Massima :
La revoca di un atto impositivo in sede di autotutela,? pur rappresentando un provvedimento ?amministrativo apprezzabile a tutela del cittadino, rappresenta pur sempre? la correzione di errori o l?eliminazione di? ingiusta? pretesa che la P.A. con una normale prudenza e diligenza dei propri funzionari, retribuiti con denaro pubblico,? pu? certo eliminare alla radice senza costringere il cittadino a sopportare spese ed inutili dispendi di mezzi ed di attivit?.
???????????????????? La sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale ?non si ritiene comunque ?applicabile, per il principio della efficacia della legge nel tempo ( art. 11 C.C. preleggi ), a casi in cui era ancora vigente ?il terzo comma dell? art. 46 del d.lg 31.12.1992 n. 546, dichiarato ora illegittimo costituzionalmente; il ?che comporta che la declaratoria di estinzione? della?? controversia?? per cessazione della materia del contendere nei casi di revoca di un atto impositivo in sede di autotutela, dovr? essere ancora accompagnata dalla compensazione, ope legis, ?per intero delle spese di ?giudizio, pur rappresentando??per la A.F. ?un ingiustificato?? privilegio che , nel? processo?? amministrativo ?l?art. 23,? settimo? comma,? della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 ha diversamente disposto ?da tempo
?
Fatto
?
??????? Il Comune X il 26/11/2001 notificava alla B.C. avvisi di liquidazione ICI , per gli anni di imposta 1998 -1999, oltre interessi, su alcuni fabbricati.
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??????? La B.C. ricorreva avverso i predetti? avvisi, chiedendo la mancanza di soggettivit? passiva dell’imposta .
??????? ?Il Comune , a seguito del? predetto ricorso, notificato il 28/02/2002, dopo aver constatato la denunciata mancanza della legittimazione passiva del ricorrente, procedeva all’annullamento degli avvisi di liquidazione in questione con provvedimenti del 3/3/2002 notificati alla B.C.il 18/3/2002.
?
??????? ?Di tanto per? entrambi i contendenti ?non ne informavano la C.T.P. che il? 27/04/2004 accoglieva? il? ricorso, evidenziando l’assenza di soggettivit? passiva del ricorrente ,e condannava il Comune? al pagamento ?delle spese di giudizio liquidate in ?. 1.000,00 oltre I.V.A. e CAP .
?
??????? ?Il Comune il 20.10.2004 proponeva? appello? lamentando la nullit?? della sentenza per omessa applicazione dell’art.46 del d. lgs. 546/1992 (estinzione del giudizio per cessazione della? materia del contendere).
Lamentava che la C.T.P.. non aveva considerato che il Comune,? constatata la mancanza di soggettivit? passiva dell’imposta in capo alla ricorrente, aveva? proceduto all’annullamento degli avvisi di liquidazione in questione con provvedimenti? notificati alla ricorrente in data? anteriore alla celebrazione dell’udienza( 27/4/2004), pertanto la materia del contendere era gi? cessata gi? da oltre 2 anni, e in tale periodo, proprio alla luce della avvenuta cessazione della materia del contendere, non aveva proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo, ne tantomeno aveva posto in essere alcuna attivit? difensiva.
E, tanto da parte della ricorrente??non era stato evidenziato? ai Giudici di prime cure, in spregio ai principi di lealt? processuale, applicabile anche al procedimento tributario?(art.88 c.p.c ) ed a quello di buona fede. stabilito dall’art.l0 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000).
Evidenziava anche che una volta rimossi gli atti impositivi impugnati, la materia del contendere risultava comunque cessata, indipendentemente dalla conoscenza di essa da parte dei giudici, per cui, una volta eliminati tali atti , non potevano gli stessi essere pi? annullati da parte dei Giudici di prima istanza, con la conseguenza della nullit? della pronuncia, sia nella parte in cui accoglieva? i ricorsi avverso? atti impositivi, sia nella parte in cui disponeva? la condanna alle spese.
Sottolineava che? la violazione dei doveri di lealt? e di probit?? da parte del vincitore nel giudizio di prima istanza, comportava la deroga alla condanna alle spese del soccombente (Cass. Civ., Sez.L? n.15353 dell’1/12/2000) ed esponeva la ricorrente alla responsabilit? processuale aggravata ai sensi dell’art.96 c.p.c. ( Cass. Civile, Sez. Lavoro, 16/2/1998, n.1619 e Cass. Civile, Sez. III, 13/5/2002, n.6808).
Evidenziava anche la nullit? della? sentenza ?per violazione dell’art.46 del D Lgs. 546/1992 in quanto non poteva essere disposta alcuna condanna alle spese in caso di autotutela da parte dell’ufficio tributario.( Cass.? Sez.Trib.n.16987 del 12/11/2003 ) ; norma che era stata ritenuta legittima costituzionalmente? ( Corte Cost.,? n. 53 de1 1998, ed ord. n. 368 de11998 , nn. 77 e 265 del 1999, e n.? 465 de12000)?
Citava anche la sentenza n.299 del 2/12/1999 della C.T.R. della Basilicata .Sez.1, secondo cui: " l’art. 46 del d.lgs. n.546/92, concernente l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, operava anche nelle ipotesi in cui non sussisteva? un atto formale di rinuncia al ricorso e precisamente quando? l’ufficio, agendo in via di autotutela, annullava? l’atto illegittimo o revocava? l’atto inopportuno, dandone comunicazione al contribuente?", e? la sentenza n.272 del 23/4/2001 della C.T.R. Lazio, Sez. LI, che aveva affermato ? nella fattispecie doveva? farsi applicazione dell’art. 46 del D.Igs. 546/92 secondo il quale il giudizio tributario? si estingueva? nei casi di definizione delle pendenze tributarie ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere
Concludeva con la richiesta della :
1.?????? riforma della l’impugnata sentenza nella parte in cui disponeva? la condanna? alle? spese del giudizio;?
2.?????? dichiarazione della? la cessazione della materia del contendere;
3.?????? condanna della? parte? appellata alle spese del giudizio di appello e al ?risarcimento del danno di cui all? art. 96 c.p.c. per malafede.?
Motivazioni ed Osservazioni
La Commissione rileva preliminarmente l?infondatezza della richiesta della condanna alle spese do giudizio ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. del ricorrente -appellato poich? la comunicazione dell?avvenuta cessazione del contendere alla C.T.P. poteva essere fatta anche dal Comune.
Vero ? che nel? processo tributario? non ? previsto, come nel giudizio civile la contumacia del resistente non costituito e quindi questi non ? obbligato a costituirsi e comprovare in sede di contenzioso la sussistenza e l?ammontare del credito tributario o a comunicare la revoca dell?ingiusta pretesa e conseguenziale l?avvenuta cessazione della materia del contendere, ma ? pur vero che la circolare? n. 98/E del 23.4. 1996 del? Ministero delle Finanze auspica che gli Uffici impositori si costituiscano per assicurare il contraddittorio e la speditezza del processo e fornire ogni altra informazione;? nel caso in questione il? Comune aveva tutto l?interesse a notiziari la C.T.P. che l?atto emesso in presenza di mancanza di soggettivit? passiva dell’imposta? era stato revocato.
Per costante giurisprudenza? e dottrina? la revoca di un atto in sede di autotutela,? pur rappresentando un procedimento amministrativo apprezzabile a tutela del cittadino, rappresenta pur sempre? la correzione di errori o l?eliminazione di? ingiusta? pretesa che la P.A. con una normale prudenza e diligenza dei propri funzionari, retribuiti con denaro pubblico,? pu? certo eliminare alla radice senza costringere il cittadino a sopportare spese ed un inutile dispendio di mezzi ed attivit? .
Nel caso in specie? la mancata comunicazione alla C.T.P. da parte del ricorrente della cessata materia del contendere non certo lede i principi di lealt? processuale e di probit? applicabile anche al procedimento tributario?(art.88 c.p.c ) ed a quello di buona fede stabilito dall’art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), ma rappresenta un mancato adempimento di etica professionale e/o di buona ? creanza?? che incombeva ? si ripete ? se non principalmente anche sul Comune che aveva posto in atto una ingiusta pretesa fiscale che poi solo a seguito di ricorso in sede di autotutela l?aveva eliminata.
Non certo all?onere di un ricorso per un?ingiusta imposizione pu? essere aggiunta la beffa di un risarcimento per un danno , peraltro non valutato ed? il cui accertamento non appartiene alla competenza di questa Magistratura tributaria? ( Cass. . SU del 5.10 1999 n. 722), causato alla P.A. dal comportamento anche del? Comune .
???????????????????? Comunque questa Commissione non pu? che rilevare che qualora i primi giudici fossero venuti a conoscenza , anche in sede di udienza , dell?avvenuta revoca dell?atto impositivo,? avrebbero senz?altro sentenziato la cessata materia del contendere che,? per effetto dell? art. 46 del d.lg 31.12.1992 n. 546, ( vedi anche circolare? n.98 gi? citata ) , all?epoca non ancora dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale, comportava? per intero la compensazione delle spese di tale giudizio (Cass? n. 16987 del 12.11.2003 gi?? menzionata dall? appellante;? Cass. civile sez. tributaria n. 19695 del 1.10.2004 ; C.T.P. di Macerata , n.114 del 13.11.2003 ; C.T.R. della Sicilia n. 111 del 25.11.2002 e n. 83 del 18.3.2002 ;? C.T.R. Toscana? n. 71 del 17.7.2002;? C.T.P. di Roma n. 272 del 14.54.2001; C.T.R. Lombardia n.30 del 13.4.1999 ).
???????????????????? Questa Commissione, quindi , nel prendere atto di tali fatti , in riforma della predetta sentenza dei giudici di primo grado , non pu? che? dichiarare , ora per allora,? la Cessata Materia del Contendere? con la compensazione delle spese del primo giudizio .
???????????????????? ?
???????????????????? Non? pu?? per? sottacere che alcune Commissioni tributarie, pur in presenza? di ben sei sentenze o ordinanze della Corte Costituzionale che, in riferimento a diversi parametri aveva dichiarato le relative? questioni di legittimit? costituzionale non fondate (sentenza n. 53 del 1998), manifestamente? infondate (ordinanze n. 465 del 2000, n. 265 e? n. 77 del 1999 ed ancora n. 368 del 1998) o manifestamente inammissibili (ordinanza n. 68 del 2005), ed in presenza della giurisprudenza sopra menzionata della Corte di Cassazione e di altre Commissioni Tributarie ,avevano ritenuto di disapplicare la norma in questione in quanto la rinuncia all?avviso di accertamento da parte dell? Amministrazione , pur determinando la cessazione della materia del contendere, comportava comunque la condanna della stessa Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale ( C.T.P di Roma n. 256 del 30.6.2005 ; C.T.P. di? Bologna sez. XVI n. 48 del 29.1.2005 ; C.T.R. Campania sez. XII n. 87 del 10.2.2003; C.T.R. Toscana sez. XXXI 23.1.2002 n. 166; C.T.R. Lazio n. 8 del 7.4.2004 e n. 34 del 29.10.2001; C.T.P. di Torino n.71 del 9.3.2001 , C.T.P. Piacenza n. 20 del 20.3.2001; C.T.P. Lecce 23.5.1997 n. 60;C.T.P. Reggio Emilia 4.2.1997 n. 1).
???????????????????? Tale orientamento per? , che? successivamente ? stato recepito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12.7.2005? con giudizi non certo elogiativi e/o lusinghieri sulla P.A. per la revoca di atti, questa Commissione pur condividendolo nella sostanza , non ritiene applicabile al caso in specie , in quanto per il principio della efficacia della legge nel tempo ( art. 11 C.C. preleggi ), il 27.4.2004 i primi giudici- si ripete ? avrebbero applicato il terzo comma dell? art. 46 in questione non ancora ritenuto all?epoca illegittimo? e quindi avrebbero compensato le spese .
P.Q.M.
La Commissione , in riforma dell?impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero fra le parti le spese del primo giudizio. Nulla per le spese di questo grado.
Bari , 4. 11.2005
Il relatore????????????????????????????????????????????????????????????? Il Presiedente
??( dr. *************** )???????????????????????????????????? ( dr . ******* L?******)
???????????????????? La sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale ?non si ritiene comunque ?applicabile, per il principio della efficacia della legge nel tempo ( art. 11 C.C. preleggi ), a casi in cui era ancora vigente ?il terzo comma dell? art. 46 del d.lg 31.12.1992 n. 546, dichiarato ora illegittimo costituzionalmente; il ?che comporta che la declaratoria di estinzione? della?? controversia?? per cessazione della materia del contendere nei casi di revoca di un atto impositivo in sede di autotutela, dovr? essere ancora accompagnata dalla compensazione, ope legis, ?per intero delle spese di ?giudizio, pur rappresentando??per
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Fatto
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??????? Il Comune X il 26/11/2001 notificava alla B.C. avvisi di liquidazione ICI , per gli anni di imposta 1998 -1999, oltre interessi, su alcuni fabbricati.
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??????? La B.C. ricorreva avverso i predetti? avvisi, chiedendo la mancanza di soggettivit? passiva dell’imposta .
??????? ?Il Comune , a seguito del? predetto ricorso, notificato il 28/02/2002, dopo aver constatato la denunciata mancanza della legittimazione passiva del ricorrente, procedeva all’annullamento degli avvisi di liquidazione in questione con provvedimenti del 3/3/2002 notificati alla B.C.il 18/3/2002.
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??????? ?Di tanto per? entrambi i contendenti ?non ne informavano la C.T.P. che il? 27/04/2004 accoglieva? il? ricorso, evidenziando l’assenza di soggettivit? passiva del ricorrente ,e condannava il Comune? al pagamento ?delle spese di giudizio liquidate in ?. 1.000,00 oltre I.V.A. e CAP .
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??????? ?Il Comune il 20.10.2004 proponeva? appello? lamentando la nullit?? della sentenza per omessa applicazione dell’art.46 del d. lgs. 546/1992 (estinzione del giudizio per cessazione della? materia del contendere).
Lamentava che la C.T.P.. non aveva considerato che il Comune,? constatata la mancanza di soggettivit? passiva dell’imposta in capo alla ricorrente, aveva? proceduto all’annullamento degli avvisi di liquidazione in questione con provvedimenti? notificati alla ricorrente in data? anteriore alla celebrazione dell’udienza( 27/4/2004), pertanto la materia del contendere era gi? cessata gi? da oltre 2 anni, e in tale periodo, proprio alla luce della avvenuta cessazione della materia del contendere, non aveva proceduto ad alcuna iscrizione a ruolo, ne tantomeno aveva posto in essere alcuna attivit? difensiva.
E, tanto da parte della ricorrente??non era stato evidenziato? ai Giudici di prime cure, in spregio ai principi di lealt? processuale, applicabile anche al procedimento tributario?(art.88 c.p.c ) ed a quello di buona fede. stabilito dall’art.l0 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000).
Evidenziava anche che una volta rimossi gli atti impositivi impugnati, la materia del contendere risultava comunque cessata, indipendentemente dalla conoscenza di essa da parte dei giudici, per cui, una volta eliminati tali atti , non potevano gli stessi essere pi? annullati da parte dei Giudici di prima istanza, con la conseguenza della nullit? della pronuncia, sia nella parte in cui accoglieva? i ricorsi avverso? atti impositivi, sia nella parte in cui disponeva? la condanna alle spese.
Sottolineava che? la violazione dei doveri di lealt? e di probit?? da parte del vincitore nel giudizio di prima istanza, comportava la deroga alla condanna alle spese del soccombente (Cass. Civ., Sez.L? n.15353 dell’1/12/2000) ed esponeva la ricorrente alla responsabilit? processuale aggravata ai sensi dell’art.96 c.p.c. ( Cass. Civile, Sez. Lavoro, 16/2/1998, n.1619 e Cass. Civile, Sez. III, 13/5/2002, n.6808).
Evidenziava anche la nullit? della? sentenza ?per violazione dell’art.46 del D Lgs. 546/1992 in quanto non poteva essere disposta alcuna condanna alle spese in caso di autotutela da parte dell’ufficio tributario.( Cass.? Sez.Trib.n.16987 del 12/11/2003 ) ; norma che era stata ritenuta legittima costituzionalmente? ( Corte Cost.,? n. 53 de1 1998, ed ord. n. 368 de11998 , nn. 77 e 265 del 1999, e n.? 465 de12000)?
Citava anche la sentenza n.299 del 2/12/1999 della C.T.R. della Basilicata .Sez.1, secondo cui: " l’art. 46 del d.lgs. n.546/92, concernente l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, operava anche nelle ipotesi in cui non sussisteva? un atto formale di rinuncia al ricorso e precisamente quando? l’ufficio, agendo in via di autotutela, annullava? l’atto illegittimo o revocava? l’atto inopportuno, dandone comunicazione al contribuente?", e? la sentenza n.272 del 23/4/2001 della C.T.R. Lazio, Sez. LI, che aveva affermato ? nella fattispecie doveva? farsi applicazione dell’art. 46 del D.Igs. 546/92 secondo il quale il giudizio tributario? si estingueva? nei casi di definizione delle pendenze tributarie ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere
Concludeva con la richiesta della :
1.?????? riforma della l’impugnata sentenza nella parte in cui disponeva? la condanna? alle? spese del giudizio;?
2.?????? dichiarazione della? la cessazione della materia del contendere;
3.?????? condanna della? parte? appellata alle spese del giudizio di appello e al ?risarcimento del danno di cui all? art. 96 c.p.c. per malafede.?
Motivazioni ed Osservazioni
La Commissione rileva preliminarmente l?infondatezza della richiesta della condanna alle spese do giudizio ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. del ricorrente -appellato poich? la comunicazione dell?avvenuta cessazione del contendere alla C.T.P. poteva essere fatta anche dal Comune.
Vero ? che nel? processo tributario? non ? previsto, come nel giudizio civile la contumacia del resistente non costituito e quindi questi non ? obbligato a costituirsi e comprovare in sede di contenzioso la sussistenza e l?ammontare del credito tributario o a comunicare la revoca dell?ingiusta pretesa e conseguenziale l?avvenuta cessazione della materia del contendere, ma ? pur vero che la circolare? n. 98/E del 23.4. 1996 del? Ministero delle Finanze auspica che gli Uffici impositori si costituiscano per assicurare il contraddittorio e la speditezza del processo e fornire ogni altra informazione;? nel caso in questione il? Comune aveva tutto l?interesse a notiziari la C.T.P. che l?atto emesso in presenza di mancanza di soggettivit? passiva dell’imposta? era stato revocato.
Per costante giurisprudenza? e dottrina? la revoca di un atto in sede di autotutela,? pur rappresentando un procedimento amministrativo apprezzabile a tutela del cittadino, rappresenta pur sempre? la correzione di errori o l?eliminazione di? ingiusta? pretesa che la P.A. con una normale prudenza e diligenza dei propri funzionari, retribuiti con denaro pubblico,? pu? certo eliminare alla radice senza costringere il cittadino a sopportare spese ed un inutile dispendio di mezzi ed attivit? .
Nel caso in specie? la mancata comunicazione alla C.T.P. da parte del ricorrente della cessata materia del contendere non certo lede i principi di lealt? processuale e di probit? applicabile anche al procedimento tributario?(art.88 c.p.c ) ed a quello di buona fede stabilito dall’art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), ma rappresenta un mancato adempimento di etica professionale e/o di buona ? creanza?? che incombeva ? si ripete ? se non principalmente anche sul Comune che aveva posto in atto una ingiusta pretesa fiscale che poi solo a seguito di ricorso in sede di autotutela l?aveva eliminata.
Non certo all?onere di un ricorso per un?ingiusta imposizione pu? essere aggiunta la beffa di un risarcimento per un danno , peraltro non valutato ed? il cui accertamento non appartiene alla competenza di questa Magistratura tributaria? ( Cass. . SU del 5.10 1999 n. 722), causato alla P.A. dal comportamento anche del? Comune .
???????????????????? Comunque questa Commissione non pu? che rilevare che qualora i primi giudici fossero venuti a conoscenza , anche in sede di udienza , dell?avvenuta revoca dell?atto impositivo,? avrebbero senz?altro sentenziato la cessata materia del contendere che,? per effetto dell? art. 46 del d.lg 31.12.1992 n. 546, ( vedi anche circolare? n.98 gi? citata ) , all?epoca non ancora dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale, comportava? per intero la compensazione delle spese di tale giudizio (Cass? n. 16987 del 12.11.2003 gi?? menzionata dall? appellante;? Cass. civile sez. tributaria n. 19695 del 1.10.2004 ; C.T.P. di Macerata , n.114 del 13.11.2003 ; C.T.R. della Sicilia n. 111 del 25.11.2002 e n. 83 del 18.3.2002 ;? C.T.R. Toscana? n. 71 del 17.7.2002;? C.T.P. di Roma n. 272 del 14.54.2001; C.T.R. Lombardia n.30 del 13.4.1999 ).
???????????????????? Questa Commissione, quindi , nel prendere atto di tali fatti , in riforma della predetta sentenza dei giudici di primo grado , non pu? che? dichiarare , ora per allora,? la Cessata Materia del Contendere? con la compensazione delle spese del primo giudizio .
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???????????????????? Non? pu?? per? sottacere che alcune Commissioni tributarie, pur in presenza? di ben sei sentenze o ordinanze della Corte Costituzionale che, in riferimento a diversi parametri aveva dichiarato le relative? questioni di legittimit? costituzionale non fondate (sentenza n. 53 del 1998), manifestamente? infondate (ordinanze n. 465 del 2000, n. 265 e? n. 77 del 1999 ed ancora n. 368 del 1998) o manifestamente inammissibili (ordinanza n. 68 del 2005), ed in presenza della giurisprudenza sopra menzionata della Corte di Cassazione e di altre Commissioni Tributarie ,avevano ritenuto di disapplicare la norma in questione in quanto la rinuncia all?avviso di accertamento da parte dell? Amministrazione , pur determinando la cessazione della materia del contendere, comportava comunque la condanna della stessa Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale ( C.T.P di Roma n. 256 del 30.6.2005 ; C.T.P. di? Bologna sez. XVI n. 48 del 29.1.2005 ; C.T.R. Campania sez. XII n. 87 del 10.2.2003; C.T.R. Toscana sez. XXXI 23.1.2002 n. 166; C.T.R. Lazio n. 8 del 7.4.2004 e n. 34 del 29.10.2001; C.T.P. di Torino n.71 del 9.3.2001 , C.T.P. Piacenza n. 20 del 20.3.2001; C.T.P. Lecce 23.5.1997 n. 60;C.T.P. Reggio Emilia 4.2.1997 n. 1).
???????????????????? Tale orientamento per? , che? successivamente ? stato recepito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12.7.2005? con giudizi non certo elogiativi e/o lusinghieri sulla P.A. per la revoca di atti, questa Commissione pur condividendolo nella sostanza , non ritiene applicabile al caso in specie , in quanto per il principio della efficacia della legge nel tempo ( art. 11 C.C. preleggi ), il 27.4.2004 i primi giudici- si ripete ? avrebbero applicato il terzo comma dell? art. 46 in questione non ancora ritenuto all?epoca illegittimo? e quindi avrebbero compensato le spese .
P.Q.M.
La Commissione , in riforma dell?impugnata sentenza dichiara cessata la materia del contendere e compensa per intero fra le parti le spese del primo giudizio. Nulla per le spese di questo grado.
Bari , 4. 11.2005
Il relatore????????????????????????????????????????????????????????????? Il Presiedente
??( dr. *************** )???????????????????????????????????? ( dr . ******* L?******)
Vero ? che nel? processo tributario? non ? previsto, come nel giudizio civile la contumacia del resistente non costituito e quindi questi non ? obbligato a costituirsi e comprovare in sede di contenzioso la sussistenza e l?ammontare del credito tributario o a comunicare la revoca dell?ingiusta pretesa e conseguenziale l?avvenuta cessazione della materia del contendere, ma ? pur vero che la circolare? n. 98/E del 23.4. 1996 del? Ministero delle Finanze auspica che gli Uffici impositori si costituiscano per assicurare il contraddittorio e la speditezza del processo e fornire ogni altra informazione;? nel caso in questione il? Comune aveva tutto l?interesse a notiziari
Per costante giurisprudenza? e dottrina? la revoca di un atto in sede di autotutela,? pur rappresentando un procedimento amministrativo apprezzabile a tutela del cittadino, rappresenta pur sempre? la correzione di errori o l?eliminazione di? ingiusta? pretesa che
Nel caso in specie? la mancata comunicazione alla C.T.P. da parte del ricorrente della cessata materia del contendere non certo lede i principi di lealt? processuale e di probit? applicabile anche al procedimento tributario?(art.88 c.p.c ) ed a quello di buona fede stabilito dall’art.10 dello Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000), ma rappresenta un mancato adempimento di etica professionale e/o di buona ? creanza?? che incombeva ? si ripete ? se non principalmente anche sul Comune che aveva posto in atto una ingiusta pretesa fiscale che poi solo a seguito di ricorso in sede di autotutela l?aveva eliminata.
Non certo all?onere di un ricorso per un?ingiusta imposizione pu? essere aggiunta la beffa di un risarcimento per un danno , peraltro non valutato ed? il cui accertamento non appartiene alla competenza di questa Magistratura tributaria? ( Cass. . SU del 5.10 1999 n. 722), causato alla P.A. dal comportamento anche del? Comune .
???????????????????? Comunque questa Commissione non pu? che rilevare che qualora i primi giudici fossero venuti a conoscenza , anche in sede di udienza , dell?avvenuta revoca dell?atto impositivo,? avrebbero senz?altro sentenziato la cessata materia del contendere che,? per effetto dell? art. 46 del d.lg 31.12.1992 n. 546, ( vedi anche circolare? n.98 gi? citata ) , all?epoca non ancora dichiarato illegittimo costituzionalmente dalla sentenza n. 274 del 12.7.2005 della Corte Costituzionale, comportava? per intero la compensazione delle spese di tale giudizio (Cass? n. 16987 del 12.11.2003 gi?? menzionata dall? appellante;? Cass. civile sez. tributaria n. 19695 del 1.10.2004 ; C.T.P. di Macerata , n.114 del 13.11.2003 ; C.T.R. della Sicilia n. 111 del 25.11.2002 e n. 83 del 18.3.2002 ;? C.T.R. Toscana? n. 71 del 17.7.2002;? C.T.P. di Roma n. 272 del 14.54.2001; C.T.R. Lombardia n.30 del 13.4.1999 ).
???????????????????? Questa Commissione, quindi , nel prendere atto di tali fatti , in riforma della predetta sentenza dei giudici di primo grado , non pu? che? dichiarare , ora per allora,?
???????????????????? ?
???????????????????? Non? pu?? per? sottacere che alcune Commissioni tributarie, pur in presenza? di ben sei sentenze o ordinanze della Corte Costituzionale che, in riferimento a diversi parametri aveva dichiarato le relative? questioni di legittimit? costituzionale non fondate (sentenza n. 53 del 1998), manifestamente? infondate (ordinanze n. 465 del 2000, n. 265 e? n. 77 del 1999 ed ancora n. 368 del 1998) o manifestamente inammissibili (ordinanza n. 68 del 2005), ed in presenza della giurisprudenza sopra menzionata della Corte di Cassazione e di altre Commissioni Tributarie ,avevano ritenuto di disapplicare la norma in questione in quanto la rinuncia all?avviso di accertamento da parte dell? Amministrazione , pur determinando la cessazione della materia del contendere, comportava comunque la condanna della stessa Amministrazione al rimborso delle spese del giudizio in forza del principio della soccombenza virtuale ( C.T.P di Roma n. 256 del 30.6.2005 ; C.T.P. di? Bologna sez. XVI n. 48 del 29.1.2005 ; C.T.R. Campania sez. XII n. 87 del 10.2.2003; C.T.R. Toscana sez. XXXI 23.1.2002 n. 166; C.T.R. Lazio n. 8 del 7.4.2004 e n. 34 del 29.10.2001; C.T.P. di Torino n.71 del 9.3.2001 , C.T.P. Piacenza n. 20 del 20.3.2001; C.T.P. Lecce 23.5.1997 n. 60;C.T.P. Reggio Emilia 4.2.1997 n. 1).
???????????????????? Tale orientamento per? , che? successivamente ? stato recepito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 274 del 12.7.2005? con giudizi non certo elogiativi e/o lusinghieri sulla P.A. per la revoca di atti, questa Commissione pur condividendolo nella sostanza , non ritiene applicabile al caso in specie , in quanto per il principio della efficacia della legge nel tempo ( art. 11 C.C. preleggi ), il 27.4.2004 i primi giudici- si ripete ? avrebbero applicato il terzo comma dell? art. 46 in questione non ancora ritenuto all?epoca illegittimo? e quindi avrebbero compensato le spese .
P.Q.M.
Bari , 4. 11.2005
Il relatore????????????????????????????????????????????????????????????? Il Presiedente
??( dr. *************** )???????????????????????????????????? ( dr . ******* L?******)
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