Con uno stringato comunicato stampa il giudice costituzionale rende noto di aver rinviato il processo relativo al caso Cappato.
La vicenda
Lo scorso febbraio, la Corte di Assise di Milano ha ritenuto di dover sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui:
-incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13 comma 1 e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea Diritti dell’Uomo;
-prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul processo deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25 comma 2 e 27 comma 3 della Costituzione.
La rimessione al Parlamento
La Corte Costituzionale ha rilevato che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti.
Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha così deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019.
La sentenza
La sentenza n. 242 del 2019, depositata il 22 novembre 2019, con la quale la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente».
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Le motivazioni della Corte d’Assise
In merito alla vicenda relativa al suicidio assistito di Antoniani Fabiano (detto Fabo), la Corte di Assise di Milano, 30 gennaio 2020 (ud. 23 dicembre 2019), n. 8 ha depositato le motivazioni della sentenza con cui– di fronte alla quale il procedimento penale era ripreso a seguito della decisione della Corte Costituzionale – ha assolto Marco Cappato con la formula “perchè il fatto non sussiste”.
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