Cancellazione società di capitali dal registro imprese e rimedi per i creditori sociali

La Corte di Cassazione, Sez. V, con sentenza n. 9672 del 19 Aprile 2018 – dopo avere richiamato le note sentenze a Sezioni Unite 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072, che hanno stabilito, in materia societaria, quali siano le conseguenze scaturenti dalla cancellazione dal Registro delle Imprese – ha statuito che i principi affermati dalle suindicate Sezioni Unite individuano sempre nei soci coloro che sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata (ma non definiti all’esito della cancellazione) a prescindere dall’aver questi goduto o meno, trattandosi di società di capitali, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

Invero, in motivazione, leggesi:

“ … la circostanza che i soci abbiano goduto o meno di un qualche riparto, non è dirimente neppure ai fini dell’interesse ad agire del Fisco creditore. Le Sezioni Unite, invero, hanno riconosciuto che la circostanza si potrebbe riflettere sul requisito dell’interesse ad agire, ma hanno ammonito che il creditore potrebbe avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto. Si può porre il caso, che le stesse Sezioni Unite hanno esaminato, di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (v., al riguardo, Cass. 19 ottobre 2016, n. 21105, che ha riconosciuto l’interesse ad agire del creditore che abbia esperito azione revocatoria ove la società debitrice alienante si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese). La possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono, dunque, di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti.E l’esistenza di questi beni o crediti comporta, come pure rilevato dalle Sezioni Unite, che tra i soci medesimi s’instauri «un regime di contitolarità o di comunione indivisa». …”.

Dunque – anche nell’ipotesi in cui i soci di società di capitali documentino di non aver goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione – il creditore sociale potrà, comunque, ottenere un titolo azionabile nei confronti dei soci.

Ora, tale arresto giurisprudenziale (pervero, preceduto da decisioni di identico tenore, ivi richiamate e cioè Cass. 7 aprile 2017, n. 9094 e Cass. 16 giugno 2017, n. 15035), pone almeno un duplice ordine di considerazioni.

Prima considerazione

In astratto, si potrebbe ipotizzare che una siffatta sentenza rientri nel genus delle sentenze condizionali.

Epperò, la stessa Corte di legittimità ha in precedenza statuito che:

Qualora l’efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequovicità dell’elemento condizionante. … .

Cassazione civile, sez. III, 06/10/2015, n. 19895

Ed, ancora:

La sentenza condizionale, con la quale l’efficacia della statuizione è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto o al preventivo adempimento di una prestazione, è generalmente ammessa nel nostro ordinamento, purché si concreti nell’accertamento dell’esistenza attuale dell’obbligo di eseguire una determinata prestazione e nel condizionamento, pure attuale, di detto obbligo al verificarsi di una circostanza ulteriore il cui avveramento si presenti differito ed incerto, così da non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la predetta circostanza si sia o meno verificata. … .

Cassazione civile, sez. III, 12/10/2010, n. 2013.

Nell’ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, purché il verificarsi dell’evento dedotto in condizione non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, ma possa semplicemente essere fatto valere in sede esecutiva mediante opposizione all’esecuzione. …

Cassazione civile, sez. III, 19/06/2008, n. 16621.

In termini più chiari, citasi:

Nel nostro ordinamento sono ammesse, in omaggio al principio dell’economia dei giudizi, sentenze condizionali, nelle quali l’efficacia della condanna è subordinata al verificarsi di un determinato evento futuro ed incerto, o di un termine prestabilito, o di una controprestazione specifica, sempre che il verificarsi della circostanza tenuta presente non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione. Con dette pronunce, infatti, non viene emessa una condanna da valere per il futuro, ma si accerta l’obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di una circostanza il cui avveramento, pur presentandosi differito ed incerto, non richiede, per il suo accertamento, altre indagini che quella se la circostanza stessa si sia o meno verificata.

Cassazione civile, sez. III, 15/07/2003, n. 11061.

A questo punto, come si suol dire, la domanda è d’obbligo.

Tenuto conto dei suindicati principi, una sentenza di condanna come quella ipotizzata dalla summenzionata Corte di Cassazione, n. 9672 del 19 Aprile 2018, può definirsi condanna condizionale ?

Cioè, si puo’ affermare con sicurezza che con una simile sentenza il giudice accerti l’obbligo (attuale) di eseguire una certa prestazione ed il condizionamento (parimenti attuale) di tale obbligo al verificarsi di un evento dedotto in condizione che non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione ?

Quindi, in caso di sopravvenienze attive ovvero nel caso emergano beni e diritti non contemplati nel bilancio, può ritenersi in una siffatta sentenza – e ciò a priori e senza che si possa ipotizzare, da una parte, quale delle due suindicate categorie potrà ricorrere e, dall’altra parte, all’interno di ciascuna di tali categorie, quale sarà, in concreto, la posta attiva – che tali eventuali circostanze non richiedano ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione ?

Francamente, non sarei così certo che – almeno in alcuni casi, a seconda delle svariate ipotesi che possano ricorrere in concreto – non occorrano ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione.

Se, quindi, l’affermazione della Corte di legittimità appare venire incontro al principio dell’economia dei giudizi (ed, altresì, mira a tutelare le legittime ragioni dei creditori), tale affermazione, a mio avviso, si scontra con rilievi di carattere sistematico non trascurabili ed, in definitiva, probabilmente creerà un notevole contenzioso in ordine all’efficacia esecutiva o meno di una siffatta statuizione di condanna.

Seconda considerazione

Un ulteriore aspetto va evidenziato.

La suindicata Corte di Cassazione, n. 9672 del 19 Aprile 2018 – nel richiamare le note sentenze a Sezioni Unite 12 marzo 2013, n. 6070 e n. 6072 – ha come sopra richiamato l’affermazione secondo cui non tutti i diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci, e ciò: “…con la sola esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo …”.

Più chiaramente, Cass. Civ. 15782/2016 ha statuito, in parte motiva che: “ … si deve allora affermare che la società che, parte attrice in un giudizio risarcitorio, volontariamente si cancelli dal registro delle imprese, in pendenza di giudizio, quando l’accertamento giudiziale non sia concluso, si presume che abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancora incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società. La presunzione di rinuncia della società alla pretesa creditoria comporta che non si determini il fenomeno successorio invocato dai ricorrenti e che pertanto questi, non succeduti nella pretesa sub iudice, non siano legittimati ad impugnare la sentenza d’appello che abbia rigettato questa pretesa. Il ricorso per cassazione, proposto in qualità di aventi causa e soci della società estinta per essere stata cancellata dal registro delle imprese, è perciò inammissibile … “.

Ebbene, in questi casi, quali sono gli strumenti mediante i quali i creditori della società estinta possono tutelare i loro diritti di credito a fronte della rinuncia della società alla pretesa creditoria?

La prima risposta viene spontanea e cioè l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c. c..

D’altronde, la giurisprudenza ha statuito che:

Ai sensi dell’art. 2901, comma 1, c.c. così come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità per “atto di disposizione” deve intendersi l’atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) o attribuisce un diritto reale di godimento.

Tribunale Monza, sez. I, 19/08/2016, n. 2306

Redazione Giuffrè 2016.

Nella società a responsabilità limitata, la rinuncia o il mancato esercizio del diritto di opzione relativo alla quota di una partecipata è revocabile, ai sensi degli art. 64 o 67 l.fall., oppure 2901 c.c., qualora sia dimostrata la sottoponibilità ad azione esecutiva del diritto medesimo secondo la legge di circolazione delle quote stabilita dallo statuto sociale.

Tribunale Salerno, sez. I, 09/03/2010

Fall. soc. Ladir c. R.L. e altro

Giur. comm. 2011, 1, 146 (nota Colombo).

Sono soggetti all’azione revocatoria solo gli atti che importino una modificazione giuridico-economica della situazione patrimoniale del debitore. Tale requisito è configurabile non solo in riferimento agli atti di alienazione che importino una diminuzione attuale del patrimonio del debitore, ma altresì a quelli che possono compromettere eventualmente la consistenza in futuro, come gli atti di rinuncia, le assunzioni di debito e la concessione di garanzie personali o reali. Per gli atti abdicativi, peraltro, è necessaria una distinzione, occorrendo accertare se essi si ricolleghino a una posizione giuridica già potenzialmente acquisita, nei suoi elementi costitutivi al patrimonio del rinunciante o se, invece, si concretano nella rinuncia a una facoltà, per effetto della quale non resta, comunque, modificato, né attivamente né passivamente, il compendio patrimoniale “quo ante” del debitore. In caso di diritto di opzione, nel regime anteriore al d.lg. n. 6 del 2003 sussiste una netta differenza tra la disciplina di tale diritto nella società per azioni e in quella a responsabilità limitata. Mentre, infatti, nel primo tipo di società alla libera circolazione delle azioni segue la possibilità, in caso di mancato esercizio dell’opzione, da parte dei soci, di provvedere all’alienazione del diritto stesso sul mercato, essendo consentita ai terzi la sottoscrizione dell’aumento di capitale, nella società a responsabilità limitata l’esistenza e il contenuto del diritto di opzione sono legati alla disciplina in concreto dettata dallo statuto sociale. In particolare l’assoggettamento a revocatoria dell’atto di rinuncia, in caso di società a responsabilità limitata, essendo diretto alla declaratoria di inefficacia dell’atto abdicativo e all’assoggettamento del diritto alla azione esecutiva da parte del creditore del socio, comporta la dimostrazione che il bene oggetto di rinuncia sia sottoponibile all’azione esecutiva secondo la legge di circolazione delle quote così come stabilita in concreto dallo statuto sociale.

Cassazione civile, sez. I, 11/05/2007, n. 10879.

Ma, a mio avviso, tale rimedio non è l’unico.

Invero, la Corte di legittimità inquadra costantemente la fattispecie in esame dell’estinzione della società quale fenomeno di tipo successorio, come risulta anche dalla seguente ulteriore massima:

La cancellazione della società dal registro delle imprese lungi dal comportare un fenomeno estintivo delle relative obbligazioni determina, piuttosto, un fenomeno di tipo successorio, come – del resto – tratteggiato dall’articolo 2495, comma 2, primo periodo.

Sezione I, ordinanza 10 gennaio 2018 n. 381 – Pres. Didone; Rel. Dolmetta.

Ed, allora, può richiamarsi, analogicamente, uno specifico istituto del diritto successorio, posto a tutela dei creditori e cioè l’art. 524 c. c., rubricato Impugnazione della rinunzia da parte dei creditori.

Si possono, quindi, mutuare i principi affermati dalla giurisprudenza relativa a tale articolo e, segnatamente:

Per l’impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell’art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell’esercizio dell’azione, fondate ragioni (nella specie, l’intervenuta dichiarazione di fallimento) facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.

Cassazione civile, sez. VI, 29/04/2016, n. 8519.

L’attore che ha documentato come il proprio debitore abbia rinunciato all’eredità devolutagli e che il convenuto non ha beni idonei a soddisfare il debito – ad esempio attraverso la produzione di una ispezione presso la Conservatoria dei RR.II. negativa – non avendo il convenuto fornito elementi in senso contrario, soddisfa le condizioni dell’art. 524 c.c., atteso che tale norma non richiede la frode del debitore, né è impedita dall’acquisto della quota del rinunciante da parte di altri chiamati, non comportando la facoltà concessa al creditore di accettare l’eredità in luogo del debitore la revoca della rinuncia, ma solo la possibilità di sottoporre ad espropriazione i beni ereditari nei limiti della quota spettante al debitore rinunciante.

Tribunale Padova, 02/05/2007, n. 1043

Banca I.G.C. s.p.a. c. S.E.

Massimario della Giurisprudenza Civile Patavina 2009.

Ebbene, tale ultima sentenza appare interessante, in quanto afferma che l’azione ex art. 524 c. c. prescinde dalla frode del debitore: ne deriva come tale rimedio sia applicabile anche nei casi in cui non si ravvisi (ovvero non si riesca a dimostrare che ricorra) una frode nella rinunzia.

In ultimo, per completezza, si rileva come non appaia utilizzabile il diverso rimedio del reclamo avverso il bilancio finale di liquidazione, e ciò per un duplice ordine di considerazioni:

  • trattasi di rimedio espressamente riservato, ai sensi del terzo comma dell’art. 2492 c.c., solo ai soci (in tali termini, Tribunale di Milano, sentenza del 18 settembre 2015);
  • in ogni caso, proprio la circostanza che l’ipotesi di cui si discute è che i soci di società di capitali non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione esclude, in radice, tale eventuale rimedio, ove ammissibile.

 

Avv. Calabretta Paolo

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