C.T.R. di Bari sez. 15 Sentenza n 26./15/04 del 18.6 2004 , dep. 16.8. 2004 relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr. Gennaro L’Abbate

sentenza 13/10/05
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Fatto

In data 20.10.1999 l?Ufficio Iva di Bari, proponeva appello che depositava in segreteria il 19.11.1999, avverso la sentenza della Commissione Provinciale di Bari , sez IV del 7.10.1998 n 282, che accoglieva il ricorso di B.N.? ed annullava l?accertamento perch? irregolarmente notificato.

Tale appello non riusciva per? a notificare al B., in quanto questi il 27.10.1999 risultava sconosciuto in ******? all?indirizzo? dallo stesso indicato in ricorso.

In data 3.11.1999 l? Ufficio chiedeva notizie in merito al Comune di Canosa che rispondeva che il B.N. era emigrato in America il 25.1.1990 e indicava l?indirizzo. Sulla scorta di tali notizie il 10.11.1999 l? Ufficio interessava il Consolato Generale d?Italia per la notifica in America dell?appello al B. N..

Questa commissione, pur con diversa composizione, all?udienza del 7.6.2002, rilevava che la richiesta di notifica? non era stata ancora riscontrata dal Consolato, sicch? non vi era la prova che l? atto d?appello fosse stato notificato all?appellato e ordinava all?Ufficio di voler fornire la prova dell? avvenuta notifica, rinviando la trattazione del procedimento all? udienza del 18.10.2002;? indi al 6.12.2002; al 30.5.2003; al 10.10.2003.

?In data 29.10.2003 l? Ufficio faceva presente che il Consolato il 16.9.2003 aveva trasmesso la copia della notifica a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, non firmata. Faceva presente, altres? che tale procedura era da ritenersi totalmente ? ad abundantiam ? e quindi non preclusiva della rituale procedura precedente, giusto quanto sancito dall? art 16 del D.lgs.546/92

Motivazione

La commissione evidenzia che il termine per la notifica dell?appello ai sensi del combinato disposto dell?art 51 primo comma e art 38, 3 comma del D.Lg.lo 546/ 92? in relazione all?art 327, 1 comma C.P.C., considerato che la sentenza di 1? grado risulta depositata il 15.10.98, andava a scadere il 31.12.99, per effetto della sospensione dei termini processuali? durante il periodo feriale.

Tanto premesso,evidenzia che l?ufficio appellante, dopo aver tentato la notifica del gravame presso il domicilio dichiarato e? rilevato questo non pi? attuale, invece di procedere con la notifica ai sensi del 3 comma dell? art 17 del D.Lgs citato, si ? avventurata a chiedere informazioni sul nuovo domicilio, apprendendo che il contribuente si era trasferito in America ed avventurandosi altres? a procedere ad una notifica presso il conosciuto domicilio all?estero che, oltre a non aver sortito alcun effetto ? stato effettuato ben oltre il termine di decadenza dell? impugnazione.

P.Q.M.

La? Commissione dichiara inammissibile il ricorso in appello proposto dall? agenzia delle Entrate di Barletta? ex Ufficio Iva di Bari? contro ****..

Nulla sulla spese

Bari 18 giugno 2004 .?????

??????? Il relatore?????????????????????????????????????????? Il Presidente

( dr. ***************)???????????????????????? (? dr. ******* L?******)?

sentenza

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