La cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera, non rientra tra gli strumenti monetari e negoziabili assimilabili al denaro contante.
Indice
1. La normativa europea antiriciclaggio
L’Unione Europea, attraverso regolamenti, ha stabilito regole precise per prevenire attività illecite come il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del terrorismo. Tra queste normative, una delle più rilevanti riguarda la dichiarazione doganale obbligatoria per il trasferimento di importi superiori ai 10.000 euro in contante o equivalenti al contante nel contesto del commercio internazionale e dei flussi finanziari.
Secondo la normativa europea, infatti, quando si trasportano somme superiori ai 10.000 euro in contante attraverso i confini, è necessario compilare una dichiarazione doganale. Questa regola si applica anche nel caso di viaggi da o verso paesi extracomunitari e comunitari. Il Regolamento 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, entrato in vigore nel 2018, stabilisce che i trasferimenti di denaro in contante, insieme a strumenti come traveller’s cheque, assegni e vaglia cambiari, devono essere dichiarati. Il limite di 10.000 euro si applica non solo al denaro contante (banconote e monete), ma anche a strumenti di pagamento come assegni al portatore, carte prepagate non registrate, e oro in forme specifiche (monete con almeno il 90% di oro o altre forme con un contenuto d’oro superiore al 99,5%).
Se un viaggiatore non dichiara importi superiori ai 10.000 euro, si rende suscettibile di gravose sanzioni. In particolare, la legge prevede il sequestro amministrativo di una somma che arriva fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato. Inoltre, si applica una sanzione amministrativa che può arrivare fino al 40% dell’importo non dichiarato. La confisca non è definitiva e, in teoria, è possibile richiedere il recupero del denaro, ma solo dopo 5 anni dalla data del sequestro, rivolgendosi al Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano. In alcuni casi, per violazioni non superiori ai 250.000 euro, è possibile estinguere la violazione mediante il pagamento immediato di una sanzione ridotta.
2. I fatti a fondamento della decisione Cass. n. 23865/2024
Il caso della decisione Cass. n. 23865/2024 riguarda (Omissis), il quale, nel 2015, è stato sanzionato per non aver dichiarato una somma di denaro, sotto forma di cartella ipotecaria al portatore pari a 450.000 franchi svizzeri (circa 431.000 euro, al momento del varco della frontiera tra la Svizzera e l’Italia. L’importo venne, pertanto, sequestrato dalle autorità doganali italiane. La cartella era stata emessa a garanzia di un finanziamento per un progetto immobiliare in Svizzera. L’Agenzia delle Dogane sanzionò (Omissis) con una multa di 126.482 euro per non aver dichiarato la cartella ipotecaria al momento del passaggio della frontiera, ritenendola equiparabile al denaro contante. (Omissis) contestò la sanzione, sostenendo che la cartella ipotecaria, non essendo espressamente menzionata nella legge, non dovesse essere considerata come denaro contante e che non avesse valore pratico dopo il sequestro del bene immobiliare. Il Tribunale di Como rigettò il ricorso, e la Corte d’Appello di Milano confermò la sentenza, sostenendo che la cartella ipotecaria fosse uno strumento negoziabile e trasferibile, equiparabile al denaro contante per la sua capacità di passare a terzi tramite la consegna del titolo. (Omissis) ha poi presentato ricorso in Cassazione, affidandosi a quattro motivi e chiedendo una revisione della sentenza.
3. I motivi del ricorso
Col primo motivo il ricorrente lamentava, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3, c.p.c., l’errata valutazione della sussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito contestato con violazione dell’art. 1 comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 195/2008. Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello, pur avendo riconosciuto che la cartella ipotecaria al portatore non rientrasse nell’elenco dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 195/2008, avesse ritenuto la cartella immediatamente trasferibile a terzi, assimilabile al denaro contante, e quindi, al pari di quest’ultimo, soggetta all’obbligo di denuncia alla frontiera ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008.[1]
Il ricorrente metteva in evidenza che, secondo la definizione della Banca d’Italia, il contante (banconote e monete), non solo consente un immediato trasferimento di valore tra due soggetti, ma è subito riutilizzabile. Quest’ultimo elemento non veniva considerato dall’impugnata sentenza. Per di più osservava il ricorrente che gli strumenti alternativi al contante sono offerti da intermediari autorizzati (banche, istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica, Poste) e consentono un trasferimento di fondi dal debitore al creditore attraverso un processo articolato su più fasi, invece, la cartella ipotecaria al portatore, benchè trasferibile con la consegna all’acquirente (e non a qualsiasi terzo), non è riutilizzabile e non costituisce un mezzo di pagamento, in quanto semplicemente incorpora un credito personale di restituzione di un finanziamento garantito da pegno immobiliare.
Osservava il ricorrente che la cartella ipotecaria al portatore, alla voce “trasmissione” riportava chiaramente che “il credito può essere trasferito con la consegna del titolo all’acquirente”, in tal modo si riferisse non a qualunque terzo fosse entrato in possesso del titolo, ma all’acquirente che avesse partecipato o fosse subentrato nell’operazione di finanziamento immobiliare.
Da ultimo, il ricorrente rilevava che dal contratto di finanziamento concluso emergeva univocamente che la cartella ipotecaria al portatore dovesse rimanere in deposito al fiduciario, per essere poi consegnata dal fiduciario al notaio rogante al momento della vendita del complesso immobiliare. Allorché dal ricavato della vendita sarebbe stato tratto dal notaio l’importo destinato alla restituzione del finanziamento ed al pagamento del compenso del finanziatore. L’impugnata sentenza da un lato aveva applicato per analogia la sanzione amministrativa prevista per le fattispecie dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 195/2008 alla cartella ipotecaria al portatore, e dall’altro aveva ritenuto quest’ultima non espressamente compresa tra i titoli per i quali è escluso l’obbligo della dichiarazione alla frontiera ex art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 195/2008, basandosi su una rigida interpretazione letterale del testo normativo.
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4. L’Iter giuridico a fondamento della decisione
Il primo motivo di ricorso, che impone l’esatta qualificazione giuridica della cartella ipotecaria documentale al portatore, regolata dal codice civile svizzero, è stato dichiarato fondato e meritoso di accoglimento.
L’art. 3 del D.Lgs. n. 195/2008 e successive modificazioni stabilisce che “chiunque entri nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane”. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”, e gli stessi oneri sono previsti dal comma 3 dello stesso articolo per l’invio di denaro contante tramite uffici postali mediante vaglia cambiario, o titolo equivalente. Tale adempimento, secondo la giurisprudenza consolidata dei giudici di Piazza Cavour, non è volto ad evitare illeciti trasferimenti di somme, ma è solo preordinato, attraverso la mera imposizione dell’obbligo di fornire una specifica informativa ma senza alcun onere finanziario a carico di chi la rende, a consentire il controllo del denaro contante in entrata e in uscita dal Paese ed, in tal modo, la rilevazione globale dei movimenti capitali verso le frontiere.[2]
Secondo la Suprema Corte, l’art. 1 comma 1 lettera c) n. 2 del D.Lgs. n. 195/2008 e successive modificazioni ha esteso il trattamento sanzionatorio per il passaggio alla frontiera del denaro contante (banconote o moneta metallica, ma anche denaro che varchi le frontiere tramite servizi postali) senza dichiarazione al personale dell’Agenzia delle dogane, ad un elenco di titoli di credito spendibili anche da soggetti non ancora identificati e tracciati trasferibili mediante consegna, o girata a favore di soggetti terzi ed immediatamente utilizzabili a fini di pagamento, equiparati al denaro contante per la particolare pericolosità connessa alla possibilità di spendita immediata ed alla possibilità, comune al denaro contante, di sfuggire ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro.
In particolare, l’art. 1 comma 1 lettera c) n. 2) del D.Lgs. n.195/2008 e successive modificazioni equipara al denaro contante “gli strumenti negoziabili al portatore, compresi gli strumenti monetari emessi al portatore quali traveller’s cheque; gli strumenti negoziabili, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, emessi al portatore, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio o emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, compresi assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento, firmati ma privi del nome del beneficiario”.
A conferma dell’inapplicabilità della normativa ai titoli di credito tracciati, che non presentano la stessa pericolosità rispetto all’esigenza di controllo dei movimenti di denaro transfrontalieri, l’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 195/2008 stabilisce che le disposizioni di tale decreto “non si applicano ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali, bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane Spa che rechino l’indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”.
Il Tribunale di Como e poi la Corte d’Appello di Milano hanno erroneamente sussunto la fattispecie concreta della cartella ipotecaria al portatore nell’ambito applicativo dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 195/2008 e successive modificazioni, includendola tra gli strumenti equiparati dal legislatore al denaro contante (banconote e monete metalliche), per i quali, in base all’art. 3 dello stesso decreto, l’omessa dichiarazione per un importo pari, o superiore ad Euro 10.000,00, al passaggio della frontiera nazionale, è oggetto di sanzione amministrativa.
Una conferma della rilevanza di tale nozione, si trae dall’esame degli strumenti monetari e negoziabili equiparati al denaro contante elencati espressamente dall’art. 1 comma 1 lettera c) n. 2 del D.Lgs. n. 195/2008 (traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento emessi al portatore girabili senza restrizioni, o emessi a favore di un beneficiario fittizio, o di un beneficiario non indicato per incompleta compilazione), che presentano appunto la doppia caratteristica dell’immediata trasferibilità e della immediata riutilizzabilità, almeno in astratto, come mezzi di pagamento da parte del terzo beneficiario, quest’ultima garantita anziché dal valore intrinseco del bene trasferito (come per le banconote e le monete metalliche), da circuiti di pagamento garantiti da banche, dalle Poste, o da altri intermediari dotati di speciali autorizzazioni che assicurano la monetizzabilità entro breve termine del titolo.
Proprio la riutilizzabilità come mezzo di pagamento rende particolarmente pericolosa la circolazione dei titoli in questione, in quanto compromette la tracciabilità dei flussi di denaro ed agevola l’occultamento di patrimoni di provenienza delittuosa, o sottratti all’imposizione fiscale, giustificando quindi l’applicazione della sanzione amministrativa in caso di transito frontaliero senza la dichiarazione dell’importo trasferito da un paese all’altro.
Del resto, le nozioni di denaro contante (banconote e monete metalliche) e di titoli di credito ad esso equiparati, e della condotta di omessa dichiarazione del possesso di essi alle autorità doganali alla frontiera, colpita da sanzione amministrativa, contenute nel D.Lgs. n. 195/2008 e successive modificazioni, sono mutuate dagli articoli 2 e 3 del regolamento della Comunità Europea n. 1889 del 26.10.2005, relativo all’ingresso ed all’uscita dalla Comunità Europea, regolamento che all’art. 9 ha imposto agli Stati membri, come l’Italia, di quantificare le sanzioni relative a tali infrazioni. Per quanto riguarda la cartella ipotecaria al portatore, che non è disciplinata dalla normativa italiana, e per questo non figura nell’elenco degli strumenti negoziali per i quali espressamente è escluso l’obbligo di dichiarazione alla frontiera nazionale contenuto all’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 195/2008, l’art. 842 del codice civile svizzero, col quale iniziano le disposizioni generali, intitolato “Scopo; relazione con il credito derivante dal rapporto fondamentale” stabilisce che: “1 La cartella ipotecaria costituisce un credito personale garantito da pegno immobiliare. 2 Salvo diversa convenzione, il credito risultante dalla cartella ipotecaria sussiste, se del caso, accanto a quello da garantire derivante dal rapporto fondamentale tra il creditore e il debitore. 3 Per quanto concerne il credito risultante dalla cartella ipotecaria, il debitore può opporre al creditore e ai suoi aventi causa che non siano in buona fede le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale”.
L’art. 843 del codice civile svizzero, intitolato “Tipi” stabilisce che “La cartella ipotecaria è costituita come cartella ipotecaria registrale o come cartella ipotecaria documentale”.
Esistono, quindi, due tipi di cartelle ipotecarie. Entrambe assolvono la stessa funzione, ovvero garantire i crediti e il diritto di pegno immobiliare del creditore, e prevedono l’iscrizione di un diritto di pegno nel registro fondiario, ma presentano anche alcune differenze: a) la cartella ipotecaria documentale è un attestato fisico cartaceo che rappresenta al tempo stesso un titolo, simile ad un’azione e può essere rilasciata al titolare (cartella ipotecaria al portatore) o intestata ad un’altra persona (cartella ipotecaria nominativa) e le relative disposizioni di legge sono contenute negli articoli 860 e seguenti del codice civile svizzero; b) La cartella ipotecaria registrale, introdotta nel 2012 in sostituzione di quella documentale, rappresenta il diritto di pegno in forma digitale per cui non viene emesso nessun altro titolo (titolo di pegno), ed è una cartella ipotecaria nominativa intestata al creditore o al debitore, e le relative disposizioni di legge sono contenute nell’art. 857 del codice civile svizzero.
Nel caso in esame, si tratta di cartella ipotecaria documentale al portatore, per cui oltre al già richiamato articolo 842 del codice civile svizzero vengono in rilievo gli articoli da 860 a 864 del medesimo codice.
L’art. 860, intitolato “Costituzione. Iscrizione” e riferito espressamente alla cartella ipotecaria documentale, stabilisce che: “Per ogni cartella ipotecaria documentale iscritta nel registro fondiario è rilasciato un titolo. 2 Come creditori delle cartelle ipotecarie documentali possono essere designati il portatore persona, o una determinata persona, segnatamente il proprietario del fondo. 3 L’iscrizione produce gli effetti della cartella ipotecaria già prima della confezione del titolo”.
L’art. 861 del codice civile svizzero, intitolato significativamente “Titolo di pegno” stabilisce che: “1 I titoli delle cartelle ipotecarie documentali sono rilasciati dall’ufficio del registro fondiario. 2 I titoli sono validi soltanto se firmati dall’ufficiale del registro fondiario. Per il rimanente il Consiglio federale ne definisce la forma. 3 I titoli possono essere consegnati al creditore o al suo mandatario soltanto con il consenso esplicito del proprietario del fondo gravato”.
L’art. 862 del codice civile svizzero, intitolato “Protezione della buona fede” stabilisce che: “1 Il titolo rilasciato in forma regolare come cartella ipotecaria documentale fa stato secondo il suo tenore letterale per chiunque vi si sia riferito in buona fede. 2 Se il tenore letterale non corrisponde all’iscrizione o l’iscrizione non è stata eseguita fa stato il registro fondiario. 3 Chi ha acquistato il titolo in buona fede ha tuttavia diritto al risarcimento dei danni secondo le norme concernenti il registro fondiario”.
L’art. 863 del codice svizzero stabilisce che: “1 Il credito risultante da una cartella ipotecaria documentale non può essere alienato, dato in pegno o in qualsiasi modo negoziato se non con il possesso del titolo. 2 Rimane salvo il diritto di far valere il credito nei casi in cui il titolo sia stato annullato o non sia ancora stato rilasciato”.
L’art. 864 del codice svizzero stabilisce che: “1 Per la trasmissione del credito risultante da una cartella ipotecaria documentale occorre la consegna del titolo all’acquirente. 2 Se il titolo è nominativo, occorre inoltre la menzione della trasmissione sul titolo, con l’indicazione dell’acquirente”.
Dalla suddetta normativa svizzera si desume, che la cartella ipotecaria al portatore è emessa dall’ufficio del registro fondiario ed incorpora un credito personale in esso iscritto, che è garantito da un pegno immobiliare in virtù del quale il portatore del titolo, sempre che vi sia corrispondenza col registro fondiario (vedi art. 862 comma 2), può promuovere un’azione esecutiva sull’immobile oggetto della garanzia nell’ipotesi in cui il suo credito da finanziamento non venga restituito e compensato nei termini pattuiti, e che può essere trasferito solo ai terzi acquirenti che subentrino nel finanziamento, e quindi non ad un qualsiasi terzo, col consenso esplicito del proprietario del fondo gravato (vedi art. 861 comma 3) mediante consegna della cartella ipotecaria al portatore, ferma restando la facoltà del debitore (nella specie il soggetto finanziato) di opporre all’originario creditore, ed ai suoi aventi causa che non siano in buona fede (vedi art. 842 comma 3), le eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale (nella specie di finanziamento), per cui la normativa svizzera esclude l’astrazione del titolo rispetto al rapporto sottostante, che caratterizza invece, nei rapporti con i terzi portatori, i titoli di credito.
Dall’articolo 862 cod. civ., che vale anche per la cartella ipotecaria al portatore, e non solo per la cartella ipotecaria registrale. Si desume poi, che in caso di contrasto tra il tenore letterale della cartella ipotecaria e le risultanze del registro fondiario, è quest’ultimo a prevalere, e che al terzo acquirente in buona fede compete solo il diritto al risarcimento dei danni secondo le norme del registro fondiario, e quindi non il diritto di intraprendere una procedura esecutiva sull’immobile oggetto del pegno immobiliare in contrasto con le risultanze del registro fondiario.
Il valore riportato sulla cartella ipotecaria è assimilabile al valore nominale dell’ipoteca del nostro ordinamento e comunque non esprime il valore della cartella ipotecaria, ma il limite massimo entro il quale il pegno immobiliare può essere realizzato per soddisfare il credito. Proprio come nelle nostre ipoteche, la cartella ipotecaria riporta anche il grado, per esprimere l’ordine di soddisfacimento delle varie categorie di creditori sul bene immobile oggetto di garanzia.
In conformità all’art. 842 comma 2 del codice civile svizzero, peraltro, nella specie (Omissis) ed il finanziato avevano pacificamente pattuito convenzionalmente che il credito relativo alla restituzione del finanziamento ed il relativo compenso, sarebbero stati pagati a (Omissis) dal notaio rogante trattenendoli dal prezzo di vendita solo al momento della vendita del complesso medesimo, in tal modo accentuando ulteriormente le differenze già normativamente esistenti tra la cartella di pagamento al portatore oggetto di causa ed i titoli di credito al portatore, o nominativi firmati ma con indicazione del beneficiario da completare, equiparati dalla normativa sanzionatoria comunitaria ed italiana al denaro contante.
Il soddisfacimento del credito da finanziamento non era, quindi, immediatamente realizzabile per il valore intrinseco del titolo, come la dicitura “al portatore” potrebbe far pensare ad un esame superficiale, e neppure in astratto attraverso l’intervento di banche, poste, o altri intermediari autorizzati e relativi circuiti di pagamento, da parte degli eventuali acquirenti possessori della cartella di pagamento al portatore, che peraltro non potevano essere terzi estranei al rapporto sottostante.
Il possesso della cartella ipotecaria al portatore, trasferibile a terzi subentrati nel finanziamento solo col consenso del proprietario del complesso immobiliare gravato dal pegno, ed in conformità alle risultanze del libro fondiario, ed attributivo di una mera legittimazione ad intraprendere un’azione esecutiva sul bene dato in garanzia, non può quindi essere assimilato ai titoli di credito analoghi al denaro contante elencati all’art. 1 comma 1 lettera c) n. 2 del D.Lgs. n. 195/2008, in quanto privo del requisito dell’immediata riutilizzabilità come denaro da parte del portatore.
Il soddisfacimento del credito da finanziamento in favore del portatore della cartella ipotecaria, non attraverso la spendita diretta o la presentazione ad un circuito di pagamento istituzionalmente garantito, ma attraverso la vendita forzata del complesso immobiliare gravato dal pegno nel limite massimo previsto dal titolo, presupponeva infatti, da un lato la realizzabilità, attraverso una complessa procedura esecutiva, del pegno immobiliare costituito a garanzia del credito, nella specie palesemente impedita dall’intervenuto sequestro da parte dell’autorità elvetica del complesso immobiliare, la cui costruzione era stata finanziata con bonifici bancari tracciabili dal (Omissis) e dall’altro il superamento delle eventuali eccezioni inerenti al rapporto fondamentale, che il debitore avrebbe potuto opporre anche agli aventi causa del finanziatore originario, aventi solo un diritto al risarcimento danni se in buona fede, ma non la facoltà di agire esecutivamente sul complesso immobiliare gravato da garanzia in contrasto con le risultanze del libro fondiario.
5. La decisione
Da quanto esposto, in ragione della natura giuridica della cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero, e della disciplina convenzionale pacificamente pattuita nel caso di specie, discende che la cartella ipotecaria al portatore non dovesse essere dichiarata da (Omissis) all’Agenzia doganale al passaggio della frontiera nazionale con la Svizzera, non essendo assimilabile al denaro contante, né ai titoli di credito elencati dall’art. 1 comma 1 lettera c) n. 2 del D.Lgs. n. 195/2008.
6. Il principio di diritto sulla cartella ipotecaria
La Suprema Corte elabora la seguente massima: ” La cartella ipotecaria al portatore regolata dal codice civile svizzero, non dichiarata alle autorità doganali al passaggio della frontiera, non rientra tra gli strumenti monetari e negoziabili assimilabili al denaro contante ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera c) n. 2 e dell’art. 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008. Tale cartella non è soggetta all’obbligo di dichiarazione poiché, pur essendo trasferibile mediante consegna al portatore, non possiede il requisito dell’immediata riutilizzabilità come mezzo di pagamento. Pertanto, non è applicabile la sanzione amministrativa prevista per l’omessa dichiarazione del trasporto transfrontaliero di denaro contante di cui all’art. 3 del detto decreto legislativo.”
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Note
[1]D.Lgs. n. 195/ 2008 secondo il quale “chiunque entri nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle dogane. L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete”.
[2] Si veda Cass. 29.10.2021 n. 30769; Cass. 12.11.2019 n. 29236.
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