C.T.R. di Bari sez. 15 Sentenza n87 15/05 del 8.4 2005 , dep. 13.7.2005 relatore dr. Michele Gurrado Presidente dr Gennaro L’Abbate

sentenza 13/10/05

FATTO

?????? C.E.? ricorreva all’avviso di accertamento in materia di ICIAP per l’anno 1996, notificato in data 2/10/2000, col quale?il Comune di B.aveva richiesto il pagamento della somma di lire 1.220.676 fra imposta, sanzioni ed interessi moratori, a seguito della omessa presentazione della denunzia dell? attivit? di gestione sala cinematografica.

Nel ricorso, giustifando la mancata presentazione della denuncia per dimenticanza, eccepiva l’ inquadramento della attivit? nel settore IX (attivit? professionali ed artistiche, servizi vari) anzich? III (industria) con le seguenti motivazioni:

???????????????????? l’ attivit? svolta di sala cinematografica rientrava? fra le attivit? industriali;

???????????????????? ?la giurisprudenza considerava? come attivit? industriale, ai fini degli articoli 2195 c.c. e 3 della legge 967 del 1953, quella consistente nella produzione di un bene o di un servizio avente ad oggetto una utilit?. La Suprema Corte di Cassazione con sentenza 5825 de11988, pur riferendosi ad altra attivit?, cos? si era? espressa nel caso di prestazione di un servizio;

???????????????????? ?alcune? sentenze delle C.T.P. di Taranto e di Belluno avevano? confermato la classificazione delle sale cinematografiche nel settore industriale;

???????????????????? ?ai fini INPS era stato riconosciuto l’inquadramento di tale attivit? nel ramo industria;

???????????????????? ?il Comune di Bari non ha aveva? proceduto ad alcun accertamento nei confronti delle sale cinematografiche ivi esistenti ;

???????????????????? ?era opinione dell’Agis, in linea di principio, che le sale cinematografiche rientrassero ai fini ICIAP nel settore III;

???????????????????? ?la circolare n.5 della D.G.F.L. del 14/6/1989, n. 7/N341/89, precisava? che il settore IX aveva carattere meramente residuale, limitatamente a specifiche attivit? di commercio o di servizi non compresi in quelle precedenti.

Concludeva con la richiesta di accoglimento delle doglianze e con vittoria di spese.

?????? il Comune di B.si costituiva e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma? dell’ accertamento impugnato.

In via preliminare rappresentava? che la C.T.P. di Bari, sez. XXIV, aveva rigettato per gli anni 1991,1992 e 1993 i ricorsi presentati dal medesimo ricorrente, avendo individuato nell’ attivit? in questione, quella consistente nella mera proiezione di films prodotti da altre imprese. Nel ritenere? non condivisibili le sentenze delle C.T.P. di Taranto e Belluno, n?? il parere di parte dell?Agis? precisava che il codice di attivit? indicato ai fini IVA corrispondeva al settore accertato.

?????? La C.T.P. ?accoglieva il ricorso per la parte che riguardava? il settore di inquadramento e collocava l’attivit? del C. nel settore III; confermava il resto, in quanto il ricorrente non aveva? presentato la denuncia annuale. Compensava comunque le spese di giudizio.

In motivazione evidenziava che l?individuazione del settore ICIAP per le sale cinematografiche rappresentava un caso su cui il dibattito era ancora molto attivo, ma che alla fine, secondo alcuni chiarimenti forniti dai rappresentanti del Ministero delle Finanze e pubblicati sul Sole 24 Ore del 16/12/1996, sembrava propendere per l’ appartenenza al settore terzo, per le seguenti considerazioni :

1)???????????????? L’indirizzo dato dalla Suprema Corte che con un numero crescente di sentenze aveva dichiarato industriali molte tipologie di attivit? terziarie.

Richiamava la sentenza n.5825 de11988, citata dal ricorrente, che considerava attivit? industriale, ai fIni degli articoli 2195 c.c. e 3 della legge 967/1953, quella consistente oltre che nella sussistenza dei requisiti della professionalit?, economicit? e organizzazione previsti dall’ art.2082 c.c. anche nella produzione di un bene, di un servizio avente ad oggetto un bene o di un servizio avente ad oggetto una utilit?;

2)???????????????? La circolare AGIS n.115 del 23/5/1996 che collocava le imprese di spettacolo, ivi incluse le sale cinematografiche, fra le attivit? industriali, ed, ai fini ICIAP , per un inquadramento di queste nel settore III ;

3)???????????????? ?La ricorrente era inquadrata, ai fini INPS, nel settore industria come risulta dal certificato in atti;

4)???????????????? La circolare n.5 del 14/6/1989, gi? citata dal ricorrente che nel fornire spiegazioni in ordine all?applicazione dell’ICIAP, precisava , tra l’altro " E’ da tener presente che i settori VIII e IX hanno carattere residuale limitatamente a specifiche attivit? di commercio e di servizi vari non compresi in quelli precedenti".

Sottolineava che vi erano validi presupposti per collocare l’attivit? delle sale cinematografiche nel settore III avendo individuato? nella stessa una attivit? industriale, diretta alla produzione di? servizi che si concretizzava? nella creazione di nuove utilit? che non si esaurivano nella sommatoria delle utilit? fornite da beni o servizi preesistenti.

Riteneva non condivisibile l?opinione del Comune che considerava? l’attivit? in questione quella diretta alla mera proiezione di films gi? realizzati.

?????? Il Comune proponeva appello? e chiedeva l?annullamento della sentenza di primo grado con la conseguente conferma dell?avviso di accertamento e la condanna alle spese .

Contrariamente a quanto sostenuto dalla C.T.P. evidenziava che? nelle sale cinematografiche venivano solo proiettati films, per la cui produzione provvedono le imprese cinematografiche che speso investono ingenti capitali , per cui l?industria dello spettacolo riguardava quelle attivit? che hanno come oggetto la produzione dei films non certo quelle che si occupano della proiezione degli stessi.

Contestava il richiamo alla sentenza della Suprema Corte come non pertinente ,trattandosi di decisione relativa al contratto di factoring, per la? produzione di servizio.

Evidenziava che la proiezione di una pellicola cinematografica gi? formata non implica elaborazione e/o creazione e trasformazione fisica?di qualcosa gi? esistente suscettibile di una nuova e diversa valutazione economica.

Dichiarava di non condividere le sentenze delle C.T,P, di Taranto e Belluno di cui, per altro il ricorrente non aveva richiamato gli estremi, che partivano da un errato presupposto dell?attivit? di proiezione come quella di trasformazione e di creazione di un nuovo prodotto.

Evidenziava che il carattere residuale attribuito dal legislatore al IX settore della tabella annessa alla legge istitutiva dell’imposta in questione , implicava? che l?attivit? esercitata dall’appellante non poteva che essere inserita nel settore IX e nessun precedente poteva? costituire il parere espresso da1l’A.G..I..S.,notoriamente interessata? alla questione

Ricordava che ai fini dell’applicazione ICIAP la qualificazione dell’attivit? era quella stabilita dalla normativa in materia di I.V.A. che definiva la natura dell’esercizio di imprese, arti e professioni, e nel caso di specie, il codice I. V .A della ditta ricorrente? era il n. 92130 che? in base alla tabella approvata con D.M. n 5506 del 28/12/90, corrispondeva? inequivocabilmente al settore accertato.

Concludeva che? non essendo previsto un particolare settore di riferimento, l’attivit? svolta dal contribuente non poteva che essere compresa nel residuale settore IX (servizi vari), come indicato tra l’altro dal Ministero delle Finanze con circolare n.5/89,.

Contestava il riferimento alla normativa previdenziale , stante la peculiarit? dei vari settori che soggiacciono a specifiche proprie disposizioni non estensibili ad altri rami.

Rammentava che identica questione tra le stesse parti sugli stessi motivi, aveva trovato soluzioni opposte da parte di altra C.T.P. e dalla C.T.R. di Bari che avevano accolto la tesi del Comune ed avevano inserito l?attivit? svolta dal? ricorrente nel IX settore della tabella allegata alla legge istitutiva del tributo in questione.

In particolare la C.T.R. di Bari con sentenza n. 23/12/03, pronunciata il 04/12/03 aveva rigettato l?appello proposto dal ricorrente avverso la sentenza della C.T.P. di Bari n. 73/24/99 relativi agli accertamenti per rettifica delle denunce ICIAP per gli anni 1991- 1992 e 1993 ed, in ultimo, la stessa C.T.P. di Bari con sentenza n 407/06/03, pronunciata il 12/12/03, depositata il 30/01/04, aveva rigettato altro ricorso proposto dallo stesso contribuente avverso l?accertamento in rettifica della denuncia relativa all?anno 1997.

Successivamente il 15.3.2005 con memoria difensiva aggiungeva che il ricorrente aveva provveduto spontaneamente al versamento dell?imposta in contestazione relativa agli anni 1994, 1995 e 1996 ( quindi anche per l?anno oggetto del presente ricorso ) riconoscendo implicitamente l?inquadramento della sua attivit? nel IX settore .

Motivazioni

Questa C.T.R. nel prendere atto che il ricorrente ha pagato quanto dovuto anche per l?anno 1996, sarebbe tentato a chiudere la vertenza per cessata materia del contendere, per? l?appellante tanto non ha chiesto, anzi ha invitato questa Commissione a condannare l?appellato alle spese , pur essendo in presenza di non chiare? disposizione legislative e di contrastanti decisioni giudiziarie.

Infatti la gestione di una sala cinematografica? ? stata? ritenuta:

????????? includibile nell’VIII? settore? dalla? C.T.P. di? Livorno del 9.12.1999 n.396,

????????? ?attribuibile al III settore dalla? C.T. P.. di Modena del 7.3.1997 n. 133;

????????? ?inquadrarle nel IX settore, dalla C.T.P. di Massa Carrara e dalla? C. T.? P.? di? Treviso? del 18.1.2000 n.368),

Comunque indipendente dalla decisioni delle C.T.P. richiamate dal ricorrente, di cui comunque questa Commissione non conosce la loro definitivit? e? del parere dell?A.G.I.S. ritiene di escludere l’inquadramento dell?attivit?? di gestione di una sala cinematografica,? nel settore III? delle? attivit?? indicate nell’allegato 1 al D.L n.66/1989 che si riferisce alle attivit? industriali , cio? alla mera? produzione? di? pellicole? cinematografiche.

E? noto che il carattere dell?industrialit? , con riguardo alla produzione? di beni e? di servizi , va interso come realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione dei fattori predisposti dall?imprenditore .

Alla luce di tale criterio , va considerato? che la proiezione agli spettatori dei films da altri realizzati e forniti dalle case cinematografiche , non realizza alcuna attivit? nuova , rispetto alla pellicola distribuita al gestore di cinema; questa infatti non ? suscettibile di alcuna utilizzazione economica diversa dalla proiezione cinematografica che , costituendo l?unico impiego economicamente utile, non integra alcun valore aggiunto al bene pellicola che altri hanno realizzato.

Talch?? pu? dirsi che il gestore di sale cinematografiche presta un servizio, ma non lo produce ( C.T.P. di Macerata n. 37del 30.3.2000 ).

Questa C.T.R. ritiene che tale? attivit?? non sia inquadrabili neanche nei settori IV, V, VI o VII, che concernono attivit?? commerciali? all’ingrosso? ed? al minuto,? e n? nel settore VIII comprensivo delle attivit?? alberghiere e di pubblico esercizio ( quali i ristoranti , la vendita? di? alimenti, i? bars? e? simili) e? ne’ a? maggior ragione nel settore X che comprende il credito, i servizi? finanziari? e? quelli assicurativi.

Resta quindi, certamente? in via residuale, il settore IX, che include la categoria di chiusura, definita? come? servizi? vari,? nella quale per esclusione va quindi inserita (ben? inteso? ai? soli? effetti? della? applicazione? del tributo del quale si? tratta)? l’attivit?? di? gestione? di sala cinematografica.

Ci?? in omaggio al canone? interpretativo? secondo? il? quale? in? presenza di una partizione normativa di una determinata materia? in diverse categorie a diversi effetti, si pu? procedere alla? individuazione? della categoria competente ricorrendo al criterio della analogia o per? approssimazione,? quando esiste una norma di chiusura che imponga all’interprete di? riferirvi? tutte? le fattispecie che? non? possono trovare?? esatta? collocazione? nelle? altre categorie,.

Ora, tale natura di norma di chiusura pu? essere attribuita alla definizione della IX categoria in cui ben stanno le sale di proiezione cinematografiche ( C.T.R. Toscana n. 50 del 24.1.2003 e? C.T.R. di Bologna n. 15 del 5.2.2001).

Aggiunge che tale classificazione ? dovuta anche per effetto della valenza della classificazione IVA ai fini ICIAP? ( C.T.P. Milano n. 25 del 28.2.2000)? e nel caso di specie, il codice I.V.A della ditta ricorrente ? il n. 92130 che, in base alla tabella approvata con D.M. n 5506 del 28/12/90, corrisponde? al settore accertato IX

P. Q. M.

La C.T.R.? accoglie? l’appello come proposto dal Comune di B. e, per l?effetto? in riforma della impugnata? sentenza, conferma l?avviso di accertamento I.C.I.A.P. .Nulla per le spese .

Bari? 8.4.2005

????? Il relatore????????????????????????????????????????????????????? Il presidente

?( dr. Michele Gurrado )?????????????????????????? ( dr. Gennaro L?Abbate)

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sentenza

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