La soglia minima psicologica richiesta in sede di giudizio di responsabilit? amministrativa per danno erariale ? data dalla colpa grave. Pertanto, si risponde per dolo o per colpa grave, non essendo sufficiente ad integrare l? elemento psicologico la sola colpa; peraltro, si risponde non per solo dolo.
Tale parametrazione legislativa ? fondamentale anche in relazione alla tematica relativa alle polizze assicurative che, illegittimamente stipulate da talune amministrazioni pubbliche, hanno la finalit? di tenere indenne il personale da responsabilit? erariali.
Difatti, l? orientamento di taluni che ne ammette l? ammissibilit? in ragione dell? andamento incrementale dei rischi in capo alla dirigenza pubblica, non tiene affatto conto che gi? la predeterminazione effettuata normativamente dal Legislatore ha gi? tenuto in debita considerazione una soglia psicologica superiore affinch? possa integrarsi responsabilit? del dipendente della P.A. ossia quella coincidente con la colpa grave.
Che ricorra dolo ovvero colpa grave non ? questione di poco rilievo, atteso che se vi ? colpa la responsabilit? ? parziaria pro quota e ciascun responsabile risponde in misura pari alla quota di danno a lui attribuibile conseguendone che ? in ipotesi di concorso colposo nell? illecito contabile ? ben pu? accadere che una parte di pregiudizio pubblico rimanga scoperta per incapienza? patrimoniale di taluno dei concorrenti ovvero per altra ragione. Si pensi ? ad esempio ? al convenuto deceduto ? per la cui quota parte di danno non rispondano gli eredi in assenza di illecito arricchimento. In tal caso quella quota rimarr? scopert? e graver? sulla collettivit?.
Di converso, allorquando la responsabilit? sia a titolo di dolo, scatta il principio della solidariet? passiva ossia si verte in fattispecie di obbligazione soggettivamente complessa dal lato passivo per cui ciascuno dei soggetti condannati in giudizio risponder? per l? intero dell? addebito ( artt. 1292 e segg. c.c. ).
Ci? premesso, i problemi ermeneutici non insorgono relativamente al dolo cosiddetto erariale, in quanto in ordine a tale elemento psicologico dottrina e giurisprudenza sono orientate nel ritenere? che esso vada sussunto alla stregua di? dolo penale ex art. 43 c.p. ( tesi dominante ). Altro orientamento ritiene, invece, che il dolo? rilevante nella specie sia quello? negoziale, assimilabile al dolo della truffa contrattuale .
Pur tuttavia, ? evidente che la categoria del dolo ?erariale ? di pi? agevole definizione rispetto a quella della colpa grave, essendo mutuabile da una serie di discipline giuridiche diversificate, ma accomunate sostanzialmente dalla nozione a base di esso quale voluta intenzionalit? dell? evento di danno, consapevolezza cosciente, volont? di azione o di omissione contra legem ?a pregiudizio delle risorse finanziarie pubbliche.
La colpa grave, invece, ? da ritenersi la combinazione di nozioni plurime in ambito civilistico, penalistico ed amministrativistico ed ? definibile come trascuratezza sprezzante dei propri doveri istituzionali da parte del dipendente pubblico, apicale o meno che esso sia, sostanziatesi in condotte negligenti, imperite, imprudenti, superficiali o noncuranti in relazione alla applicazione di discipline normative.
Peraltro, la colpa grave va rapportata all? assetto funzionale organizzativo della amministrazione ove l? agente abbia commesso il fatto fonte di danno pubblico.
La responsabilit? amministrativo-contabile ? personale ed ? graduabile nel senso che la gravit? della colpa va parametrata a plurimi fattori dovendosi tener conto? della conoscibilit?, prevedibilit? ed evitabilit? dell? evento lesivo.
Alla stregua della concezione normativa della colpa erariale che non pu? essere ritenuta meramente psicologica, si deve sostenere ?che esiste una notevole differenza fra il giudizio di responsabilit? innanzi alla Corte dei Conti e quello civile risarcitorio, in quanto nel primo si controverte sulla determinazione del quantum? di danno arrecato alla P.A. con riferimento alla intensit? della colpa, mentre nel secondo trattasi di vaglio sulla colpevolezza per? affermare l? esistenza o meno di danno suscettibile di ristoro.
L? opzione in favore della tesi normativa a fondamento della colpa erariale si evince da quanto statuito dalla Consulta in due famose sentenze ( la n. 1032/1988 e la n. 453/1988 ).
Profili problematici ed oggetto di plurime pronunzie della Corte dei Conti si hanno allorquando? il rapporto fra l? autore del danno e la pubblica amministrazione assume carattere mediato in ragione della esistenza di una societ? (si pensi alle societ? in mano pubblica od a quelle che comunque espletano attivit? inerenti a pubblici servizi od abbiano maneggio di pubblico denaro) .
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento