Ma cosa rischia chi usa una carta di credito pur non essendone il titolare? Per poterne sapere di più lo abbiamo chiesto agli esperti di https://carteconti.it/.
Le sanzioni per l’uso illegale delle carte
Cominciamo subito con il ricordare che l’art. 55, comma 5, d. lgs. 231/2007 stabilisce che chiunque al fine di trarne profitto, per sé o per altri, utilizza in maniera indebita, non essendone titolare, delle carte di credito o delle carte di pagamento, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.500 euro.
Il provvedimento stabilisce inoltre che è sottoposto alla stessa pena colui che, per poterne trarre profitto per sé o per altri, falsifica o altera carte di credito o di pagamento, o qualsiasi altro documento che possa permettere il prelievo di denaro contante o l’acquisto di beni o la prestazione di servizi, o ancora possiede, cede o acquisisce queste carte o gli altri documenti di provenienza illecita, o comunque falsificati o alternati.
L’intervento del 2017
Successivamente, il legislatore italiano ha recepito la Direttiva UE 2015/849, mediante i d. lgs. 25 maggio 2017 nn. 90 e 92, innovando ulteriormente il sistema di prevenzione e di contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento di terrorismo internazionale.
Le norme dei decreti riproducono sostanzialmente quanto già contenuto nel d. lgs. 231/2007, confermando il carattere plurioffensivo della figura criminosa di cui sopra si è detto, così come la possibilità di tutelare più interessi pubblici e economici.
Il reato che ne consegue è di tipo comune, essendo imputabile a chiunque indebitamente utilizzi carte di credito o altri documenti equipollenti, pur non essendone titolare.
Per quanto concerne il comportamento penalmente rilevante, questo consiste invece, come risulta chiaro, dall’uso indebito, ovvero in mancanza di titolarità, di carte di credito o di pagamento, o altri strumenti analoghi, che abilitino al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla presentazione di servizi, per poterne trarre profitto per sé o per altri.
Per quanto riguarda infine la natura di ‘documenti analoghi’ citata dalla normativa in questione, la giurisprudenza ritiene che si possa fare chiaro riferimento soprattutto agli strumenti di pagamento come la carta carburante, la via card, la smart card per il noleggio di alcune attrezzature, e così via.
Altro elemento fondante della fattispecie è poi l’indebito utilizzo della carta in mancanza di titolarità. Evidentemente, deve trattarsi di carta o documento che possa assolvere alla propria funzione di strumento finanziario, non essendo dunque in grado di configurare il reato, per esempio, l’uso di una carta scaduta, e dunque non idonea ad assolvere le funzioni di credito, di pagamento o di prelievo o di anticipo di denaro contante. Non costituisce inoltre reato il solo possesso della carta o del documento, se non è finalizzato all’utilizzo per trarre profitto.
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