Indice
1. La fattispecie
Il ricorrente adiva il competente Tribunale per ottenere un provvedimento di urgenza che gli consentisse di ottenere la restituzione del ramo d’azienda attivo all’interno di un Centro Commerciale. Sebbene, in ragione della consistente e perdurante morosità maturata a titolo di canone, la società concedente avesse esercitato la clausola risolutiva espressa prevista dal contratto, parte affittuaria rifiutava di restituire l’unità aziendale di cui ne aveva il possesso. Nel costituirsi la società affittuaria, pur non contestando l’elevata morosità, lamentava, tra le altre cose, l’incidenza negativa subita dalla propria attività a causa dei provvedimenti adottati dalle Pubbliche Autorità in ragione del fenomeno epidemiologico da Covid-19.
2. Il quesito
Il Giudice del Tribunale di Napoli, ritenendo che il ricorso ex art. 700 c.p.c. fosse ammissibile sussistendo il carattere di residualità, si è domandato se ai fini del fumus boni iuris i riflessi negativi sull’attività cagionati dalla pandemia da Covid-19 e genericamente dedotti dalla resistente consentissero di poter escludere l’inadempimento del debitore all’obbligazione di versamento del canone di affitto.
3. Argomentazioni e motivazioni
Come è noto nel periodo emergenziale il Governo ha emanato diversi provvedimenti di natura eccezionale tra cui, in materia di obbligazioni, forse il più noto e controverso rimane quello con cui veniva disposto che il rispetto delle misure di contenimento veniva sempre valutato ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore anche per i ritardi o omessi adempimenti.
Nella fattispecie, il Giudice, pur conscio di tali norme e della giurisprudenza formatasi sul tema, rilevava che la parte resistente non avesse fornito alcuna prova della volontà di versare, seppure parzialmente, la morosità accumulata nonostante le riaperture da tempo autorizzate.
Pertanto, viene giudicato come grave per entità l’inadempimento dell’affittuario che, senza prove, tenta di trovare giustificazione alle proprie omissioni nella situazione pandemica sopravvenuta.
In particolare, il Giudice osserva come il richiamo agli effetti negativi non possa costituire di per sè elemento probatorio ma per essere tale la parte che se ne voglia avvalere, come eccezione, deve dare dimostrazione del concreto impatto che la propria attività economica ha subito in relazione a tali eventi così da consentire al giudicante un vaglio specifico e individualizzante della fattispecie.
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