È illegittima l’ordinanza sindacale urgente e contingibile con cui è stato ordinato, su richiesta di una vicina, al proprietario di due cani, un po’ troppo rumorosi, di allontanarli da casa e di installare barriere antirumore tra le due proprietà. Alla donna non resta altro che ricorrere ad <<altri rimedi apprestati dall’ordinamento>> od ad altri accorgimenti per non sentire il rumore.
È quanto sancito dalla sentenza del Tar Puglia-Lecce n.2684 depositata il 10 settembre 2015 attinente ad un tipico caso di litigio condominiale.
Il caso. La donna stanca dell’abbaiare molesto dei due cani del confinate, soprattutto <<quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei>> nelle vicinanze del loro giardino, ottenne che il Sindaco del Comune di Leverano emettesse un’ordinanza contingibile ed urgente in cui s’ingiungeva al vicino ricorrente di <<provvedere, con immediatezza, allo spostamento dei cani di sua proprietà in modo da impedire loro l’accesso nell’area a ridosso dell’abitazione della sig. ra Z., nonché di installare, al confine con la proprietà di quest’ultima, una barriera idonea ad attutire la rumorosità procurata dall’abbaiare dei suddetti animali entro dieci giorni >>.L’uomo l’ha impugnata vittoriosamente innanzi al Tar rilevando l’assenza dei presupposti per emetterla ed altri vizi. La sua istanza in via cautelare era già stata accolta da questo Tar con l’ordinanza n.704/09.
L’abbaiare dei cani nuoce alla quiete, non alla salute! <<Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni: tali presupposti non ricorrono, dunque, laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento>>. Nella fattispecie, invero, era stata emessa non già per tutelare la salute e l’incolumità pubblica, bensì per proteggere la quiete della vicina. La Corte rileva come i cani abbaiassero solo all’avvicinarsi di estranei. Ergo la vicina per tutelare giuridicamente il suo diritto alla quiete dovrà ricorrere ad altri rimedi previsti dal nostro ordinamento.
Per completezza d’informazione si ricordi che sul punto la giurisprudenza è molto chiara nel ricordare che la responsabilità del padrone per i latrati del cane scatta quando a lamentarsi è più di un vicino (Cass.sez. I pen.nn.715/11, 715/01 e 36241/04), tanto più che l’abbaiare è un diritto esistenziale del cane con cui comunica ai suoi simili ed agli umani le sue emozioni (GDP Rovereto del 11/08/06). Tale responsabilità scatta anche quando è il padrone stesso ad aizzarli a latrare disturbando i vicini, soprattutto nell’orario notturno (Cass. Pen. Sez. I 4706/11 e 246/07) e comunque il latrato deve essere idoneo a disturbare una collettività: in questi casi il proprietario è passibile di essere sanzionato ex art. 659 cp.
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