La Cassazione rigetta il ricorso dell’ufficiale di PG agli effetti civili, attribuendo rilievo penale anche alla mera ripresa fotograficadi undomicilio privato in cui si svolge o si sia svolta la vita di una o più persone. Nel caso in esame, inoltre, la Cassazione dà risalto al fatto che le fotografie ritraevano non solo il “contenitore”, ma anche gli oggetti delle persone che vi dimoravano e “la visita incriminata consentì ai giornalisti di esprimere giudizi sulle modalità di tenuta dell’ordine domestico dell’abitazione, riferendo conseguentemente ragguagli (non del tutto lusinghieri) sulle abitudini di vita dei suoi abitanti”.
Nella sentenza in esame, la Cassazione sostiene che non è consentito riconoscere e legittimare l’esercizio del diritto di cronacaquando esso si esplichi con modalità non permesse dall’ordinamento o, ancor più, quando utilizzi notizie e immagini ottenute in spregio alla norma di legge.
In tema di esercizio del diritto di cronaca e reato di interferenza illecita nella vita privata, si segnala, inoltre, la sentenza della Cassazione penale, sez. V, 22 febbraio 2008 n. 17408, che ha stabilito il seguente principio: “Nonpossono farsi rientrare tra gli stampatie le copie di quotidiani o di giornali periodici, le fotografie ritraenti atteggiamenti della vita privata ottenute con una condotta costituente reato, mediante intrusione in luoghi di privata dimora con mezzi tecnici particolari, perché esse non attengono alla manifestazione del pensiero e non trasmettono idee. Poiché tali fotografie non rientrano nel concetto di stampa o di stampato, per esse nonvige il divieto di sequestro”. La sentenza suddetta richiama, altresì, al Codice deontologico sulla protezione dei dati nell’esercizio dell’attività giornalistica (art. 3 Allegato 1 d.lgs. 196/2003) che impone l’uso corretto delle tecniche invasive, a tutela del domicilio riconosciuto a livello costituzionale ed europeo.
Nel caso in esame, tuttavia, i cronisti erano stati erroneamente convinti che l’ufficiale di PG avesse ricevuto l’incarico di consentire loro di introdursi nello stabile, configurandosi, pertanto, un errore sulle premesse di fatto che portarono al loro comportamento.
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