L’ordinanza
La scorsa settimana è stata depositata l’ordinanza.
Se “non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio tuttavia occorre considerare specifiche situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali“.
“Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare“.
In casi anzidetti, continua la Corte “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile”.
La Corte ritiene di non poter trovare una soluzione semplicemente cancellando la fattispecie penale del reato di aiuto al suicidio di chi si trova in una situazione del genere, perché :”una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi“.
La Corte pertanto, sottolinea l’importanza di evitare gli abusi nei confronti di persone vulnerabili e ciò implica una serie di scelte discrezionali e quindi l’intervento del legislatore.
Le potrebbe interessare anche:”Caso Cappato: la decisione della Consulta”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento