Oggetto: diritto di accesso; esito del giudizio: accoglimento; normativa di riferimento: art. 24 l. n. 241/90; art 26, comma 1, d.p.r. n. 602/73; orientamento giurisprudenziale: confermato.
Quando la cartella esattoriale sia stata notificata mediante il servizio postale, l’agente della riscossione può legittimamente rispondere ad una istanza di accesso producendo copia dei relativi estratti di ruolo e delle relate di notifica ovvero dei pertinenti avvisi di ricevimento; è comunque tenuto ad attestare – con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo o in un autonomo documento – che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli originali richiesti.
L’accesso a dati o documenti di contorno, quali le generalità del notificatore, l’autorizzazione ad esso rilasciata et similia non può essere consentito, stante la natura meramente esplorativa o di controllo generalizzato sull’operato della P.A. che andrebbe ad assumere.
Il caso
Una signora presenta un’istanza di accesso volta ad acquisire copia integrale delle cartelle di pagamento emesse nei suoi confronti, delle relative relate di notifica e della ulteriore documentazione attestante le generalità, l’atto di nomina e l’autorizzazione ad esercitare nel territorio comunale del messo notificatore.
In riscontro all’istanza in parola, Equitalia provvede ad inviare copia degli estratti di ruolo delle cartelle e dei relativi avvisi di ricevimento.
La suddetta documentazione viene ritenuta parziale dal soggetto istante , poiché non contenente i dati concernenti il messo notificatore, così come richiesti nell’istanza ostensiva.
La doglianza in discorso veniva, pertanto, veicolata mediante ricorso al Tar individuando quale interesse concreto ed attuale all’ostensione documentale il correlato esercizio del diritto di agire in giudizio avverso pretese esattoriali.
Il ricorso veniva accolto; di qui l’impugnativa azionata da Equitalia affidata, a varie censure, tra cui – per quel che qui rileva – l’illegittima estensione dell’accesso ai dati del messo notificatore nei termini di cui in istanza; tale pretesa, a detta di Equitalia, si risolverebbe, ove confermata, in un inammissibile controllo generalizzato sull’operato di un concessionario della P.A.
La decisione del Consiglio di Stato
Le questioni sottoposte al vaglio del Consesso amministrativo involgono valutazioni in ordine : a) alla configurabilità o meno di un diritto di accesso alle cartelle di pagamento, verificando, ove riconosciuto, se Equitalia possa ritenersi liberata dal relativo onere ostensivo mediante una declaratoria di mancato possesso delle stesse; b) alla configurabilità o meno di un diritto di accesso ai ruoli ed alle relate di notifica (e la loro equipollenza rispetto al rilascio delle copie della cartelle esattoriali) verificando, in caso positivo, se possa estendersi anche alle informazioni riguardanti le generalità dei messi comunali o degli agenti impiegati per la notificazione.
Come rilevato dai Giudici amministrativi, in merito alle suddette questioni si riscontra una certa varietà di indirizzi.
Ad un orientamento che ammette tout court l’accesso alle cartelle esattoriali se ne contrappone un altro che ne esclude l’azionabilità “se l’agente della riscossione, rispettando determinate formalità, certifichi l’inesistenza dei documenti in suo possesso” (così C.d.S. n. 1969/15).
Ulteriore indirizzo esegetico quello che ritiene sufficiente a soddisfare l’interesse del soggetto istante la conoscenza dell’estratto di ruolo, l’avviso di ricevimento e l’attestazione del soggetto notificante, negando, nel contempo, sia l’onere di produrre copia integrale delle cartelle – in quanto non in possesso dell’agente della riscossione – e sia il rilascio di ulteriori informazioni concernenti i messi e gli agenti notificatori, non contenute in documenti amministrativi, sulle quali il privato non ha interesse all’accesso (C.d.S. n. 2477/17; C.d.S. n. 3947/17).
Il Consesso prosegue, poi, specificando che il diritto di accesso alle cartelle esattoriali si atteggia diversamente a seconda delle modalità di notifica adottate, nel senso che l’esplicazione del diritto può trovare un limite obiettivo nella struttura dell’atto oggetto di richiesta, cioè nel supporto fisico della cartella esattoriale.
Il Collegio richiama, quindi, l’art. 26, 1^ comma, del d.p.r. n. 602/73, declinando le differenti modalità di notifica della cartella esattoriale, ovvero : ad opera di ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati; mediante servizio postale con l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento; a mezzo pec secondo le modalità previste dal d.p.r. n. 68/05.
Va da sé che nella prima e nella terza ipotesi – specificano i Giudici – nulla quaestio dal momento che la conservazione dell’originale dell’atto rende il correlato diritto di accesso facilmente esperibile.
Problemi sorgono, invece, in presenza della notifica a mezzo posta. L’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che la cartella esattoriale altro non è che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte; il titolo esecutivo è, pertanto, costituito dal ruolo e l’amministrazione non è in grado di produrre la cartella esattoriale, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice. L’estratto di ruolo è la riproduzione fedele ed integrale degli elementi essenziale contenuti nella cartella esattoriale (così Cass. n. 9845/17; Cass.12888/15).
In aderenza a quanto sopra, quindi, quando la cartella sia stata notificata mediante il servizio postale, l’agente della riscossione :
– può legittimamente rispondere ad una istanza di accesso producendo copia degli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e delle relate di notifica ovvero dei relativi avvisi di ricevimento (in tal senso Cass. n. 9845/17; Casi. n. 23902/17).
– a piena tutela dell’interesse del privato, è tenuto ad attestare – con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un documento autonomo – che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli originali richiesti.
Non sussiste, invece – chiarisce la Corte adita – una pretesa azionabile quanto all’accesso a dati o documenti di contorno, quali le generalità del notificatore, l’autorizzazione ad esso rilasciata et similia.
La preclusione a tale tipologia di accesso rinviene il proprio fondamento nella funzione che esso andrebbe ad assumere, di natura meramente esplorativa o di controllo generalizzato sull’operato della PA, se non addirittura emulativa, insuscettibile, come tale, di giuridica tutela (cf. Consiglio di Stato n. 7412/04; nello stesso senso C.d.S. n. 5836/06).
Facendo corretta applicazione dei suddetti principi il Consiglio di Stato ha ritenuto, pertanto, fondato il gravame proposto.
Infatti, l’agente della riscossione ha fornito copia degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di ricevimento; ha asseverato la rispondenza dei dati riportati nell’estratto con le risultanze dei ruoli; ha reso la dichiarazione formale richiesta; ha legittimamente negato l’accesso ai dati rispetto ai quali non si configurava in capo al privato un diritto di accesso.
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