Caro Bollette ATO rifiuti: accenni su sbocchi al problema

Per uscire dal guado del caro bollette della spazzatura in Sicilia ed evitare di precipitare nel rischio dell’emergenza sanitaria, basterebbe che la classe dirigente, da un lato, e le Società d’Ambito, dall’altra (preferibilmente insieme alle associazioni di categoria), facessero quadrato attorno a due recenti Sentenze, per assumere i provvedimenti conseguenziali:
1) la Sent. N° 1250 del 7 luglio c.a., emessa dal TAR Catania, Sez. I, con la quale il Tribunale Amministrativo di Catania si conforma all’orientamento assunto dal Consiglio per la Giustizia Amministrativa per la Sicilia nella sentenza n° 48 del 9 febbraio c.a.;
2) la Sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 della Corte Costituzionale, che fissa un principio importante, secondo cui la tariffa di igiene ambientale non è una tariffa ma una tassa e, per ciò stante, l’IVA non è assolutamente dovuta sulle bollette.
Da ciò consegue che, fino a quando non entrerà in vigore il nuovo meccanismo tariffario, disciplinato dall’art. 238 del Dlgs. N° 152/2006, per il territorio di ciascun Comune resta in vigore la tassa sui rifiuti solidi urbani (tarsu). Al contempo, non bisogna perdere altro tempo per ristabilire chiarezza con il cittadino e utente e mettere ordine contabile nella gestione amministrativo-contabile degli ATO rifiuti, per riemettere nuovamente le fatture della T.I.A., o anche soltanto, rideterminando d’un sol colpo la contabilità complessiva del servizio reso fino ad oggi, tenuto conto che l’odierno orientamento giurisprudenziale ha stabilito che le bollette emesse dagli ATO siciliani sono viziate da insanabili illegittimità amministrative rispetto alle tariffe della vecchia Tarsu.
A ciò si aggiunga che è importante oltremodo che le Autonomie locali incontrino le parti sociali, tenendo presente che:
1) il sostenimento dei servizi pubblici essenziali, da parte del cittadino, deve rispondere comunque al principio generale di equità, invocato dalla Costituzione, che è quello che ciascun contribuente deve concorrere alla spesa sociale in ragione della propria capacità contributiva.
2) Bisogna pretendere che i sindaci premano sui consigli comunali affinché questi, dopo aver adempiuto all’obbligo di deliberare la tariffa di igiene ambientale, sottopongano la stessa alla congruità dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato, prevista da una circolare dell’Agenzia Regionale dei Rifiuti e delle Acque. Poiché solo un’istituzione pubblica, che riflette gli interessi generali della collettività, ha la podestà di stabilire se una tariffa pubblica sia da ritenersi conveniente o meno per il cittadino, e non altri. Volgendo lo sguardo all’esperienza di altre realtà organizzative, dove qualche Ato rifiuti, in Sicilia, ha assunto quale forma di aggregazione quella consortile, mostrando di conseguire un abbattimento sensibile di molti costi di gestione, compreso il risparmio delle indennità spettanti al Consiglio di Amministrazione, composto solo da Sindaci.
Ciò nondimeno, ove si ritenesse che la struttura organizzativa degli ATO rifiuti, comunque, non riuscisse a contenere al massimo il carico complessivo dei costi di gestione, ciascun sindaco farebbe bene a valutare la prospettiva di sganciare l’Ente Locale dagli ATO attraverso la liberalizzazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica secondo la disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà, e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, secondo i principi di sussidiarietà; in virtù dell’articolo 117 Cost., ed ex Legge 133/2008.
Il cittadino, comunque, potrà esercitare quegli strumenti che la legge e la giurisprudenza gli consentono, per salvaguardare il proprio patrimonio e tutti gli interessi che si riflettono sullo stesso, qualora riceva un danno a causa del notevole ritardo degli atti di determinazione delle tariffe di un servizio pubblico, cui è tenuta l’Autorità amministrativa in termini tempestivi (Cons. Stato, sez. VI, sent. N° 65 /09). Inoltre un intervento sui sindaci è necessario, affinché gli  stessi imitino l’esempio del Comune di Aragona nell’adozione del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, redatto ai sensi del Testo unico dell’Ambiente Dlgs. 152 del 2006, che prevede il ritiro a domicilio – porta a porta – delle singole frazioni di rifiuti differenziati quali: carta e cartone, vetro, plastica, lattine ed organico.
 
 
Rag. Sebastiano Battaglia
Funzionario di ragioneria dello Stato – abilitato all’esercizio della libera professione di commercialista – revisore dei conti.

Battaglia Sebastiano

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