Sommario: 1. Premessa 2 La fattispecie analizzata dalla sentenza 3. Conclusioni.
1. Premessa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, con la recentissima sentenza n. 28 del 08/02/2016, ha fissato un principio degno di nota, sulla base del quale il contribuente che impugni la cartella di pagamento eccependo l’inesistenza della notifica, potrebbe vedere annullata la cartella medesima, inviata tramite posta raccomandata, laddove l’Agente della Riscossione si limiti a produrre in giudizio le fotocopie dell’avviso di ricevimento, non curandosi di dimostrare anche il contenuto della busta con cui ha notificato l’atto.
Sulla base dell’affermato orientamento giurisprudenziale, è’ onere del mittente, nella specie dell’Agente della Riscossione, fornire la dimostrazione dell’esatto contenuto della busta raccomandata con cui ha notificato la cartella di pagamento al contribuente, sicché, in difetto di tale prova, la cartella di pagamento deve ritenersi nulla per mancato raggiungimento del presupposto dell’avvenuta notifica.
2. La fattispecie analizzata dalla sentenza.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di merito della Commissione Tributaria Provinciale di Crotone, il contribuente contestava l’esistenza della notifica di alcune cartelle di pagamento di cui era venuto a conoscenza solo con l’estratto di ruolo.
Equitalia, al fine di provare l’avvenuta notifica della cartella, produceva esclusivamente gli estratti di ruolo e le fotocopie degli avvisi di ricevimento.
Il contribuente replicava alle controdeduzioni dell’Agente della Riscossione affermando l’insufficienza della produzione delle sole fotocopie e sostenendo la necessità, il cui onere grava sull’Ufficio, di provare l’esistenza di quanto contestato, producendo gli originali delle cartelle e degli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alla notifica delle cartelle.
3. Conclusioni.
Il giudice di merito ha accolto il ricorso del contribuente annullando le cartelle di pagamento ed argomentando sull’efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento.
In primo luogo, il giudice ha ritenuto priva di efficacia probatoria la produzione delle sole fotocopie degli avvisi di ricevimento atteso che l’attestazione di conformità è stata effettuata, in questo caso, dalla stessa società di riscossione non già dal Pubblico Ufficiale, come prevede l’art. 2719 c.c.
In secondo luogo, in conformità con quanto disposto dalla precedente ordinanza della Corte di Cassazione n. 9533 del 12.05. 2015, il giudice ha confermato che l’avviso di ricevimento della raccomandata fa fede esclusivamente delle circostanze che ivi sono attestate, dunque, della sola ricezione della raccomanda, non già dell’integrità dell’atto che è contenuto nel plico e men che meno della corrispondenza tra l’originale dell’atto e la copia notificata.
Pertanto e concludendo, l’Agente della riscossione deve dimostrare l’esatto contenuto del plico raccomandato spedito per posta, pena la nullità della cartella di pagamento, non essendo a ciò sufficiente la produzione del solo avviso di ricevimento.
Lecce, 24 giugno 2016 Avv. Maria Leo
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO
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