Pubblici ufficiali agevolano la candidata, anche lei concorre nel reato
Risponde per tentato abuso d’ufficio, la candidata aspirante avvocato che abbia preso parte alle condotte criminose poste in essere da alcuni pubblici ufficiali, volte ad agevolarla nel superamento delle prove scritte dell’esame d’avvocato.
E’ quanto si evince dalla sentenza n. 10567 dell’8 marzo 2018, resa dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, con cui è stato respinto il ricorso dell’aspirante legale, condannata per concorso in tentato abuso d’ufficio.
I predetti pubblici ufficiali, in particolare, avevano favorito la ragazza in questione, permettendole di consegnare come proprio, un elaborato invece redatto da altri, non riuscendo tuttavia nell’intento per cause indipendenti dalla loro volontà (mancato superamento dell’esame).
Nello specifico, la candidata aveva ricevuto da una cancelliera addetta al Tribunale di Sorveglianza ed alla vigilanza per l’espletamento delle prove scritte d’esame, un elaborato preparato dagli altri imputati e tratto dai siti internet in cui, nell’immediatezza della pubblicazione, erano commentate le tracce.
Utilizzabili le intercettazioni, anche se autorizzate per un altro procedimento
Avverso la propria condanna, l’imputata lamentava tra l’altro l’inosservanza dell’art. 270 c.p.p., atteso che come prova dei fatti di imputazione, erano state impiegate delle intercettazioni telefoniche autorizzate nell’ambito di un altro procedimento penale – a cui la candidata era dunque estranea – pendente nei confronti dei medesimi pubblici ufficiali, per accertare ipotesi di reato relative ad atti falsi in favore di soggetti pregiudicati.
La Cassazione, respingendo la censura, ha tuttavia disposto che l’applicabilità del suddetto art. 270 c.p.p. non può essere invocata laddove – come nel caso de quo – nel corso di intercettazioni legittimamente autorizzate, emergano elementi di prova relativi ad altro reato, pur totalmente svincolato da quello per il quale l’autorizzazione è stata debitamente motivata.
La responsabilità dell’imputata, chiarisce la Corte, è stata dunque congruamente dimostrata dalla valutazione sinergica delle intercettazioni telefoniche intercorse tra i coimputati nei giorni delle prove d’esame, nonché dall’esito dell’acquisizione di e – mail scambiate tra gli stessi, ed infine, dall’attività di pedinamento di uno degli ufficiali, posta in essere dalla Polizia giudiziaria. Dall’esame di tale complesso compendio probatorio è per l’appunto emerso come la ragazza avesse potuto godere dell’assistenza degli ufficiali coimputati per la redazione delle tracce d’esame.
E’ infine irrilevante la circostanza addotta dall’imputata, relativa al mancato utilizzo del telefono cellulare che essa aveva pur abusivamente portato all’interno dell’aula, in quanto – secondo gli Ermellini – “il previo ed organizzato accordo di assistenza ad ampio spettro tra la candidata e gli ufficiali”, contemplava il ricorso al cellulare solo quale ipotesi residua. D’altra parte, l’impiego del telefono non si era reso necessario, poiché la consegna del compito confezionato dagli ufficiali in favore della ragazza, era avvenuta nel bagno dei locali destinati alle prove d’esame.
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