C.T.R. di Bari sez. 15 Sentenza n.9/15/04 dell’11.2. 2005 , dep.18.2.2005 relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr. Gennaro L’Abbate

sentenza 13/10/05
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Massima : Cos?? come ha chiarito l?Amministrazione Finanziaria con circolare n. 198 del 2.12.1994? ?si devono considerare pendenti le lite fiscali per le quali sussiste una causa di improcedibilit?? o d?inammisibilit? e non sia stata notificata l?ordinanza di estinzione ovvero, se? notificata , pende ricorso , o il termine per proporre ricorso? avverso tale ordinanza non sia scaduto.

Fatto

????????? L’Ufficio I.V.A. di? Bari iscriveva? a ruolo la somma di L.2.475.016, relativamente alle sanzioni derivanti da avviso irrogazione sanzioni? n.703074/91 per aver " presentato la dichiarazione annuale 1985 senza aver allegato l’elenco clienti e? fornitori? ;? il 29.03.1994 l’Esattoria del Comune di C. notificava a A.A.? la relativa cartella esattoriale.

????????? ?A.A.il 20.4.1994 ricorreva? avverso tale iscrizione in quanto la stessa doveva? ormai considerarsi superata visto che la societ?? si era avvalsa delle disposizioni della legge 30.12. 91 n 413 ed aveva? presentato in data 21.6.1993 la dichiarazione? integrativa ***? per l’anno 1986 (anno in cui ? stata presentata la dichiarazione relativa all’imposta 1985) estinguendo quindi? le violazioni verificatesi nell?anno 1986 con il pagamento di ?.560.000 effettuato il 21/06/1993.

Evidenziava che con la suddetta istanza aveva? estinto tutte le eventuali violazioni commesse nel 1986 e quindi aveva conseguentemente anche definito la violazione? relativa all?omessa allegazione degli elenchi dei clienti e "fornitori alla dichiarazione IVA anno d’imposta 1985, presentata nel 1986 e quindi la cartella esattoriale doveva ritenersi nulla poich? relativa a pene? pecuniarie ed interessi scaturenti dall’avviso di irrogazione sanzioni condonato.

Chiedeva pertanto di considerare nulla l?iscrizione a ruolo cos? come emessa dall?Ufficio Iva di Bari, in quanto superata dalla dichiarazione integrativa IVA prodotta ai sensi della legge 413/91 e presentata il? 21.06.1993.

????????? L?Ufficio il 21.8.2001 controdeduceva.

Preliminarmente rilevava l?inammissibilit? del? ricorso prodotto avverso una cartella esattoriale? immune da vizi e/o da censure proprie? che segue un avviso di irrogazione sanzione notificata il 5.6.1991 e non apposto e divenuto definitivo ai sensi dell?allora vigente D.P.R.. 636/72.

Nel merito sottolineava l?inefficacia di alcun provvedimento di condono a fattispecie? divenute definitive.

????????? La C.T.P. nella persona del giudice singolo il 16.11.2001 respingeva il ricorso, pur compensando le spese.

In motivazione rilevava che dalla documentazione prodotta, risultava? certo che la societ? ricorrente aveva inoltrato il 21 giugno 1993, la dichiarazione integrativa di cui alla legge 413/1991 e che nella stessa aveva esplicitamente menzionato proprio l?avviso? di irrogazione sanzioni in questione , ma tale circostanza non poteva -evidentemente -far passare sotto silenzio l’ulteriore dato di fatto rappresentato dal fatto che nessuna impugnazione era stata proposta dalla stessa societ?, avverso l?avviso di irrogazione sanzioni a suo tempo regolarmente notificato, come sarebbe stato logico, per evitare che lo stesso divenisse definitivo.

Sulla base di tale considerazione riteneva che l’ufficio aveva agito? correttamente

????????? A.A. il? 25 2.2002 proponeva appello con il quale dopo aver riportato integralmente quanto aveva gi? asserito nel ricorso, aggiungeva che il 15.12.1994 aveva? presentato richiesta di definizione agevolata L.656/94 avendo la possibilit? di definire anche un ricorso ritenuto dall?Ufficio inammissibile .

Aggiungeva, altres? che con il pagamento di ?.150.000 effettuato il 15.12.1994 aveva chiuso anche la lite fiscale in questione avendo avuto tale possibilit? dalla definitiva approvazione del D.L. 30.9. 1994 n. 564 ( e non 1.10.1994) che allargava la possibilit? di definizione delle liti fiscali pendenti anche a quelle relative? ad ricorso ritenuto inammissibile.Allegava anche la fotocopia di una articolo apparso su Italia Oggi l?1.12.1994 .

????????? L?Ufficio il 9.11.2004 controdeduceva?

In via preliminare? faceva presente che i motivi apportati dalla parte? in sede di appello erano perfettamente identici a quelli proposti alla C.T.P., e sui quali questa si era gi? espressa , per cui l?appello era inammissibile .

Quanto all?ulteriore? motivo di contestazione,, faceva presente? che essendo questo un motivo nuovo doveva ritenersi anch?esso? inammissibile.

Ad abuntantiam comunque rappresentava che la richiesta in definizione in virt? della legge 656/94, era stata ritenuta inammissibile dall’Ufficio? perch?? riferita ad una lite inesistente in quanto l?avviso di irrogazione sanzione in questione doveva gi? ritenersi definito sin dal 1991 , per mancata impugnazione .

Successivamente in sede d?udienza con istanza depositata il 27.1.2005 chiedeva di trattare? la causa in pubblica udienza; per? non era in grado di dimostrare di aver tempestivamente notificato al contribuente la relativa istanza e n? quest?ultimo? era comparso, per cui questa? C.T.R decideva di trattare la causa in camera di consiglio.

Motivazioni

Preliminarmente questa C.T.R. ritiene l?appello ammissibile in quanto, pur contenente una ripetizione? letterale,? dei motivi gi?? esposti nel ricorso in primo grado, non pu? dichiararsi irricevibile o inammissibile? poich???? anche se a livello di solo di enunciazione, critica la sentenza impugnata. ( C.T.R Puglia sez.dist. Lecce n. 82/24/01 del 21.10.2001? e n. 203/24/02 del 21.10.2002? che si aggiungono? a quelle? della? C.T.R. per la Liguria? sez. IV 23.1.1997? n. 70 ; della ******** per la Toscana? sez. XXX del 19.11.97? n. 113; ed alla circolare? ministeriale? 23.4.96? n. 98 /E.).

Per quanto concerne ?il motivo nuovo? e cio?? la giustificazione fornita in appello circa la presentazione della richiesta di definizione agevolata in quanto la norma dava la possibilit? di definire anche i ricorsi ritenuti dagli uffici inammissibili , questa C.T.R.? ritiene che tale questione non rappresenta un motivo nuovo ma un ulteriore chiarimento e/o giustificazione? fornita dalla? ricorrente? a sostegno del suo operato,per cui ritiene di esaminare anche questa questione .

Nel merito per? ritiene l?appello infondato.

Cos? come ha evidenziato il primo giudice, l?Ufficio il 5.6.1991 aveva notificato alla parte ?avviso di irrogazione sanzione?? che non era stato opposto ed era divenuto definitivo , per cui era stata iscritta a ruolo l?importo della sanzione di ?.2.475.016 , la cui cartella di pagamento, immune da vizi proprie e censure? e quindi non ricorribile era stata? notificata alla A.? il 20.3.1994.

Al riguardo questa Commissione rammenta che la Corte di Cassazione,? con sentenza n. 11354 del 22.7.2003 che richiama la precedente n. 5105/2001, ha affermato ? che in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, l?art. 2 quinquies del D.L.30.9.1994 n.554 , converto in Legge 30.11.1004 n.656 accorda al contribuente la possibilit? di determinare l?estinzione delle liti pendenti circa atti impositivi , attraverso il pagamento di una somma, richiede l?esistenza di una controversia in atto, tra il contribuente? e l?Amministrazione? che sia effettiva e non meramente apparente : che concerne , cio? l?accertamento dell?esistenza e dell?entit? dei presupposti dell?imposizione? e non si limita al momento della liquidazione della stessa?.

Ha aggiunto che ? l?ingiunzione fiscale , al pari della cartella di pagamento, quando faccia seguito ad un avviso di accertamento,? si esaurisce in un?intimazione al versamento delle somme dovute in base all?avviso stesso e non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo? tanto che resta sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti l?accertamento?

Ha pure precisato che ? manca di fondamento la richiesta di definizione agevolata di una controversia originata dall?impugnazione dell?avviso di liquidazione e non dal precedente accertamento, validamente notificato , non impugnato? e divenuto oramai definitivo ( Cass. 1.3.2002 n. 2976 ) e? ? la cartella esattoriale che faccia seguito ad un avviso di? liquidazione notificato e divenuto definitivo perch? non impugnato non integra un? autonomo atto impositivo e non pu? ritenersi una lite fiscale pendente, la controversia introdotta con l?impugnazione della cartella esattoriale ?? ( Cass. del 10.9.2003 n. 13243)

Ha ribadito che ? la lite si pu? dire pendente purch?? instaurata prima del 17.11.1994? e che il beneficio della definizione agevolata non ? applicabile? qualora a tale data l?atto impositivo sia divenuto definitivo e n? pu? dirsi prorogato al 31..12.1994 dal D.L. 28.6.1995 n. 250 in quanto, essendo l?atto divenuto definitivo gi? prima dello spirare del termine originario, neppure al 31.12.1994 era possibile aprire un contenzioso? ( Cass. del 7.9.2004 n. 18011).

Per quanto concerne la norma invocata dall?appellante relativa alla lett d) del 4 comma dell?art.2 quinquies del D,L,30.11.1994 n.565? che considera lite pendente anche il ricorso presentato e dichiarato o ritenuto inammissibile dall?Ufficio , questa Commissione , cos? come ha chiarito l?Amministrazione Finanziaria con circolare n. 198 del 2.12.1994? ritiene che tale disposizione che stabilisce che ?si devono considerare pendenti le lite fiscali per le quali sussiste una causa di improcedibilit?? o d?inammisibilit? e non sia stata notificata l?ordinanza di estinzione ovvero, se? notificata , pende ricorso , o il termine per proporre ricorso? avverso tale ordinanza .?

La riproduzione letteraria della norma e del relativo chiarimento ministeriale evidenzia la sua non applicabilit? al caso in esame.

P.Q.M.

La Commissione rigetta l?appello come proposto. Spese compensate.

Bari ,11.2.2005

Il relatore????????????????????????????????????????????????????????? Il Presidente

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sentenza

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