finanziatrice ha, quindi, davanti a se una duplice alternativa. Puo’ accettare di tenere a proprio carico il rischio residuo sul debitore estero, non coperto da Sace. Il profilo di rischio per la banca è, in questo caso, rischio Sace per la quota coperta da assicurazione e rischio debitore / garante per il resto. Ovviamente quest’alternativa è percorribile quando il finanziatore ritiene accettabile il rischio sui nominativi esteri. L’altra opzione è invece quella di non assumersi il rischio non coperto in quanto non ritenuti sufficientemente affidabili il debitore e garante esteri. Al contempo, tuttavia, al fine di finanziare tutta l’operazione, e quindi anche la quota scoperta, la banca accetta di finanziare questa quota con ricorso sull’esportatore, per tutta la durata dell’operazione. Il profilo di rischio di questa operazione è dunque rischio Sace più rischio esportatore. Ovviamente questa soluzione è possibile solo in presenza di imprese esportatrici di dimensioni medio grandi e soprattutto di buona affidabilità creditizia nel medio termine e linee di credito a medio termine. Tuttavia, é possibile mitigare questo rischio con l’assunzione di adeguate garanzie ( come ad esempio la costituzione di un collaterale dove vengano depositati i fondi relativi alle quote non coperte da assicurazione. Questo potrà essere liberato successivamente accreditando l’esportatore man mano che vengono effettuati i rimborsi da parte dei debitori primari).
Ovviamente, in ciascuna delle due alternative prima descritte, ci troviamo di fronte ad un diverso profilo di rischio per la banca finanziatrice, diverso è il rendimento richiesto dalla banca ( in termini di margini e commissioni), e quindi diversi sono gli impegni e i costi finali per l’ esportatore e il debitore finale.
Le Agevolazioni finanziarie Simest
Le caratteristiche, la tipologia e le modalità delle operazioni di finanziamento dei crediti all’esportazione con l’intervento Simest S.p.a per il contributo agli interessi vengono fissate con Deliberazione CIPE, mentre la definizione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di concessione dei contributi con specifico decreto ministeriale. Il contributo Simest riguarda tutte quelle operazioni inerenti alle esportazioni italiane di macchinari, impianti, progettazioni, studi e servizi, con l’esclusione dei beni di consumo e di quelli che non abbiano una destinazione esclusiva di integrazione in beni di investimento. Definiamo inizialmente quello che sono i tassi nel credito all’esportazione analizzando gli accordi Consensus e i tassi Cirr per arrivare in fine vedere che ruolo essi hanno nell’ambito del Buyer’s Credit.
Il Consiglio dell’Unione Europea inserisce, con diverse decisioni, l’ accordo OCSE nelle proprie linee direttrici per i finanziamenti all’ esportazione che usufruiscono di sostegno pubblico.
Il Consiglio, fra i vari interventi in riferimento agli accordi OCSE ed agli orientamenti in materia di crediti all’esportazione con il sostegno pubblico, con propria decisione interviene sui vari aspetti soffermandosi in particolare sui premi e sulle loro condizioni considerando, unitamente alla Commissione, come aspetto prioritario addivenire ad una convergenza sui premi che dovrebbero essere adeguati e basati sui rischi, eliminando le eventuali distorsioni.
La competizione crescente nel versante dei finanziamenti all’export, prioritaria tra Stati Uniti, Paesi dell’Unione Europea e Giappone, diversa secondo i diversi momenti storici, crea talvolta scenari spiacevoli per esportatori ed importatori e determina l’ esigenza di regole fondamentali e trasparenti per il finanziamento e l’ assicurazione del credito all’ esportazione. Da queste esigenze e per un coordinamento tra Stati nasce un accordo chiamato “Consensus” che rappresenta un gentlemen’s agreement attraverso dichiarazioni unilaterali di autolimitazione e senza particolari formalità [Gandolfi V, Comportamenti imprenditoriali nella internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, Piccole imprese n. 2/1997].
Il Consensus nasce nel 1976 ad opera di un limitato numero di Paesi [in particolare vertice dei G7 a Ramboulliet]. Nel 1978 l’ accordo tra venti partecipanti si formalizza nell’ ambito OCSE, subisce successive e ripetute revisioni ed adeguamenti, migliorando in trasparenza e funzionalità. L’accordo, unitamente riconosciuto come “Accordo OCSE”, pur non essendo un atto dell’ Organizzazione ma dei Paesi partecipanti, ha come finalità principale quella di regolamentare i sostegni ufficiali governativi del credito all’esportazione nelle forme di finanziamento diretto, di rifinanziamento , di sostegno del tasso d’interesse, di aiuto finanziario e di aiuto assicurativo.
Una competizione senza regole potrebbe comportare più danni che benefici. La vera concorrenza dovrebbe basarsi sul prezzo e sulla qualità dei beni e/o servizi esportati in presenza di una disciplina di tassi d’interesse, dell’assicurazione dei crediti, dei criteri di valutazione del rischio Paese e di altri aspetti.
Gli elementi principale dell’accordo sono:
- La fissazione del tasso minimo di interesse, adottando il sistema di Commercial Interest Reference Rate System (CIRR) per la determinazione di un tasso d’ interesse commerciale di riferimento, che rifletta il mercato e che sia variabile secondo la durata e la valuta del finanziamento;
- Pagamento dell’importatore, anticipato o contestuale alla consegna delle merci, di una percentuale minima non inferiore al 15% del valore contrattuale;
- Durata del credito dilazionato normalmente da due a cinque anni ( o per periodi superiori, ma fino a 10 anni per determinati Paesi importatori);
- Modalità di rimborso del credito e del pagamento degli interessi; il capitale deve essere rimborsato normalmente in rate semestrali uguali, la prima con scadenza al sesto mese di partenza del credito. Gli interessi dovranno avere scadenza identica al capitale cui si riferiscono. Se un Paese ritiene di dover accordare modalità diverse ( per esempio scadenze annuali, periodi di grazia o capitalizzazione degli interessi), dovrebbe notificare , con preavviso, la propria decisione agli altri membri.
Negli anni cinquanta e sessanta si assiste ad un agguerrita concorrenza tra Paesi esportatori, tesa alla conquista dei mercati dei paesi in via di sviluppo. Oltre che sul prezzo delle forniture tale concorrenza si attua , raggiungendo risultati aberranti, sulle condizioni di credito sempre più favorevoli offerte agli importatori. Quanto più risultano appetibili le facilitazioni di credito, tanto più oneroso risulta il sostegno concesso ed a carico dei bilanci statali. Di fronte a tale situazione diventa necessario trovare soluzioni e adottare meccanismi validi nel medio-lungo periodo.
Dopo numerosi tentavi in sede OCSE nel 1976 i sette principali Paesi industrializzati trovano l’accordo Consensus in forza del quale si impegnano, in condizioni di reciprocità, a non agevolare i crediti all’ esportazione assistiti dall’intervento dello Stato ( sia sotto il profilo assicurativo, sia sotto quello del finanziamento agevolato) in misura superiore a quella fissata nell’accordo stesso.
L’ accordo informale si applica a tutti i crediti oggetto di sostegno pubblico con una durata superiore ai due anni e derivanti sia da contratti di vendita sia da leasing finanziario. Durate massime e tassi minimi variano a seconda della categoria di appartenenza del Paese importatore.
Si osserva che l’accordo diventa significativo nella misura in cui migliorano le intese nell’ambito di una crescente trasparenza e disciplina nel campo dei finanziamenti agevolati legati agli aiuti e agli scambi commerciali. Inoltre apporta vantaggi, se in presenza di un comportamento comune di tutti i partecipanti di fronte alle condizioni di credito di un determinato tipo di operazioni. L’accordo è valido se tutti i membri concordano di accettare consultazioni dirette nell’ipotesi di operazioni di notevole importanza quando, ad esempio, viene richiesto da un partecipante.
Il Consiglio dell’ Unione Europea in epoche diverse considera l’accordo uno strumento efficace di disciplina internazionale, che contribuisce a ridurre le sovvenzioni e la concorrenza controproducente nel settore del credito all’ esportazione.
Le imprese, che assicurano contro il rischio politico attraverso la Sace, sostengono un costo secondo le decisioni OCSE. Siamo in presenza di premi allineati tra i Paesi esportatori al fine di evitare ogni distorsione della concorrenza. Sono previste sette categorie/ Paese per le quali viene stabilito un premio minimo, alla cui applicazione devono attenersi le varie Compagnie di assicurazione Si tratta di condizioni minime per tutti i Paesi industrializzati senza deroghe, se non in via eccezionale e concordate.
Da parte di Sace é attivata in maniera costante un vigilanza attenta sulle condizioni delle Compagnie pubbliche degli altri Stati per un monitoraggio costante sui loro comportamenti e condizioni di difesa degli esportatori italiani, che non dovranno trovarsi svantaggiati nei confronti della concorrenza. Stiamo parlando di rischi politici ,mentre per quelli commerciali e per gli ulteriori rischi assicurabili, previsti in sede OCSE, valgono altri comportamenti.
Nel Buyer’s Credit l’ agevolazione finanziaria concessa da Simest serve a coprire la differenza tra il tasso fisso pagato dal debitore ( che è il tasso Cirr stabilito mensilmente dall’Ocse, c.f tabella 3.3) e il costo di raccolta ( che avviene sul mercato interbancario a un tasso variabile, come il Libor o l’Euribor) più un margine a favore della Banca finanziatrice.
Lo scopo dell’ agevolazione va,cosi’, al di là di un semplice contributo di interessi alla banca finanziatrice che aumenta il rendimento dell’ operazione (e/o diminuisca gli oneri per esportatore e debitore). In realtà il risultato ottenuto con l’intervento Simest è quello di eliminare per la banca finanziatrice un rischio finanziare dato da un “mismatching “ molto pericoloso. Quello fra impiego a tasso fisso (il tasso Cirr pagato dal debitore) e una raccolta a tasso variabile, ossia la raccolta che le banche effettuano sul mercato monetario a 6 mesi, ad un tasso fluttuante come l’ euribor o il libor della valuta di finanziamento, per l’importo equivalente al capitale residuo del finanziamento in essere).
Nella contratto vengono cosi definiti Fixed Interest Rate e Interest Make-Up Agreement. I primi sono i tassi fissi annui applicabili all’operazione finanziaria e che corrispondono hai tassi CIRR determinati secondo le regole Consensus . I secondi riguardano invece i tassi che vengono fissati tramite un accordo tra le Banche e Simest.
I tassi di interesse a carico del debitore sono quelli CIRR che rappresentano i minimi fissati in sede OCSE e sono diversi secondo le differenti valute e i tempi di dilazione del credito. Vengono stabiliti mensilmente e restano fissi per l’ intera durata del credito: quindi si dovrà prendere in esame la data del contratto.
Il contributo agli interessi è determinato come differenza tra gli interessi al tasso di mercato di finanziamento e gli interessi al tasso agevolato a carico della controparte estera.
Nell’ ipotesi di finanziamento a tasso variabile la differenza viene corrisposta dalla Simest se positiva, cioè tasso di riferimento superiore al tasso CIRR. Tale differenza viene invece incassata qualora il tasso CIRR supera quello di riferimento.
Lo spread riconosciuto alle banche per queste operazioni non potrebbe attualmente superare un massimale del 2% e le richieste bancarie sono oggetto di una valutazione di congruità della Simest che considera nei diversi momenti storici le condizioni di mercato per simili operazioni.
Il tasso di mercato riconosciuto dalla banca italiana viene calcolato dalla Simest considerando il tasso di riferimento per le operazione di credito all’esportazione.
La funzione di stabilizzazione degli interventi Simest diventa un elemento essenziale anche nella determinazione della differenza tra tasso di provvista della banca e quello CIRR nel calcolo semestrale quando il finanziamento bancario è a tasso variabile.
Dott. Luca Valerio Radicati
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