Caso Abu Omar ed il segreto di stato. La corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni per ragioni di forma

La pronuncia in esame, ordinanza n. 338/2007 della Corte Costituzionale, si segnala per le particolari implicazioni giudiziarie relative al caso Abu Omar e per la speranza di ricostruzione del rapporto tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e potere giudiziario al momento dell’opposizione, da parte del primo verso il secondo, del c.d. segreto di stato. Il provvedimento della Corte dichiara l’inammissibilità del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sollevato “nell’interesse della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano”avverso il Presidente del Consiglio dei Ministri inrelazione “alla nota dell’11 novembre 2005 ed alla nota del 26 luglio 2006 nonché alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di stato nel settore degli Organismi dell’informazione e della sicurezza”. Si tratta di un ricorso incidentale che fa seguito ad uno analogo sollevato precedentemente dal Capo del Governo nei confronti del Giudice delle indagini preliminari in funzione di Giudice dell’udienza preliminare, con il quale si precisa come, nel corso del procedimento penale relativo al sequestro dell’imam Abu Omar, non era mai stata eccepita nelle forme e nei modi previsti dal vigente codice di procedura penale, l’esistenza di un segreto di stato sui documenti e sulle notizie acquisiti nel corso delle indagini ed utilizzati dal giudice dell’udienza preliminare.
 Inoltre, il ricorrente lamentava una vistosa compressione dei poteri propri dell’autorità giudiziaria. In particolare, invocando la nota sentenza della Corte n. 86/1977 secondo la quale il potere di secretazione risulterebbe ascritto unicamente a quei casi funzionali alla salvaguardia di supremi ed imprescindibili interessi dello Stato, si voleva pervenire ad una dichiarazione di non spettanza al Presidente del Consiglio dei Ministri nello stabilire, come invece risulta dalla interpretazione “presidenziale” della direttiva 30 luglio 1985, il divieto, in capo all’autorità giudiziaria, di acquisire ed utilizzare tutte le informazioni ed i documenti attinenti ai rapporti tra Servizi italiani e stranieri, soprattutto in ragione del fatto che le fattispecie oggetto del procedimento penale concernevano, a detta della Sezione G.I.P. del Tribunale ordinario di Milano, avvenimenti sovversivi dell’ordinamento costituzionale, come tali da non considerarsi ricompresi nel segreto. Quale, poi, ulteriore motivo di ricorso, i ricorrenti prospettavano alla Corte, sollevando forti e fondate perplessità in merito ad una violazione del principio di legalità, l’illegittimità della nota emessa in data 26 luglio 2006 con la quale il Presidente del Consiglio aveva inteso secretare, ex post, tutti i documenti e le notizie, incluse quelle già acquisite dal Pubblico Ministero, riguardanti il caso Abu Omar.
   La risposta della Corte non si incentra sul profilo della ricostruzione contenutistico-sostanziale, sia pure a livello sommario, dei rapporti PDCM e potere giudiziario al momento dell’apposizione del segreto di stato ma dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni per questioni di natura esclusivamente formale. Infatti, benchè la Corte abbia già riconosciuto con sent. n. 304/2007 ed ord. n. 24/2006 la legittimità al sollevamento di un possibile conflitto in capo al giudice per le indagini preliminari in funzione di giudice dell’udienza preliminare, nel caso de quo, questa legittimazione risulta mancante: il conflitto era stato sollevato dopo il decreto che dispone il giudizio, ex art. 429 c.p.p., ed era già intervenuta la trasmissione dei relativi atti al giudice del dibattimento; l’atto impugnato non aveva più la forza di incidere, come è stato statuito dal giudice dei conflitti con la sent. 294/2002, sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che il G.U.P. può e deve adottare. Infine, la stessa prospettazione di una legittimazione attiva della Sezione G.I.P. del Tribunale di Milano, per la Corte non è minimamente configurabile in quanto, essendo un’articolazione dell’ufficio giudiziario di appartenenza, è priva di funzioni giurisdizionali proprie.
   Sarà certamente interessante, nelle prossime pronunce e con la speranza di assenza di impedimenti formali, un chiarimento, da parte della Consulta, circa i limiti operativi dei servizi e dell’apposizione del segreto di stato, nella prospettiva di un necessario bilanciamento di interessi (c.d. Abwagung) tra ragioni di sicurezza nazionale ed obbligatorietà dell’azione penale ex art. 112 Cost.
 
(1) Assistente universitario in Istituzioni di Diritto Pubblico presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova.
(2) Avvocato del Foro di Venezia. Relatore in convegni giuridici.

Trabucco Daniele ~ Megali Innocenzo

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