Massima
Il condono ex L.289/2002 preclude ogni richiesta di rimborso che si assume indebitamente versata
Fatto
– L’ing. D.V. il 28-6-2006 ricorreva avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione in ordine all’istanza di rimborso dell’imposta IRAP regolarmente versata per gli anni d’imposta 2002-2003 per la complessiva somma di € 10.555,61 avanzata in data 1-32005.
Evidenziava il ricorrente che nel caso di specie mancava una autonoma organizzazione, secondo il significato specificato dalla Corte di Costituzionale con sentenza n. 156 del 21-5-2001, per cui mancava il presupposto dell’imposta sulle attività produttive con la conseguenza della sua inapplicabilità.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell’amministrazione al rimborso dell’intera somma oltre gli interessi a far data dal momento della domanda fino all’effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio.
– L’amministrazione il 31.7.2006 si costituiva in giudizio ed evidenziava, fra l’altro , che il ricorrente per gli anni d’imposta, oggetto della richiesta di rimborso, aveva usufruito della definizione automatica degli anni pregressi mediante autoliquidazione, ai sensi dell’art. 7 della L.n. 282/2002 e, pertanto, con il condono gli imponibili esposti nella dichiarazione originaria erano diventati definitivi con la conseguente rinuncia da parte del contribuente a contestazioni sugli stessi in considerazione di quanto stabilito dal comma 9 del citato art. 7.
– La C.T.P. il 29.11.2007 rigettava il ricorso.
In motivazione dopo aver evidenziato che il condono, effettuato nel caso di specie, aveva posto il contribuente di fronte ad una libera scelta tra due comportamenti distinti: insistere nella controversia secondo i modi ordinari, conseguendo eventualmente i rimborsi delle somme ìndebìtamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, rinunciando ad ogni possibile controversia riteneva che il principio in base al quale l’adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L.n. 289/2002 era ostativa alla prosecuzione del giudizio di rimborso IRAP che si assumeva indebitamente versata e tanto in virtù della recente sentenza n. 3682/2007 della Cassazione..
Riteneva ogni altra questione, assorbita dall’accoglimento di tale eccezione preliminare dell’Agenzia.
– L’ing. D. proponeva appello in quanto a suo dire il condono non comportava la rinuncia alla prosecuzione della pretesa del rimborso , ma solo l’irrepetibilità delle somme pagate dal contribuente a titolo di condono fiscale in quanto tali somme erano state i volontariamente versate dal contribuente al fine di evitare accertamenti da parte del fisco indipendentemente dalla circostanza che egli abbia o meno già adempiuto alle obbligazioni fiscali per gli anni per i quali chiede il condono.
Precisava che la Cassazione, con la sentenza n36/82 del 16/2/2007, richiamata dalla Commissione, aveva deciso in merito al condono ex art., 9 della L. 27/12/2002 n. 289, cosiddetto condono tombale e non menzionava l’art. 7 che riguarda il c.d. concordato per coloro per i quali sussistevano determinati requisiti.
Sottolineava che le somme versate a titolo di IRAP precedentemente al condono, se non dovute, potevano invece essere richieste dal contribuente in quanto il condono, di per sé, cristallizzava solo l’entità del reddito ma non impediva la restituzione di quanto in radice non dovuto.
Menzionava al riguardo la decisione della C.T.R. dell’Emilia Romagna sez. XXXIV del 27/10/2004.
Ribadiva la non assoggettabilità all’Irap della sua attività.
– L’Ufficio controdeduceva
Motivazione
Anche questa C.T.R al pari dei primi giudici ritiene che il condono L.n. 289/2002 ostacola la richiesta di rimborso IRAP che si assume indebitamente versata e tanto in virtù di una consolidata giurisprudenza della Cassazione ( n. 7729 del 21.3.2008 ,n. 25239 del 3.12.2007, .n. 3682 del 16.2.2007, n. 20741 del 25.9.2006 , n. 10536 dell’8.5.2004 e n. 15569 dell’11.12.2000 ) che si è aggiunta a quelle delle C.T.R.( Genova 17.1.2006 n.7, Umbria sez. VI n. 41 del 3.3.2005, Milano n.5 del 27.1.205) e delle C.T.P. ( Parma n. 70 del 23.4.200 e Forlì sez. I, n. 41 del 14.3.2007 ).
In merito alla sentenza della C.T.R. dell’Emilia Romagna del 27.10.2004 citata dall’appellante e non allegata si evidenzia che anche predetta C.T.R. con una giurisprudenza consolidata si è espressa sempre per l’inammissibilità della richiesta di rimborso in presenza di condono ( sez. VIII n. 96 del 29.10.2007 , n. 30 del 17.4.2007 , n. 114 del 27.10.2006).
Tanto assorbe ogni altra questione sulla assoggettabilità dell’attività del D. all’Irap.
Vi sono giustificati motivi per compensare le spese di causa anche in questa fase di giudizio.
P.Q.M.
La Commissione rigetta il ricorso come proposto . Spese compensate
Bari, 20.6.2008
Il relatore Il Presidente
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