In tema di diffamazione a mezzo stampa, il requisito della verità della notizia, necessario per il corretto esercizio del diritto di cronaca, è vulnerato anche dall’incompletezza della notizia medesima.
Il giornalista che intenda dar conto di una vicenda che implichi risvolti giudiziari “a distanza di tempo dall’epoca di acquisizione della notizia” è tenuto, pertanto, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, “a completare e aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative o qualunque altra disponibile”. Ciò perché ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di “sospetto”, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento e ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse.
Con sentenza n. 14062 del 3 aprile 2008, la V^ sezione della Cassazione penale rigetta il ricorso presentato da una giornalista (****) avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano che aveva ravvisato la diffamazione nella pubblicazione della notizia dell’arresto di un segretario nazionale di una associazione (D.L.), avvenuto molti anni prima, omettendo qualsiasi verifica circa l’esito giudiziale di quella vicenda, conclusasi poi con una sentenza di assoluzione coperta dal giudicato.
Nel ricorso la F.E. invocava la scriminante del diritto di cronaca sotto il profilo putativo, adducendo di avere riportato nel suo articolo il contenuto quasi integrale di un rapporto della Digos e osservando che il D.L. era stato effettivamente arrestato in passato. La ricorrente (****) richiamava, in tal modo, il principio giurisprudenziale che riconosce legittima la pubblicazione di una notizia, quando con essa ci si limiti a riferire e a commentare il contenuto di atti riguardanti attività investigativa o giurisdizionale in corso.
La Corte di Cassazione osserva, tuttavia, che nel caso in esame deve tenersi conto del fatto che la notizia pubblicata dal settimanale “(OMISSIS)” faceva riferimento all’arresto subito dal D.L., quale indagato per reati connessi all’appartenenza al gruppo terroristico denominato “Brigate Rosse”, avvenuto nel lontano 1982.
Ciò comporta che, nella valutazione della liceità o meno della pubblicazione, debba tenersi conto dell’ulteriore principio, anch’esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “il cronista, che intenda dar conto di una vicenda che implichi risvolti giudiziari accaduti molto tempo addietro, ha l’obbligo di ricostruire l’intero e non sempre prevedibile percorso processuale della vicenda, utilizzando tutte le possibili fonti informative”.
L’omissione di qualsiasi verifica sull’iter processuale, che si è concluso con la piena assoluzione del soggetto interessato dopo essere stato arrestato e accusato di gravi reati, comporta, quindi, l’inosservanza del requisito di verità della notizia, per cui non è invocabile l’esimente del diritto di cronaca.
Analogamente, la V^ sezione della Cassazione penale ha in passato affermato che non sussiste l’esimente del diritto di cronaca, sotto il profilo putativo, allorché sia impossibile per il giornalista “attualizzare” la verifica della notizia risalente nel tempo, in ragione dell’inaccessibilità delle nuove fonti informative coincidenti con gli organi di indagine penale, giacché tale inaccessibilità lungi dal comportare l’abdicazione del dovere di controllo in capo al giornalista, implica la “non pubblicazione della notizia incontrollabile, ovvero la precisazione che la verità del fatto non è stata ancora accertata nella sua sede naturale” (Cassazione penale, sez. V, 4 marzo 2005, n. 15986 in Ced Cassazione 2005, RV232131).
Ricorre, al contrario, la scriminante del diritto di cronaca quando l’esito finale di un processo avviene successivamente alla pubblicazione della notizia. In questo senso, la Cassazione civile ha più volte affermato che la verità putativa delle notizie pubblicate deve essere accertata alla stregua di quanto conosciuto o conoscibile dal giornalista alla data di pubblicazione dell’articolo e non certo all’esito finale del relativo giudizio penale intervenuto anni dopo (Cassazione civile, sez. III, 31 marzo 2006, n. 7506 in Resp. civ. e prev. 2006, 11 1887).
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Testo integrale della sentenza:
Corte di cassazione
Sezione V Penale
Sentenza 15 gennaio 2008 n. 14062
(dep. 3 aprile 2008)
…omissis…
Fatto e Diritto
Con sentenza in data 21 giugno 2007 la Corte d’Appello di Milano, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto F.E. e B.R. rispettivamente responsabili dei reati di diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo ex art. 57 c.p. per avere, la prima quale autrice di un articolo pubblicato sul settimanale (OMISSIS) e il secondo quale direttore responsabile dello stesso periodico, offeso la reputazione di D.L.N. e dell’associazione dei comitati di base della quale costui era segretario nazionale, falsamente affermando che il D.L. era stato arrestato nel 1992 quale componente della colonna sarda delle brigate rosse e che inoltre aveva partecipato a riunioni segrete dei sindacati autoorganizzati;
li ha perciò condannati alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore del D.L. e dell’associazione dei Cobas Sanità, costituitisi parti civili.
Hanno proposto separati ricorsi la F. ed il B., affidandoli rispettivamente a un solo motivo e a tre motivi.
La F., col suo unico motivo, invoca la scriminante del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo putativo, adducendo di avere riportato nel suo articolo pressochè integralmente il contenuto di un rapporto della Digos. Osserva che il D.L. era stato effettivamente arrestato per banda armata nel 1982, sicchè l’indicazione dell’anno 1992 non comportava falsità della notizia, ma soltanto un errore poco significativo; osserva che nell’articolo non si sosteneva che il summit cui il D.L. aveva partecipato fosse segreto.
Il B., col suo primo motivo, denuncia violazione del principio di correlazione fra accusa e condanna osservando che il capo d’imputazione faceva riferimento al D.L. quale soggetto passivo della diffamazione esclusivamente nella sua qualità di segretario dell’associazione dei Cobas, mentre nella sentenza è considerato quale soggetto passivo in proprio.
Col secondo motivo invoca sua volta la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.
Col terzo motivo denuncia omessa disamina dei motivi d’appello riguardanti gli interessi civili.
Le doglianze sollevate in ambedue i ricorsi sono infondate.
Per la sua logica priorità viene dapprima in considerazione la censura con la quale il B. denuncia violazione del principio di correlazione fra accusa e condanna, per essergli stato inizialmente contestato il reato di diffamazione in danno di ******* quale segretario dell’associazione dei comitati di base, mentre la sua responsabilità è stata poi affermata per l’offensività dello scritto nei confronti del D.L. quale persona fisica.
Al riguardo va ricordato che si ha violazione dell’art. 521 c.p.p. soltanto quando la condanna sia emessa per un “fatto diverso” da quello contestato nel capo d’imputazione, con ciò intendendosi la trasformazione radicale della fattispecie concreta nei suoi elementi essenziali; tanto non si riscontra nel caso di cui si tratta, in cui l’imputazione ha individuato in modo preciso i fatti diffamatori, accertati dal giudice come tali senza alcuna immutazione: cosicchè il legame di D.L.N. con l’associazione dei Cobas – pur esso opportunamente evidenziato nell’imputazione – non ha assunto la valenza di elemento essenziale del fatto-reato, ma è stato oggetto di valutazione ai fini dell’individuazione della portata offensiva dello scritto, anche sotto il profilo della legittimazione all’azione risarcitoria.
Le censure elevate dal B. col secondo motivo corrispondono sostanzialmente a quelle che informano l’unico motivo della F.. Con esse si invoca l’applicazione della scriminante del diritto di cronaca, almeno in via putativa, richiamando il principio giurisprudenziale che riconosce legittima la pubblicazione di una notizia, quando con essa ci si limiti a riferire e a commentare il contenuto di atti riguardanti attività investigativa o giurisdizionale in corso.
Si osserva in proposito che, fermo restando il principio suddetto, deve tenersi conto della circostanza per cui la notizia pubblicata nel caso specifico dal settimanale “(OMISSIS)” dava conto di un arresto subito dal D.L., quale indagato per reati connessi all’appartenenza al gruppo terroristico denominato “Brigate Rosse”, avvenuto nel lontano 1982 (sebbene nel servizio giornalistico l’epoca fosse erroneamente riferita al 1992). Ciò comporta che, nella valutazione della liceità o meno della pubblicazione, debba tenersi conto dell’ulteriore principio, anch’esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità, per cui “al giornalista che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari a distanza di tempo dall’epoca di acquisizione della notizia, incombe l’obbligo stringente, in ragione del naturale e niente affatto prevedibile percorso processuale della vicenda, di completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia nel momento diffusivo, utilizzando le pregresse fonti informative, o qualunque altra idonea disponibile. Sotto tal profilo, ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale, è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di ‘sospettò, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse” (così Cass. 6 aprile 1999, *******; v. anche Cass. 8 luglio 2004, ********* e altri; Cass. 4 marzo 2005, **********).
L’avere gli odierni imputati omesso qualsiasi verifica circa l’esito giudiziale dell’accusa mossa a suo tempo nei confronti del D.L. (esito consistito in una sentenza di assoluzione coperta dal giudicato) ha comportato l’inosservanza del requisito di verità della notizia, che rimane vulnerato anche dalla incompletezza della notizia medesima, quando gli elementi mancanti abbiano determinante rilievo per la reputazione del soggetto interessato: onde non è fondatamente invocabile, nel caso di specie, la scriminante del diritto di cronaca.
Quanto fin qui argomentato rende evidente l’irrilevanza di ogni questione connessa alle dichiarazioni rese dal Procuratore della Repubblica di Firenze in relazione ai fatti di cui si tratta.
Anche l’argomento col quale si insiste nel rilevare che la partecipazione del D.L. a riunioni dei sindacati autoorganizzati non è stata descritta come attività illecita non giova alla difesa dei ricorrenti. La Corte territoriale non ha mancato di motivare sul punto, osservando che il contesto nel quale la notizia è venuta a collocarsi, subito dopo il riferimento a riunioni riservate e nomi dell’eversione, ha suggerito un collegamento fra i due temi e l’accostamento del nome del D.L. – e dell’associazione di appartenenza – ad una serie di episodi allarmanti, fonte di lesione per la sua onorabilità. Siffatto giudizio del giudice di merito, sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità.
Da rigettare, infine, è anche il terzo motivo di ricorso dedotto dal B., col quale si denuncia carenza di motivazione in ordine alle statuizioni civili.
La Corte d’Appello, nell’affrontare l’argomento in risposta ai motivi di gravame dedotti dalla F., ha implicitamente dato confutazione anche alle censure mosse dal B., pur senza averne fatto espressa menzione nel testo della sentenza. E la motivazione addotta (avere i riferimenti lesivi a carico del D.L. coinvolto anche il sindacato di appartenenza, così da recare danno anche ad esso) è idonea a sorreggere esaurientemente la decisione, non richiedendosi a tal fine un’analitica disamina di tutte le argomentazione difensive sviluppate dalla parte.
Malgrado l’infondatezza dei ricorsi, la condanna penale non può tuttavia essere tenuta ferma; va infatti rilevata l’intervenuta prescrizione dei reati, per essere nel frattempo maturato il termine quinquennale, prorogato fino a un massimo di sette anni e sei mesi per gli atti interruttivi in base al disposto degli artt. 157 e 160 c.p. nel testo previgente, applicabile alla fattispecie L. 5 dicembre 2005, n. 251, ex art. 10, comma 3. In proposito occorre altresì tener presente l’efficacia sospensiva della prescrizione da riconoscersi al rinvio disposto all’udienza del 13 luglio 2006 per astensione degli avvocati, nonchè a quella del 15 febbraio 2007 per impedimento del difensore Avv. *********; entrambe le sospensioni operano fino ad un massimo di sessanta giorni ciascuna, secondo il disposto dell’art. 159 c.p., n. 3 nella sua attuale formulazione, qui applicabile per il principio tempus regit actum. Per la stessa ragione non può, invece, riconoscersi efficacia sospensiva al differimento disposto in primo grado all’udienza del 26 febbraio 2003, in assenza di una norma che all’epoca attribuisse tale effetto al rinvio su richiesta della parte civile.
Poichè la consumazione dei reati è cronologicamente collocata al novembre 1999, il termine prescrizionale ultimo è venuto a scadenza non più tardi del settembre 2007.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione del reato. Restano salve le statuizioni civili, attesa l’infondatezza dei ricorsi. Conseguentemente spetta alle parti civili la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 2.800,00 oltre agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.
Rigetta i ricorsi agli effetti civili e condanna i ricorrenti in solido alle spese sostenute dalle parti civili, liquidate in complessivi Euro 2.800,00, comprensivi di onorari difensivi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008.
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