Caso Cappato: l’ordinanza della Corte Costituzionale

Redazione 19/11/18
All’udienza del 23 ottobre 2018, la Corte Costituzionale, chiamata a decidere sulla legittimità costituzione dell’art. 580 c.p. nel caso Cappato, ha rilevato che:”l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti così da consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina” ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019.

L’ordinanza

La scorsa settimana è stata depositata l’ordinanza.
Se “non è, di per sé, contrario alla Costituzione il divieto sanzionato penalmente di aiuto al suicidio tuttavia occorre considerare specifiche situazioni, inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali“.
Il riferimento è, più in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come l’unica via d’uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignità della persona, a un mantenimento artificiale in vita non più voluto e che egli ha il diritto di rifiutare“.
In casi anzidetti, continua la Corte “il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli articoli 2, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile”.
La Corte ritiene di non poter trovare una soluzione semplicemente cancellando la fattispecie penale del reato di aiuto al suicidio di chi si trova in una situazione del genere, perché :”una simile soluzione lascerebbe, infatti, del tutto priva di disciplina legale la prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi“.

La Corte pertanto, sottolinea l’importanza di evitare gli abusi nei confronti di persone vulnerabili  e ciò implica una serie di scelte discrezionali e quindi l’intervento del legislatore.

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