La Corte di Cassazione, sezioni unite, con la decisione del 22 settembre 2017, n. 22080, ha affrontato la questione riguardante la qualificazione dell’azione da esercitarsi da parte del destinatario di una cartella di pagamento, per la riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi del Codice della Strada, il cui verbale di accertamento non sia stato regolarmente portato a conoscenza dell’interessato.
In sintesi, secondo la Corte, nel sistema delineato dal Codice della Strada, e dall’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, il rimedio per fare valere i vizi del titolo esecutivo, costituito dal verbale di accertamento, va individuato nell’opposizione a tale verbale, senza distinguere tra i diversi vizi di forma.
Con tale decisione si pone fine ai dubbi interpretativi e ai differenti orientamenti giurisprudenziali delle diverse sezioni in merito alla norma applicabile qualora l’interessato intenda eccepire che il verbale di accertamento “non gli sia stato notificato, o sia stato notificato invalidamente, ovvero oltre il termine di legge”.
In particolare, la terza sezione civile della Cassazione, sentenza n. 16282 del 2016, riteneva che si dovesse seguire la normale procedura dei ricorsi contro le sanzioni amministrative- ai sensi dell’art. 23 della legge 689 del 1981, come sostituito dall’articolo 7 del d.lgs. n. 150 del 2011- con la possibilità di impugnare la cartella entro 30 giorni, decorrenti dalla sua notifica, recuperando in tal modo il diritto alla difesa che, a causa della mancata notifica del verbale, non si era potuto esercitare, senza entrare nel merito della pretesa.
Di contro, la seconda sezione civile della Cassazione, sentenza n. 14125 del 2016, riteneva che, essendo il titolo esecutivo della pretesa dell’amministrazione inesistente, si dovesse esperire un’opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 del c.p.c., che non pone alcun limite di tempo.
Le Sezioni Unite escludono che nel caso di mancata notifica del verbale si possa ravvisare l’inesistenza dello stesso, piuttosto viene meno, vale a dire si estingue, il diritto dell’Amministrazione a riscuotere. Secondo tale Giudice, per una corretta soluzione della questione, bisogna prendere l’avvio dall’art. 203 del Codice della Strada, che conferisce al verbale- in deroga all’articolo 17 della legge 689 del 1981- la particolare natura di titolo esecutivo idoneo, qualora non venga impugnato davanti al prefetto o non venga pagato- ad attivare la riscossione coattiva. Infatti, ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada (nonché dell’art. 204 bis, stesso codice, e dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011), perché il verbale di accertamento costituisca titolo esecutivo è sufficiente l’omesso ricorso alla tutela amministrativa e l’omesso pagamento in misura ridotta da parte del trasgressore.
Con riguardo, invece, alla notificazione del verbale di accertamento e agli effetti della mancata notificazione, bisogna fare riferimento all’art. 201, comma 5, del Codice della Strada il quale prevede che “l’obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”. Sicché, la mancata notifica non comporta che il verbale cessi di esistere, piuttosto, secondo le Sezioni Unite, per far dichiarare tale cessazione, è possibile solo opporsi al verbale stesso, dato che, né il Codice della Strada, né il d.lgs. n.150 del 2011 prevedono rimedi differenti secondo il vizio di forma dell’atto. Nel caso non rileva la circostanza che si tratti di un titolo stragiudiziale, in quanto, pur essendo tale, viene equiparato a quello giudiziale, dato che il Codice della Strada pone l’amministrazione creditrice in posizione di privilegio rispetto al debitore che ha commesso un illecito.
Le Sezioni Unite precisano, altresì, che l’inapplicabilità dell’art. 615 del c.p.c. non è assoluta, potendovi ricorrere quando il diritto a riscuotere si estingue per fatti successivi all’accertamento definitivo (per esempio, perché nel frattempo è maturata la prescrizione prevista dall’art. 209 del Codice della Strada).
In conclusione, secondo le Sezioni Unite, va affermato il seguente principio di diritto: “L’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del codice della strada, va proposta ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 e non nelle forme della opposizione alla esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell’omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento”.
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