Cassa integrazione e disoccupazione Coronavirus

Redazione 22/06/20
SCARICA IL NOSTRO EBOOK GRATUITO:

“La previdenza anti-Covid”

L’estensione della cassa integrazione

Già oggi Conte riunirà il Consiglio dei ministri per varare il decreto che estende la Cassa integrazione oltre le 14 settimane, per altre 4: “Abbiamo predisposto un decreto legge, che adotteremo oggi stesso in un Consiglio dei Ministri che si svolgerà a margine degli incontri odierni, grazie al quale le aziende e i lavoratori che hanno esaurito le prime 14 settimane di cassa integrazione potranno richiedere da subito le ulteriori 4 settimane approvate con il decreto ‘Rilancio’”, spiega il presidente del Consiglio. “Si tratta di un obiettivo qualificante della nostra azione di governo”, spiega ancora.

Questo, per quanto riguarda le misure più immediate. L’obiettivo, tuttavia, è ancora più ambizioso e arriva a immaginare un “superamento della cassa integrazione” che sarebbe sostituita da modelli di ammortizzatori sociali più semplici e veloci. A questo sta lavorando il governo, stando a quanto riferiscono fonti dell’esecutivo. Nel corso del suo confronto con i sindacati, il premier ha delineato inoltre il disegno di una nuova organizzazione che, spiega, poggia sui due pilastri dei “diritti e del lavoro”.

Rafforzare lo smart working

E se nel caso dell’estensione della Cassa integrazione la necessità è quella di porre un argine alla crisi, per il futuro si tratterà di fare di questa stessa crisi una opportunità di rilancio.

Lo smart working, ad esempio, potrebbe essere esteso rivedendo anche l’organizzazione degli orari: “Dovremo lavorare innanzitutto su misure volte a favorire la rimodulazione dell’orario di lavoro, anche in vista di un ricorso sempre più insistito allo smart working, che è destinato a trasformare tempi, spazi e relazioni di lavoro”, spiega Conte. Assieme a questo, la crisi sanitaria ed economica insegna che il sistema italiano, così come strutturato, non è in grado di garantire i lavoratori nei momenti d maggiori difficoltà.

In allegato un’ipotesi di tool per il calcolo della Cassa Integrazione, realizzato in collaborazione con Commercialista Telematico e il Prof. Enrico Larocca ( clicca qui: https://www.diritto.it/wp-content/uploads/Calcolo-CIGO-CIGS-3.xltx)

Con il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dei trattamenti a sostegno del reddito (Cassa integrazione ordinaria e Assegno di solidarietà dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale) previsti dal DL 18/20 (L. 27/20) per contrastare la crisi economica conseguente al diffondersi della pandemia da Covid19.

Quando verrà pagata la cassa integrazione? Parla il Presidente Inps

Di seguito una sintesi di alcuni delle principali novità che saranno ulteriormente dettagliati con specifiche circolari dell’Istituto in corso di adozione.

Riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria e all’assegno ordinario, la principale novità normativa consiste nella possibilità per le aziende di richiedere un ulteriore periodo non superiore a cinque settimane con la causale “COVID-19 nazionale”, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Questa tranche aggiuntiva rispetto a quella originariamente prevista dal DL 18/20 è, tuttavia, subordinata all’effettivo completamento della fruizione delle prime nove settimane di integrazione salariale.

Volume consigliato

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ – e-Book

Mai come in questo periodo il tema degli ammortizzatori sociali è stato così sentito dall’intero sistema produttivo. In occasione della pandemia Covid19 ed alle conseguenti chiusure degli esercizi commerciali e dei siti produttivi il ricorso agli ammortizzatori sociali ha coinvolto praticamente tutto il mondo del lavoro. Un vero stress-test dell’impianto disegnato dal D.lgs 148/15. Il decreto legislativo, inserito nella più ampia manovra passata alla storia come JobsAct, traendo esperienza dalla crisi del 2009 ha previsto al fianco degli ammortizzatori sociali “storici” (il sistema della cassa integrazione ordinaria e straordinaria) una copertura rispetto a settori, fino a quel momento, poco interessati alla gestione di temporanee crisi d’impresa. Le considerazioni che si possono fare a valle del dramma Coronavirus, ed alle conseguenze che lo stesso ha determinato nel mondo del lavoro ed al nuovo assetto che ne deriva degli ammortizzatori sociali, sono diverse. Partirei dal porre quattro questioni che ritengo primarie:1) ha senso disegnare tanti sistemi e procedure diverse per affrontare i medesimi problemi? Non sarebbe più corretto giungere ad un meccanismo unico per rispondere alle crisi d’impresa?2) in che rapporto si deve porre sistema di ammortizzatori conservativi con un meccanismo di politiche attive del lavoro che favorisca la mobilità e la ricollocazione della forza lavoro?3) se il beneficiario dell’ammortizzatore sociale è il lavoratore come inquadrare l’inadempienza contributiva del datore di lavoro? Quali le sue conseguenze?4) chi deve pagare il sistema di ammortizzatori sociali? Il mondo del lavoro o la fiscalità generale?Sono quesiti importantissimi quelli che ci lascia come eredità la crisi della pandemia del 2020. Per provare a fornire una complessiva, sia pure in termini generali, risposta ritengo che sia necessario partire dalla valutazione di quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato in questi mesi.Avere tanti strumenti differenti suddivisi per tipologia e dimensione d’impresa crea una difficoltà enorme di gestione del sistema obbligando sia gli operatori professionali (consulenti del lavoro) che la PA ad impiantare, conoscere e manutenere sistemi tecnologici differenti. La tecnologia in una situazione del genere diventa un amplificatore di burocrazia. Esattamente il contrario dell’approccio digitale ai problemi. Un sistema non si semplifica trasformando moduli cartacei in digitali, si semplifica utilizzando l’analisi digitale per un suo ripensamento. Quindi uno strumento “tagliato su misura” per ogni impresa non diventa sinonimo di strumento idoneo, al contrario crea una babele di procedure nella quale è difficile districarsi. A tutto ciò deve aggiungersi che il D.lgs 148 ha previsto la creazione di ammortizzatori sociali di comparto, i fondi bilaterali, creati dalle forze sociali di settore. Un simile impianto prevede un presupposto fondamentale. La chiarezza di chi sia rappresentativo di un settore e quale sia la contrattazione collettiva di effettivo riferimento. Senza di ciò il sistema di finanziamento di questi fondi rischia di entrare in quel complesso di dubbi interpretativi che ha sempre accompagnato gli istituti presenti nella cd. “parte obbligatoria” del CCNL alla stregua degli enti bilaterali, della sanità integrativa o della previdenza complementare. In definitiva se non si parte dalla vigenza erga omnes di talune disposizioni diventa impossibile pretendere la contribuzione e, conseguentemente in un sistema puramente assicurativo, la prestazione.Veniamo al punto successivo. In mancanza di contribuzione manca la prestazione. Questo è evidente in un impianto assicurativo classico ma il concetto è difficilmente traslabile in un meccanismo di sicurezza sociale in cui il contraente (datore di lavoro) ed il beneficiario (lavoratore) sono soggetti diversi. La prestazione consente di evitare il licenziamento del lavoratore ed il mantenimento del rapporto di lavoro sia pure in fase di temporanea sospensione. Si evita di generare disoccupazione involontaria. Pertanto, in ossequio all’art. 38 Cost., dovrebbe valere, per ogni tipologia di ammortizzatore, il principio dell’automaticità della prestazione fermo restando l’obbligo contributivo del datore di lavoro.   Altro tema importante è quello relativo alla funzione propria degli ammortizzatori sociali. Il nome stesso “ammortizzatore” evoca la funzione di quel meccanismo che serve ad evitare colpi improvvisi ed a superare dossi o avvallamenti stradali con il minor danno possibile. Sul punto il richiamato D.lgs 148/15 aveva ben introdotto meccanismi che impedissero l’attivazione degli strumenti per funzioni diverse (pensiamo al caso di cessazione dell’attività aziendale) promuovendo in tali circostanze meccanismi di presa in carico del lavoratore da parte dei servizi di ricollocazione con supporto della assicurazione sociale per l’impiego (naspi). Negli anni questi concetti sono stati un po’ lasciati in disparte dal sistema che ha preferito “tornare all’antico” accantonando la ricollocazione dei lavoratori, propria delle politiche attive del lavoro, e privilegiando il sostegno al mancato reddito riprendendo quindi temi di politiche passive del lavoro. Un meccanismo così impostato rende difficile ipotizzare riprese occupazionali visto anche il dichiarato e mai realizzato potenziamento tecnico/organizzativo dei centri per l’impiego ai quali l’avvento della figura dei “navigator” non ha fornito alcun beneficio concreto.Ultimo tema sollevato è quello relativo al finanziamento degli ammortizzatori sociali. La questione è molto ampia e delicata. Mi limito solo a segnalare che la risposta dipenderà dalla funzione che il sistema darà agli stessi. Se rimanessero nell’alveo di uno strumento temporaneo di “sicurezza aziendale” il loro costo non potrà che essere a carico delle imprese e dei lavoratori. Se invece si evolvesse a meccanismo di generale ed universale difesa dalla povertà (reddito di cittadinanza), ancorchè temporanea, del lavoratore potrebbe aprirsi un tema di riconsiderare come destinatario del costo non il mondo del lavoro ma l’intera collettività. In questo caso l’aggravio per la fiscalità generale sarebbe compensato dal minor onere per le imprese che potrebbe tradursi con maggior gettito salariale e quindi maggior introito fiscale.Tematiche ampie e strutturali. Sicuramente lo stress test Covid19 non passerà inosservato anche in tema di ammortizzatori sociali che saranno probabilmente ristrutturati. Come ogni crisi, anche questa, avrà come conseguenza elementi di miglioramento. L’economista Joseph Schumpeter insegnava che proprio dalla crisi, la cui etimologia greca fa riferimento al cambiamento, deriva ogni miglioramento sociale. Speriamo valga anche questa volta.Paolo Stern – presidente Nexumstp S.p.A.Paolo SternConsulente del Lavoro in Roma. Socio fondatore di Nexumstp Spa. Autore di numerose pubblicazioni in materia di lavoro e relatore a convegni e seminari. Professore a contratto presso università pubbliche e private.Sara Di NinnoDottore in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collaboratrice area normativa del lavoro presso Nexumstp Spa. Specializzata in Diritto del lavoro e Relazioni industriali, è dottore di ricerca in Diritto pubblico, comparato ed internazionale, con tema di ricerca in Diritto del lavoro internazionale, e docente in corsi di formazione in materia di disciplina del rapporto di lavoro.Massimiliano Matteucci Consulente del Lavoro in Roma, Socio Nexumstp spa. Laureato in Economia. Specializzato in normativa di Diritto del lavoro e previdenza sociale. Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto del lavoro dell’Università La Sapienza di Roma e preso l’Università Niccolò Cusano di Roma. Membro del Centro Studi dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro Roma, relatore a convegni e seminari. È articolista per la rivista TWOC dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma. Consulente Asseveratore Asseco.Lorenzo Sagulo Laureato in Economia e Gestione delle imprese all’Università degli Studi “Roma Tre”. Collabora con Nexumstp Spa nell’area consulenza del lavoro. È specializzato in normativa di Diritto del lavoro e relazioni industriali. 

Massimiliano Matteucci, Sara di Ninno, Lorenzo Sagulo, a cura di Paolo Stern | 2020 Maggioli Editore

20.89 €  17.76 €

Per la gestione della quota incrementale, è stato individuato un iter procedurale snello che, nel rispetto del dettato normativo, consente ai datori di lavoro la possibilità di accedere al trattamento (sia residuale che complessivo, fino a un massimo di quattordici settimane) attraverso l’invio anche di un’unica domanda.

Nelle linee guida in corso di adozione per la regolamentazione del “periodo fruito”, è previsto un flusso di comunicazioni che consente alle aziende di allegare files con valenza autocertificativa, sia in caso di richiesta di pagamento diretto che nelle ipotesi di anticipazione della prestazione e conseguente conguaglio contributivo.

Altra rilevante innovazione è quella inerente ai termini di trasmissione delle domande.

Il decreto legge n. 34/2020 introduce termini più stringenti per l’invio delle istanze con previsione di una penalizzazione nei casi in cui la domanda sia presentata oltre il termine stabilito.

Al fine di consentire alle aziende un più graduale adeguamento ai nuovi e più rigorosi termini di presentazione delle domande, è stata individuata una scadenza differita alla fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/20 (30 giugno 2020) per l’invio delle istanze da parte dei datori che hanno già presentato domanda di CIGO o assegno ordinario per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che iniziano all’interno del periodo tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e che debbano trasmettere una nuova domanda per completare la fruizione delle 9 settimane o per richiedere ulteriori settimane.

Qualora la domanda sia presentata dopo il termine indicato nella circolare, opera la penalizzazione prevista dalla norma con la conseguenza che l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Riguardo alla novella legislativa che prevede la possibilità di riconoscere alle aziende un’eventuale ulteriore tranche di durata massima di quattro settimane di trattamenti di Cigo e Assegno ordinario, da collocarsi esclusivamente all’interno del periodo 1° settembre 2020 – 31 ottobre 2020, in considerazione della tecnica legislativa utilizzata, che ne subordina la concessione all’adozione di uno o più decreti interministeriali, si fa rinvio a più dettagliate istruzioni, una volta realizzatesi le condizioni fissate dalla norma.

Ulteriori principali novità sono la concessione dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) ai beneficiari dell’assegno ordinario a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza da COVID-19, limitatamente a detta causale, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale. Il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare (ANF) troverà attuazione con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali ex art. 26 del D.Lgs. 148/15 e dal FIS a seguito della sospensione o riduzione dell’attività a seguito dell’emergenza da COVID-19, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.

Viene inserito un termine di invio da parte delle aziende delle informazioni necessarie per il pagamento da parte dell’INPS ai lavoratori sospesi per i quali è stato scelto il pagamento diretto, sia in caso di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga. In particolare, per queste domande che hanno richiesto sospensioni nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, e siano state già autorizzate, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, devono comunicare all’INPS i dati necessari con il modello SR41 entro l’8 giugno prossimo, quale termine ordinatorio. Chiaramente l’adempimento riguarda nel dettaglio il pagamento delle mensilità di marzo e di aprile, mentre per le sospensioni effettuate nel mese di maggio, le aziende avranno un tempo congruo appena i dati sono resi disponibili dagli applicativi delle buste paghe dei lavoratori.

Una ulteriore novità di rilievo prevista dal decreto consiste nella previsione che le ulteriori 5 (più 4) settimane di Cassa integrazione in deroga vengano autorizzate direttamente dall’INPS, a cui andrà presentata la domanda. I datori di lavoro, che dovranno chiedere l’autorizzazione delle prime 9 esclusivamente alle Regioni, potranno, a decorrere dal 18 giugno, chiedere le ulteriori settimane all’Istituto. Rimane la competenza dei rispettivi Fondi di solidarietà territoriale per la deroga afferente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Con il decreto Cura Italia l’esecutivo ha messo in campo oltre 11 miliardi di euro di ammortizzatori sociali e ha esteso la cassa integrazione in deroga a tutto il Paese. Da lunedì 30 marzo, spiega Conte, “i datori di lavoro possono fare domanda e il bonifico arriverà direttamente sull’Iban del lavoratore“. Una somma che, stando a quanto sottolineato dal presidente del Consiglio, dovrebbe arrivare in poco più di due settimane. Conte ha anche rimarcato che vuole che i tempi per i pagamenti dei sostegni economici siano dimezzati rispetto alle scadenze fissate: “Ho dato chiara indicazione a tutti gli uffici pubblici affinché si superino gli ordinari passaggi burocratici, si abbrevino al massimo i tempi normali”. E prosegue: “Per la Cassa integrazione ordinaria da ieri è già possibile, in tempi record, far pervenire le richieste. Le domande per i bonus e gli indennizzi saranno disponibili sul sito dell’Inps dal 31 marzo“. E rassicura le partite Iva: “Ai tanti autonomi, alle tante partite Iva dico con chiarezza e trasparenza: questo è solo l’inizio, stanno arrivando altre misure”.

Il presidente del Consiglio non ha nascosto la difficoltà della situazione: “Non vi ho garantito che riusciremo a fare miracoli economici. Ma vi chiedo di non dubitare che il Governo ce la sta mettendo tutta e sta premendo al massimo sull’acceleratore per sostenere con forza e rapidità operai, lavoratori autonomi e professionisti che ogni giorno rendono grande l’Italia. Lo Stato c’è“. Riconoscendo che molte persone non siano solo preoccupate per l’emergenza sanitaria, ma anche per le incertezze legate al proprio lavoro e alla propria situazione economica, Conte conclude: “Siamo nel pieno di una corsa a ostacoli per il nostro Paese. E quando per lavoratori e famiglie l’ostacolo si fa troppo alto, c’è lo Stato che li aiuta a superarlo. Tutti insieme dobbiamo lavorare per far rialzare l’Italia. Subito“.

Il decreto legge 18/2020, detto decreto Cura Italia di marzo, prevede tre linee di intervento in materia di ammortizzatori sociali  per le aziende in difficoltà a causa del Coronavirus (scarica file in allegato) :

1)  nuova cassa integrazione ordinaria ma conteggiata oltre i limiti di legge, anche per le aziende che stanno già utilizzando trattamenti di integrazione straordinari
2) fondo di integrazione salariale rafforzato per aziende con piu di 5 dipendenti , escluse dalla CIGO, anche per chi utilizza assegni di solidarietà
3) cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dalle misure precedenti , quindi senza limitazioni nel numero di dipendenti.

In tutti casi il periodo  massimo previsto è di nove settimane e le modalità di accesso sono semplificate.

Scarica il testo del nuovo decreto #CuraItalia (con pdf)

Volume consigliato

COVID-19: le novità sul lavoro

A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore

8.90 €  7.57 €

NUOVA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA  (art. 19)

  •  I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per l’emergenza COVID-19, possono presentare domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020  al mese di agosto 2020 per il personale in forza alla data del 23 febbraio 2020, anche privo del requisito dei 90 giorni di anzianità aziendale.
  •  Sono dispensati dall’osservanza del d.lgs 148/2015 per quanto riguarda le contribuzioni addizionali e il termine per la richiesta , fatta salva l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica.
  •  La domanda andrà presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA IN SOSTITUZIONE DELLA STRAORDINARIA  (Art 20)

  •   Le aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario  che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso.
  •  Non si applica il contributo addizionale previsto dall’art. 5 d.lgs 148/2015

FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE assegno ordinario  in sostituzione di trattamenti di assegni di solidarietà (Art 21)

  •  1 datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario  che sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso La concessione può riguardare anche i i lavoratori  dell’assegno a totale copertura dell’orario di lavoro.
  •  I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso  ai sensi dell’art 19  del decreto 18-2020,  non sono conteggiati ai fini dei limiti di legge.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (Art. 22)

  •  Le Regioni e Province autonome possono riconoscere per i datori di lavoro privati di tutti i settori non coperti dalle disposizioni di sostegno al reddito precedenti, tranne il lavoro domestico,  trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro previo accordo sindacale che può essere concluso anche in via telematica. L’accordo non è richiesto per le aziende  che occupano meno di 5 dipendenti.
  • Il trattamento può essere concesso solo con pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (art. 44 dlgs 148/2015)  a cui Regioni e provincie autonome  invieranno i decreti di concessione e le liste dei beneficiari .

Per tutte le misure è necessario attendere le istruzioni operative  INPS che chiariranno le modalità di richiesta. La semplificazione annunciata infatti non è totale richiede comunque comunicazioni telematiche senza contre che la formulazione degli articoli è in qualche punto contradditoria.

La stampa specializzata segnala ad esempio la difficoltà dei lavoratori che assunti successivamente alla data del 23 febbraio 2020, che risultano esclusi dalla norma

Inoltre  per la Cassa in deroga che interessa la maggior parte delle piccole imprese vanno attesi i  provvedimenti delle Giunte regionali.

Il Decreto Cura Italia ha introdotto diverse misure a sostegno dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese. Tra le misure, si prevedono anche tutele a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, mediante l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga.
L’Istituto sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai trattamenti previsti.
Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Chi può fare domanda

✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
✓ imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco;
✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
✓ imprese addette all’armamento ferroviario;
✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
✓ imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini;
✓ imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

Come fare domanda

o La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”.
o Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
o Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.
o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.
o Non si tiene conto dei seguenti limiti:
▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
▪ limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.
o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.
o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.
o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come si calcola la busta paga della Cassa Integrazione

Se un lavoratore a tempo pieno è in Cassa tutto il mese, l’indennità di CIGO che percepisce è pari al massimale corrispondente alla sua retribuzione globale.

Se invece un lavoratore è in Cassa Integrazione per un periodo ridotto, la retribuzione si calcola con questa formula:

STIPENDIO = RETRIBUZIONE MESE – (N° ORE NON LAVORATE x RETRIBUZIONE ORARIA) + (N° ORE DI CASSA x INDENNITÁ ORARIA DI CIGO)

RETRIBUZIONE MESE = retribuzione percepita abitualmente.

INDENNITA’  ORARIA DI CIG: si calcola dividendo il massimale mensile per un fattore ottenuto moltiplicando il numero di giorni lavorabili del mese (si contano i giorni dal lunedì al venerdì, comprese le festività) per 8 (che sono le ore lavorabili per ciascun giorno).

ESEMPIO di calcolo Indennità Oraria di CIGO:
a Luglio 2013 ci sono 23 gg. lavorabili x 8 h = 184 → indennità oraria CIGO = 876,69 : 184 = 4,76461 €.

Esempio pratico di calcolo CIGO

Per trovare il valore dell’integrazione in caso di CIGO/CIGS si procede con il seguente
calcolo:
Stipendio = retribuzione mese – (Numero di ore non lavorate x retribuzione oraria) + (Numero di ore di cassa x indennità oraria di Cigo/Cigs)
 
RETRIBUZIONE MESE = retribuzione percepita abitualmente.
 
INDENNITÀ ORARIA DI CIGO/CIGS: Si calcola dividendo l’indennità mensile al netto delle trattenute sociali (903,20 oppure 1085,57 €uro a secondo della retribuzione mensile di riferimento) per le ore lavorabili del mese (si contano i giorni dal lunedì al venerdì, includendo le ore relative alle festività cadenti in giornate normalmente lavorative).
 
ESEMPIO – Marzo 2013 = 21 gg. lavorabili x 8 = 168 ore
1° massimale indennità oraria CIGO/CIGS = 903,2:168=5,38 €
2° massimale indennità oraria CIGO/CIGS = 1.085,57:168=6,46 €
Le tabelle che seguono riportano i valori orari dell’indennità di cassa, di ogni singolo mese del 2013, al netto delle trattenute sociali.

Maggiore è la quantità di ore di sospensione, maggiore sarà la perdita.

Nel caso peggiore di Cassa Integrazione ordinaria a Zero Ore lavorate, il lordo finale corrisponderà al massimale dell’INPS sul quale si applica la trattenuta del 5,84%.

Aziende in CIGS

o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
o La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
o Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

ASSEGNO ORDINARIO

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.
Beneficiari ✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS): ▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti; ▪ i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell’assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell’attività. ✓ Per i Fondi di solidarietà di settore: ▪ lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

Le novità dell’istruttoria
Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:
o non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;
o non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;
o non si tiene conto dei seguenti limiti:
▪ limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
▪ limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
▪ limite di 1/3 delle ore lavorabili.
o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;
o non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
o il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Come fare domanda

o In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. o La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”. o Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria. o Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda. o Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti. o Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente al fondo di appartenenza e non all’INPS.

Modalità di accesso
o Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziate dal decreto, senza l’applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento
o Oltre all’ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Beneficiari
Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
o per un periodo non superiore a nove settimane; o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti; o sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi
o Datori di lavoro domestico. o Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà. o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

La prestazione
o Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). o Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti
o Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. o Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:
o le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
o il contributo addizionale;
o la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Come fare domanda
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:
o il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”;
o la lista dei beneficiari.
Modalità di pagamento
o Esclusivamente pagamento diretto.
o Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”.ù

E’ stata sottoscritta il 30 marzo una  convenzione  tra Governo, ABI  e sindacati che consentira l’anticipo della cassa integrazione da parte delle banche ai lavoratori sospesi a causa dell’emergenza coronavirus, senza attendere le procedure amministrative tra datori di lavoro e INPS.

L’accordo  firmato dalla  ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo dopo un confronto in videoconferenza con l’associazione bancaria e  CGIL CISL e UIL  regolamenta le modalita con cui le banche potranno riconoscere  l’anticipo ai beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dal decreto “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020.

Si tratta, ricordiamo,    di:

  • cassa integrazione ordinaria , che puo sostituire anche trattamenti già in corso, con una nuova causale COVID 19 nazionale,
  • assegni ordinari del Fondo di integrazione salariale,
  • Cassa integrazione in deroga per tutte le PMI e attività escluse  dalla Cassa ordinaria, senza limitazioni nel numero di   dipendenti.

La misura nelle regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna si cumula con quanto previsto dal decreto legge 9 2018.

Particolarmente importante ” l’inserimento nel testo del protocollo dell’esclusione di costi a carico dei lavoratori per l’ottenimento delle anticipazioni”,  ha spiegato la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan.

In una nota dell’ Abi  infatti si  invitano le banche associate , nell’applicare la Convenzione ” ad evitare costi per i lavoratori che beneficeranno dell’anticipazione in coerenza con le finalità e la valenza sociale dell’iniziativa”.

I primi assegni potranno partire anche prima delle festività pasquali ha affermato il ministero dello sviluppo economico Patuanelli

Abi ha concordato modalità semplificate per determinare l’importo  , che potrà arrivare  a 1400 euro per i  lavoratori a zero ore per 9 settimane di sospensione (assegno ovviamente riproporzionato se per periodi inferiori o se part-time).

La convenzione favorisce anche la gestione delle pratiche in “remoto”, così da limitare l’accesso in filiale alle esigenze indifferibili come previsto dall’accordo firmato di recente con i sindacati in materia di sicurezza sul  luogo di lavoro.

Infatti l‘Abi raccomanda  che i lavoratori interessati si rivolgano per telefono alla propria banca in modo che non sia necessario recarsi in banca per ricevere l’importo sul conto corrente.

Volume consigliato

COVID-19: le novità sul lavoro

A causa della comparsa di casi di trasmissione di COVID-19, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti per la gestione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria in atto e per il sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori ed alle imprese; in particolare, possiamo qui così riassumere i riferimenti normativi in materia di lavoro:- d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;- d.l. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.Nel presente ebook, verranno analizzate le singole misure, cercando di risolvere i principali interrogativi, attraverso domande e risposte.Rocchina StaianoDocente in Diritto della Previdenza e delle Assicurazioni Sociali, presso l’Università di Teramo; Avvocato giuslavorista; è membro del collegio dei probiviri della Cisl Regione Campania; Docente in vari Corsi di formazione; Docente-formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 3 marzo 2013; Formatore mediatore autorizzato dal Ministero della Giustizia. Valutatore del Fondoprofessioni. Autrice di numero pubblicazioni ed articoli in riviste anche telematiche, per le principali case editrici in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Rocchina Staiano | 2020 Maggioli Editore

8.90 €  7.57 €

Scarica il nostro dossier gratuito La tutela dei lavoratori ai tempi del Coronavirus

 La Cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dall’Inps e non più dalle Regioni. Non solo: l’Inps anticiperà subito il 40%. Anticipo che vale anche per gli altri due ammortizzatori sociali finanziati dal decreto Cura Italia (5 miliardi) e rifinanziati dal decreto Rilancio (15 miliardi): la Cassa integrazione ordinaria e l’assegno ordinario erogato dal Fis, il Fondo di integrazione salariale.

Le nuove regole però si applicano solo di qui in avanti: dall’entrata in vigore del decreto per la Cig in deroga e dal trentesimo giorno dell’entrata in vigore del decreto (cioè da metà giugno) per le altre Cig. Almeno così prevede la bozza del decreto Rilancio, all’esame del Consiglio dei ministri.

CIG IN DEROGA – Si tenta di togliere un tappo che aveva frenato non poco l’erogazione di questo specifico ammortizzatore sociale: solo un lavoratore su cinque – 122 mila su 640 mila – ha incassato i soldi sin qui. Anche se i richiedenti sarebbero molti di più: 1,3 milioni secondo i dati regionali elaborati dalla Uil.

L’accordo tra governo e Regioni  – accelerato nelle ultime ore – si è tradotto in un articolo (il 73 ter) del decreto Rilancio. Le aziende che devono ricorrere alla Cig in deroga – quelle piccole sotto i 5 dipendenti e molte anche grandi del commercio – dovranno fare la domanda direttamente all’Istituto di previdenza – entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell’attività – con l’elenco dei beneficiari e le ore di sospensione per ciascun lavoratore.

L’Inps autorizza le domande e anticipa subito il 40% delle ore autorizzate entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa. E il restante 60% (o il recupero di somme eventualmente non dovute) quando riceverà tutta la documentazione con le ore di Cassa effettivamente usufruite. Attenzione però: la novità si applica solo alle nuove domande inviate dall’entrata in vigore del decreto.

Questo significa che si configura un doppio binario per la Cig in deroga. Per le prime 9 settimane previste dal Cura Italia, si segue il vecchio iter: domande alle Regioni. Per le altre 9 settimane, prorogate dal nuovo decreto, c’è l’invio diretto a Inps col 40% di anticipo.

La fruizione di queste 9 ulteriori settimane è poi spezzatata: le prime 5 settimane sono utilizzabili solo da quei datori di lavoro ai quali sono state già riconosciute le prime 9 (non dovranno rifare la domanda). Le restanti 4 settimane da attivare tra il primo settembre e il 31 ottobre 2020.

Si legga anche:”Decreto rilancio”

Le novità del Decreto rilancio

Il decreto “Rilancio”, che viene pubblicato 50 anni esatti dall’approvazione dello Statuto dei Lavoratori, prevede novità per la cassa integrazione guadagni in deroga e per la richiesta del datore di lavoro del pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS. Le aziende, destinatarie degli ammortizzatori in deroga Covid – 19, che chiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 – ad eccezione dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, che potranno fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente) e le successive 4 settimane (per i periodi dal 1° settembre fino al 31 ottobre 2020) non devono più seguire le diversificate regolamentazioni regionali, ma presentare la domanda di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio. Quali nuove complessità di gestione si profilano all’orizzonte?

Dopo le polemiche per i fortissimi ritardi nel pagamento ai lavoratori della prima “tranche” (9 settimane) di ammortizzatori sociali Covid-19 causate, soprattutto per la cassa integrazione guadagni in deroga, da procedure lunghe e farraginose, il decreto “Rilancio” apporta modifiche sia all’iter autorizzativo.
Cassa integrazione guadagni in deroga. Pagamento diretto INPS
Il comma 1 dell’art. 71 del decreto legge “Rilancio”, introduce al decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito nella legge n. 27 del 24 aprile 2020) gli articoli 22 – ter, 22 quater e 22 quinquies.
L’art. 22 – quater al comma 1 prevede che i trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga per i periodi successivi alle prime 9 settimane (precedentemente riconosciuti dalle Regioni) siano autorizzati dall’Inps. In pratica, i datori di lavoro destinatari degli ammortizzatori in deroga, che richiedono le ulteriori 5 settimane di ammortizzatore sociale Covid – 19 (per i periodi di riduzione/sospensione di attività lavorativa fino al 31 agosto 2020 – ad eccezione del settore Turismo che potrà fruire di ulteriori 9 settimane consecutivamente), e le successive 4 settimane (per i periodi dal 01 settembre fino al 31 ottobre 2020) previste dalle modifiche apportate all’art. 22 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, non devono più seguire gli iter autorizzativi previsti dalle diversificate regolamentazioni regionali, ma presenteranno richiesta di concessione direttamente alla sede INPS competente per territorio.
L’Istituto provvederà comunque al monitoraggio dei limiti di spesa comunicando i dati al Ministero del Lavoro. Per la procedura di pagamento diretto, la domanda dovrà essere presentata dal datore di lavoro all’Inps entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità indicate dall’INPS.
La domanda dovrà contenere la lista dei beneficiari, le ore di riduzione/sospensione riguardanti ciascun lavoratore per l’intero periodo oggetto di domanda, oltre i dati necessari per il calcolo e l’erogazione di una anticipazione. L’INPS autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’INPS provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati. I datori di lavoro che non hanno ancora inviato i dati all’INPS per domande già autorizzate dalle amministrazioni competenti relativamente a periodi di sospensione tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 devono provvedere entro 20 giorni dall’entrata in vigore del Decreto.
L’articolato meccanismo di anticipazione/saldo appena descritto, pur rispondendo all’apprezzabile obiettivo di raggiungere il più velocemente possibile i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale mettendo loro a disposizione le provvidenze erogate dall’INPS, rischia di creare ad avviso di chi scrive ulteriori complessità di gestione. Si pensi ad esempio al caso in cui le ore di cassa integrazione guadagni in deroga richieste in sede di domanda da un datore di lavoro per l’intero periodo, su cui è stato calcolato da parte di INPS l’acconto del 40%, siano poi molto superiori rispetto alle ore effettivamente utilizzate dall’azienda nello stesso periodo. In fase di pianificazione iniziale le aziende prudenzialmente chiedono autorizzazione di ore di sospensione in numero maggiore rispetto a quelle che poi effettivamente consumeranno e che di volta in volta comunicheranno all’Istituto. Tale eventualità (non così remota considerando inoltre l’incerta fase economica in corso) obbligherà l’INPS, secondo quanto previsto dal comma 4 del nuovo art. 22 quater del decreto legge n. 18/2020, a recuperare nei confronti del datore di lavoro (con modalità ancora da definire) gli importi indebitamente anticipati. Il datore di lavoro si troverà nella situazione di dover, a sua volta recuperare, tali somme al lavoratore essendo quest’ultimo il soggetto che ha effettivamente ricevuto l’anticipazione INPS. Pur dovendo necessariamente attendere le note di prassi INPS relativamente al meccanismo di acconto/saldo della prestazione a sostegno del reddito, una situazione come quella descritta potrebbe creare ulteriori complessità di gestione.

Cassa in deroga in caso di aziende plurilocalizzate

Il Decreto “Rilancio” conferma che i datori di lavoro con unità produttive site in più regioni o province potranno richiedere il trattamento di cassa integrazione in deroga direttamente al Ministero del Lavoro. Uno specifico decreto dovrà stabilire però il numero di regioni o province autonome in cui sono localizzate le unità produttive, al di sopra del quale, l’ammortizzatore in deroga, dovrà essere richiesto e autorizzato dal Ministero di Via Veneto. Esclusivamente per tali aziende il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga potrà essere anticipato dal datore di lavoro. Tale previsione risulta dalla lettura del nuovo comma 6 bis dell’art. 22 del decreto legge 18 del 17 marzo 2020 introdotto dall’art. 70 del decreto legge “Rilancio”.
CIGO e assegno ordinario
Il nuovo art. 22 quinquies prevede poi che, anche le aziende destinatarie dei trattamenti ordinari di integrazione salariale e di assegno ordinario nell’ambito del fondo di integrazione salariale, nel caso in cui richiedano il pagamento diretto dell’INPS saranno tenute a rispettare la procedura precedentemente descritta per il caso della cassa in deroga e prevista dal comma 4 dell’art. 22 quater. Tale procedura riguarderà però solo le domande presentate all’INPS a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto “Rilancio”.
In caso di pagamento delle prestazioni con anticipo del datore di lavoro si registra invece la riduzione dei tempi a disposizione per la presentazione della domanda tramite i canali telematici INPS. Come già precedentemente anticipato, le domande potranno essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione/sospensione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid – 19.

I beneficiari potenziali complessivi di Cassa integrazione nelle diverse tipologie sono, al 25 maggio 2020, 7.946.992, per 1.107.734 domande di aziende. Queste domande sono prenotazioni di risorse, e non effettive domande di fruizione di cassa integrazione. Si tradurranno in effettive domande solo con invio del modello sr41 (se a pagamento diretto) o con denuncia in Uniemens (se a conguaglio) nel mese successivo a quello di sospensione, con il quale le aziende comunicano le effettive sospensioni e iban dei lavoratori (in caso di pagamento diretto). Ad oggi, su 1.107.734 domande, l’INPS ha ricevuto 1.001.056 sr41, e 706.620 sono stati già pagati per circa 2 milioni di lavoratori. Dei relativi benefici potenziali, 4.119.904 sono già stati anticipati dalle aziende con conguaglio INPS.

Tabella 1

Tabella 1

Scendendo nel dettaglio, le domande di Cassa integrazione ordinaria pervenute dalle aziende, come da tabella 2, sono 406.085. Di queste 170.498 risultano essere con pagamento a conguaglio e 235.587 con pagamento diretto; a oggi ne sono state autorizzate 384.227.

Per quanto riguarda le domande di Assegno ordinario, quelle inviate ai Fondi sono 170.831 per un totale di 2.513.714 potenziali beneficiari. Di queste domande, 1.239.371 risultano essere con pagamento a conguaglio già pagate, e 1.274.343, potenzialmente, con pagamento diretto.

Tabella 2

Tabella 2

Le domande di Cassa integrazione in deroga, determinate dalle singole regioni e inviate all’INPS per autorizzazione al pagamento, sono circa 530.818 per 1.385.809 lavoratori.
Come da tabella 3, di queste 468.843 sono state autorizzate da INPS. In media sono state autorizzate l’84% delle domande.

Tabella 3, cassa integrazione in deroga, 25 maggio

Tabella 3

(NB I dati presenti nella tabella potrebbero riportare un disallineamento rispetto all’effettivo numero inviato dalle regioni, a causa del possibile passaggio in procedura, non sempre contestuale alla ricezione dei decreti).

I prossimi mesi arriveranno grosse novità per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato: la busta paga di Giugno e Luglio 2020 conterrà belle sorprese per milioni di italiani. Di cosa si tratta? Stiamo parlando del taglio al cuneo fiscale sugli stipendi di lavoratori e lavoratrici. Si ricorda, al tal proposito, che il Decreto n. 3/2020 ha previsto una nuova misura a beneficio dei contribuenti della “classe media” per mezzo della completa riscrittura del bonus IRPEF (l’attuale “bonus 80 euro” per intenderci). Come? Mediante un aumento dell’importo riconosciuto direttamente ogni mese in busta paga a partire dal 1° luglio 2020.

Il bonus non sarà più di 80 euro bensì di 100 euro, quindi 20 euro netti in più ogni mese per 6 mesi. Complessivamente ciascun dipendente del settore privato – qualora soddisfi le condizioni reddituali che specificheremo di seguito – riceverà 600 euro da luglio fino a fine anno.

La modifica è strutturale, nel senso che anche dal 2021, e per i periodi d’imposta futuri, il credito IRPEF sarà sempre di 100 euro mensili, portando quindi il bonus dal 960 euro a 1.200 euro annui (240 euro in più all’anno).

Ma le sorprese non sono finite qui: chi nel mese di marzo 2020 ha continuato a lavorare nonostante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, il governo ha introdotto un incentivo di tipo economico pari a 100 euro. L’importo va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese e bisogna anche qui rispettare dei limiti economici che indicheremo di seguito.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia esattamente in busta paga da giugno e da luglio 2020.

Riduzione cuneo fiscale: come funziona dal 1° luglio

Il Bonus 80 euro che abbiamo imparato a conoscere durante tutti questi anni cambierà pelle. Dal 1° luglio 2020, scatterà il nuovo meccanismo di erogazione. In pratica, il credito IRPEF sarà di 100 euro – anziché 80 euro – per tutti coloro che sono titolari di redditi fino a 40.000 euro, con importi e modalità di erogazione differenziati.

Nello specifico:

  • per i redditi fino a 28.000 euro (in precedenza era fino a 24.600 euro), il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 100 euro al mese.
  • per i redditi da 28.001 euro, e fino al limite di 35.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo pari a 80 euro al mese;
  • per i redditi da 35.001 euro, e fino al limite di 40.000 euro, il bonus cuneo fiscale sarà riconosciuto direttamente in busta paga, per un importo compresa tra 80 euro e 0 euro (si segue il meccanismo di decalage).

Riduzione cuneo fiscale: nuova detrazione fiscale

Per i redditi dai 28.000 euro e fino a 40.000 euro, però, il bonus derivante dal taglio al cuneo fiscale non sarà riconosciuto come credito Irpef in busta paga, ma nella forma di detrazione fiscale. La nuova agevolazione fiscale, in particolare, sarà pari a:

  • 480 euro, aumentato del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
  • 480 eurose il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro. In tal caso, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Premio 100 euro: a chi spetta e quando

Oltre al nuovo credito IRPEF, il Governo ha introdotto un Bonus 100 euro – da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese di marzo – che verrà corrisposto in busta paga “una tantum” a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Il premio è destinato a chi si è recato a lavorare in azienda durante la fase di emergenza Coronavirus.

Dunque, per i lavoratori che non abbiano ancora ricevuto il predetto premio nel mese di aprile o maggio, potranno con ogni probabilità usufruirne nel mese di giugno 2020. Ne hanno diritto esclusivamente i lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1, del Dpr. n. 917/1986 (Tuir), che possiedono un reddito complessivo dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro. Ai fini della verifica del rispetto del limite di 40.000 euro, bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva.

Inoltre, il lavoratore non è tenuto a effettuare alcuna richiesta specifica, in quanto il premio verrà riconosciuto in maniera automatica dal sostituto d’imposta, ossia dal datore di lavoro. Dunque, il meccanismo prevede che il datore di lavoro effettui:

  • il conteggio delle giornate lavorate dal dipendente in rapporto a quelle lavorabili;
  • il calcolo dell’importo del premio;
  • l’erogazione del premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
  • la compensazione di quanto anticipato mediante mod. F24.

Per quanto riguarda i lavoratori part-time, premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto, indipendentemente se in full time o part time.

Pertanto, l’unica metrica che rileva per quanto riguarda il calcolo del premio è l’effettiva presenza del lavoratore presso la sede di lavoro, indipendentemente se in quella singola giornata abbia lavorato 4 ore anziché 8 ore. Basta la presenza anche di una sola ora per maturare il singolo rateo della giornata in relazione al premio spettante.

Quindi, anche qualora il lavoratore abbia un contratto part-time, ai fini del calcolo del quantum erogabile, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili.

Particolare è il caso del lavoratore che ha più lavori part-time. Come deve comportarsi in tal caso? A chi deve chiedere il premio il lavoratore?

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate lascia facoltà al lavoratore di individuare a quale sostituto d’imposta chiedere il premio di 100 euro. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.

Allegato

100342-1.pdf 1.07MB

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento