Pochi giorni fa, il 20 luglio, le Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive del Parlamento hanno concluso il l’esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto legge 83/2012 in tema di “Misure urgenti per la crescita del Paese” (C5312-A).
Al testo originario del decreto, più noto come “Cresci-Italia”, sono stati apportati taluni emendamenti fra i quali assume rilievo l’introduzione dell’articolo 24-bis “Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center ”, che sancisce a beneficio dell’utente un vero e proprio diritto di scegliere un call center i cui operatori sono collocati sul territorio nazionale.
La disposizione risulta essere di ampio interesse per il sistema delle imprese private o pubbliche , perchè riguardando tutte le attività svolte da call center cui siano addetti, a tempo parziale o a full-time, 20 o più operatori, va a riferirsi ad un cospicuo ambito lavorativo.
Inoltre, tale norma non deve, ad un suo primo esame, andare ad introdursi in tale corpus normativo; scelta, questa, difforme da tutti gli altri interventi operati dal legislatore negli ultimi anni alle direttive sulla protezione dei dati personali, che hanno invece emendato o riformato il Testo Unico approvato nel giugno del 2003.
Con l’articolo 24-bis, qualora un datore di lavoro intenda spostare ( o abbia al momento già spostato) l’attività di call center all’estero, deve previamente darne comunicazione sia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (indicando i lavoratori coinvolti, e ciò comporta la non erogabilità al datore di lavoro dei benefici previsti dalla Legge 407/90), che all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.
La comunicazione verso l’Autorità Garante deve indicare le misure che il Titolare del trattamento ha adottato per rispettare sia le previsioni del decreto legislativo n.196/03 che quelle relative ai Provvedimenti dell’Autorità in tema di Registro delle Opposizioni.
Per quanto concerne il primo profilo, le aziende che si avvalgono di attività svolte da call center dovranno,prima di effettuare le comunicazioni previste, individuare quale sia il titolo di legittimazione che li autorizza al trattamento dei dati, se sussista un onere di notifica preliminare al trattamento, a chi competa adottare le necessarie misure di sicurezza e se sussista l’autorizzazione a trattare i dati degli utenti contattati.
Ma non basta, l’azienda che si avvale di call center dovrà fare i conti anche con le norme che disciplinano il trasferimento all’estero di dati personali, con tutti gli adempimenti del caso, tenendo comunque d’occhio che la disciplina vigente in tema di protezione dei dati personali sarà a breve oggetto dell’importante riforma operata dal Regolamento UE sulla Data Protection, che entrerà in vigore, si presume, tra meno di un anno e mezzo.
L’articolo in oggetto, che mira anche ad assicurare il rispetto del diritto di informativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo n.196/03 e individua una sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione delle sue indicazioni,( già dal giorno di conversione in Legge del Decreto?) prevede che l’utente che contatti o sia contattato da un call center venga informato preliminarmente sulla localizzazione fisica dell’operatore con cui sta parlando e possa scegliere che il servizio richiesto sia reso da un operatore collocato sul territorio nazionale.
In estrema sintesi, una bella norma , quella dell’articolo 24-bis, che vuole tutelare l’utente, ma che per essere rispettata deve vedere al più presto le aziende che si avvalgono di attività svolte tramite call center, e fra queste, ad esempio, anche molte aziende pubbliche che hanno esternalizzato i propri servizi relazionali , riflettere al più presto sulle azioni necessarie.
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