La Cassazione: l’art. 2055 c.c. rafforza la garanzia del danneggiato e non allevia la responsabilità degli autori dell’illecito.
Un ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne, nel mentre viaggiava a bordo del suo ciclomotore, a causa di un dislivello presente sul manto stradale perdeva il controllo del mezzo urtando violentemente il guardrail, circostanza che gli causava l’amputazione traumatica della gamba destra.
Soccorso dai sanitari intervenuti sul posto, veniva dopo poco investito da un’autovettura sopraggiunta sul luogo del primo sinistro a forte andatura, che travolgeva lo sfortunato motociclista e lo sbalzava diversi metri più in là.
Prima il Tribunale e, successivamente, la Corte d’Appello di Firenze, condannavano in solido tra loro l’Ente di gestione della strada nonché l’assicuratore, graduando le rispettive responsabilità sono nei rapporti interni tra gli stessi.
Ricorre per la cassazione della sentenza la compagnia assicuratrice, la quale contesta l’erroneità della sentenza di secondo grado, per avere falsamente applicato l’art. 2055 c.c., in considerazione del fatto che, a dire della stessa, non sarebbero imputabili solidalmente le intere lesioni subite dal danneggiato.
In particolare deduce l’assicuratore che allo stesso non andrebbero imputate le lesioni cagionate prima dell’investimento ma, semmai, solo quelle meno gravi occorse successivamente.
Di contrario avviso, tuttavia, la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 8643, pubblicata in data 3.05.2016, rigetta il ricorso principale proposto dalla assicuratore, al pari di quelli incidentali.
Partendo dall’assunto della Corte di merito per cui l’evento lesivo è da considerarsi unico, nonostante si sia generato in rapida successione, in considerazione della concorrenza di diverse condotte attive o omissive, la Suprema Corte chiarisce che il concetto di “contestualità” dell’evento non deve essere inteso alla stessa stregua di quello “dell’immediatezza”, in senso di accadimento nel medesimo istante, ma solo di uno sviluppo di azioni strettamente collegate o connesse.
Di talché ritiene indiscutibile che “l’investimento, per colpa, di un soggetto già da pochissimo tempo traumatizzato comporta quindi la responsabilità solidale per il quadro clinico complessivo e finale derivante”.
A tal proposito giova ricordare che: “l’unicità del fatto dannoso richiesta dall’art. 2055 cod. civ., ai fini della configurabilità della responsabilità solidale dei diversi autori dell’illecito, va intesa in senso non assoluto ma relativo, sicché ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell’illecito medesimi, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti e anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno (nel solco di un orientamento a dir poco consolidato, v., tra le ultime, Cass. 24 settembre 2015, n. 18899, che rimarca pure l’assenza della necessità di un collegamento psicologico tra le condotte, rilevante invece in campo penalistico, o dell’identità delle conseguenze dannose; nello stesso senso, tra molte, v.: Cass. 9 agosto 2007, n. 17475, che rimarca riguardare l’art. 2055 cod. civ. l’angolo visuale del danneggiato, a differenza dell’art. 2043 cod. civ., incentrato sull’autore del fatto dannoso; Cass. 2 febbraio 2010, n. 2360, che sottolinea pure come l’art. 2055 cod. civ. si applichi anche in caso di concorso tra condotte commissive ed omissive secondo il principio generale dell’art. 41 cod. pen., sicché il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra dette cause e l’evento, essendo quest’ultimo riconducibile a tutte, tranne che si accerti l’esclusiva efficienza causale di una di esse)”.
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