Caduta del condomino nel palazzo e obiettiva situazione di pericolosità

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Il condomino caduto nell’atrio del palazzo non può pretendere un risarcimento dei danni dal condominio se non prova che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità.

La cronaca e le cause pendenti in tribunale ci raccontano che la vita in condominio è spesso fonte di discussioni. Questo pratico volume è consigliato per fornire la chiave per la risoluzione dei problemi più comuni: Manuale di sopravvivenza nel condominio

Tribunale di Salerno – Sent. n. 4016 del 06/08/2024

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Indice

1. La vicenda

Una condomina citava in giudizio il condominio sostenendo che, di sera, all’interno del condominio, rovinava a terra procurandosi lesioni molto gravi. L’attrice aggiungeva che, dopo le immediate cure del caso, era stata ricoverata in ospedale e poi sottopposta ad un delicato intervento chirurgico, nell’ambito del quale le veniva asportato il polo inferiore della rotula. La condomina, riferendosi alla sussistenza del generale obbligo di vigilanza ex art 2051 c.c. in capo ai soggetti pubblici e privati che si trovano in rapporto di custodia con una determinata “res”, riteneva responsabile il condominio, reclamandone la gravità maggiore dovuta alla mancanza sulle scale di strisce con funzione “antiscivolo” (si tratta di una delle soluzioni più semplici per prevenire gli incidenti da scivolamento su superfici scivolose, bagnate, oleose o fangose). L’attrice produceva, a supporto delle proprie affermazioni, una consulenza tecnica che metteva in rilievo un’impossibilità di flessione oltre i 90 gradi e tutte le limitazioni del caso. Alla luce di quanto sopra pretendeva la condanna del convenuto al pagamento in suo favore della somma di euro 70.000,00 a titolo di risarcimento dei danni che allegava aver subito in conseguenza del fatto descritto, previo accertamento della responsabilità del convenuto condominio ai sensi degli artt. 2043/2051 c.c. Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio il condominio che contestava categoricamente la verificazione dell’evento e la descrizione dei fatti riportata in citazione e, in ogni caso, l’imputabilità a sé della responsabilità. A parere del convenuto infatti, la caduta era stata determinata da una sostanza liquida presente sui gradini versata da terzi e tale circostanza rendeva l’accaduto di fatto ascrivibile a terzi e/o al caso fortuito, escludendo totalmente la responsabilità del condominio ai sensi dell’art.  2051 c.c. In ogni caso il convenuto, al fine di essere manlevato da ogni pretesa dell’attrice, chiamava in causa la compagnia di assicurazioni; quest’ultima si costituiva e contestava la pretesa della partecipante al condominio volta ad invocare una responsabilità ex art. 2051 c.c., asserendo che la garanzia assicurativa prestata non avrebbe coperto sinistri dovuti ad eventi determinati da omessa manutenzione o adeguamento alle normative di legge.

2. Caduta del condomino nel palazzo e obiettiva situazione di pericolosità: la soluzione

Il Tribunale ha dato torto all’attrice. Secondo lo stesso giudice la presenza di acqua piovana sul pavimento dell’atrio di un condominio in una serata piovosa, dovuta al continuo passaggio di coloro che provengono dall’esterno, è circostanza a cui non è possibile porre tempestivo rimedio e che, quindi, non può essere evitata dal condominio.  In ogni caso è emerso, tra l’altro, che la caduta non è avvenuta sui gradini delle scale come sostenuto in atto di citazione, bensì sul pavimento dell’atrio. Come ha notato il Tribunale tale circostanza esclude che la caduta sia stata in qualche modo causata dall’assenza di strisce antiscivolo; inoltre la teste (nipote dell’attrice) si è accorta che il pavimento era bagnato prima della caduta della zia; tale circostanza ha indotto il giudice a ritenere che il liquido a terra, probabilmente acqua piovana, fosse perfettamente visibile, per cui l’attrice avrebbe potuto agevolmente evitare la caduta adottando la normale accortezza che la condizione del luogo richiedeva. Alla luce di quanto sopra il giudicante ha notato come l’attrice non abbia provato con certezza che l’incidente ebbe a verificarsi secondo la sua prospettazione. Alla luce di tutto quanto sopra detto il Tribunale ha rigettato la richiesta di parte attrice, per carenza di prova del fatto addotti a fondamento della domanda.

3. Riflessioni conclusive

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale perché si configuri la responsabilità per danni da cose in custodia, devono concorrere due presupposti: un’alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determini la configurazione nel caso concreto di insidia o trabocchetto; l’imprevedibilità e l’invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza della situazione di pericolo, subisca un danno. In ogni caso deve ritenersi integrato il caso fortuito, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ogniqualvolta la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte del danneggiato (Cass. civ., sez. III, 22/06/2016, n. 12895). Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’uso della normale diligenza, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento del danneggiato nel dinamismo causale del danno. Di conseguenza non sussiste la responsabilità, ex art. 2051 c.c., del condominio per i danni subiti da un condomino caduto sulle scale in cui vi era dell’acqua infiltratasi da una finestra difettosa, allorché il danneggiato fosse a conoscenza di tale eventualità (Cass. civ., sez. III, 13/05/2010, n. 11592). Per invocare la responsabilità da custodia – ed essere risarciti in caso di caduta su di un bene comune – non basta dimostrare la caduta, ma occorre fornire la prova che il bene comune sia alterato in modo da configurare insidia o trabocchetto e che sia imprevedibile e invisibile l’alterazione (Trib. Milano 2 maggio 2023, n. 3526).

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