La Cassazione sull’obbligatorietà del canone Rai.
Tempi duri per il contribuente, infatti, nelle more dell’avvio della procedura di pagamento del canone in bolletta Enel che, come è noto verrà addebitato a rate, nel conto dell’energia elettrica, a decorrere da Luglio 2016, giunge la decisione della Suprema Corte che non mancherà di suscitare dispute nell’opinione pubblica, nonostante il principio fosse stato larvatamente preannunciato dalle Sezioni Unite nel 2007.
La sesta sezione civile della Corte di Cassazione, infatti, con l’ordinanza n. 1922, del 2.02.2016, stabilisce il principio per cui: “La richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone”, motivo per cui, anche se la vista dei canali Rai risulta preclusa, il possessore del televisore sarà tenuto a versare il tributo (canone) previsto dall’art. 10 del Regio Decreto-Legge n. 246/38.
L’ordinanza in commento è stata emessa a seguito del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma.
Quest’ultima, su ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento afferente l’omesso pagamento del canone televisivo relativo agli dal 2002 al 2007, aveva annullato l’anzidetta cartella, sulla scorta del fatto che il contribuente aveva richiesto l’oscuramento delle reti Rai mentre, dall’anno 2008, l’apparecchio televisivo sarebbe divenuto inutilizzabile siccome non funzionante.
La Commissione Tributaria, rilevata la non contestazione delle argomentazione addotte dal ricorrente, “quantomeno in applicazione del principio di non contestazione, previsto dall’articolo 115 c.p.c.”, presumeva la fondatezza degli anzidetti assunti.
Di contrario avviso, tuttavia, risultano i giudici della Suprema Corte, i quali, con la richiamata ordinanza, accolgono il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e cassano la sentenza impugnata: “con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che si atterrà al principio di diritto che la richiesta di oscuramento dei canali Rai non estingue l’obbligo di pagamento del canone radiotelevisivo”.
In disparte la dedotta illegittimità della decisione impugnata per violazione del disposto dell’articolo 115 c.p.c., per quel che riguarda in questa sede, nell’ordinanza viene in rilievo la circostanza per cui: “la sentenza gravata si pone in contrasto con la disciplina del canone radiotelevisivo dettata dal regio decreto-legge n. 246/38 (il quale, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato nella sentenza n. 24010/07, non trova la sua ragione nell’esistenza di uno specifico rapporto contrattuale che leghi il contribuente all’Ente, la Rai, che gestisce il servizio pubblico radiotelevisivo, ma costituisce una prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio”.
Pertanto, il semplice possesso dell’apparecchio televisivo fa sorgere l’obbligo del pagamento del canone RAI.
A tal proposito giova evidenziare come l’art. 10 R.D.L. 21/02/1938 n. 246, in materia di cessazione dell’uso dell’apparecchio da parte degli abbonati, dispone che: “Ove l’abbonato non intenda o non possa, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari e continui a detenere l’apparecchio presso di sé, deve presentare al competente Ufficio del Registro apposita denunzia su carta semplice non oltre il mese di novembre di ciascun anno, indicando il numero di iscrizione nel ruolo e specificando il tipo dell’apparecchio di cui è in possesso, il quale deve essere racchiuso in apposito involucro in modo da impedirne il funzionamento.
La denunzia deve essere fatta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Alla denunzia l’utente deve unire un vaglia postale (con modulo in uso per pagamenti di tassa) di L. 10,20, intestato all’Ufficio del Registro, per spese dell’involucro su accennato ed accessori. …”.
Dall’esame del predetto art. 10, continua la Corte: “la richiesta di oscuramento dei canali Rai, infatti, non rientra nel novero dei fatti estintivi dell’obbligo di pagamento del canone previsti dall’articolo 10 di tale regio decreto-legge”, di talché la debenza del canone RAI anche in caso di oscuramento del relativo segnale.
Ciò posto, allo stato, le uniche possibilità di esonero dal pagamento del canone RAI, oltre ovviamente alla non possesso di un apparecchio televisivo, attengono alla procedura sopra vista del cd. suggellamento del televisore, alla denuncia di cessione o vendita a terzi dell’apparecchio ovvero alla sua rottamazione.
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