Cassa integrazione e misure straordinarie per il coronavirus

Giovanni Ronzo 30/03/20
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Il decreto “cura italia” ( DL 18/2020) molto discusso in questi giorni; oltre a trattare il tema del sostegno economico per i lavoratori autonomi si è occupato anche degli aiuti economici alle famiglie e ai lavoratori dipendenti che bruscamente si sono vista interrotta la loro attività lavorativa per via del contenimento del contagio.

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Per questi ultimi il DL 18/2020  ha previsto 3 tipologie di ammortizzatori sociali:
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA: ammessa anche per le aziende che si trovano in CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria)

ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE: per le aziende con più di 5 dipendenti  escluse dalla CIGO e dagli assegni di solidarietà

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CID): per aziende anche con 1 solo dipendente che non rientra nelle misure precedenti.

Il periodo massimo previsto decreto è di 9 settimane e tramite INPS è prevista la possibilità di inoltrare la domanda di accesso a tali misure in via telematica. La domanda è riconosciuta per tutte le imprese industriali ed’è anche retroattiva in quanto si  applica al periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 per un massimo di 9 settimane.

Come anticipato, la domanda si presenta telematicamente sul portare dell’INPS da parte delle aziende per i lavoratori che ne possono usufruire.

Il termine per la presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ai fini del contenimento del contagio.L’accesso a queste misure è inoltre consentito al lavoratore che ha già presentato altre domande di cassa integrazione o ha in corso un’autorizzazione con un’altra causale, in quanto questa cassa integrazione  prevista dal decreto in esame sostitiusce ogni precedente domanda non ancora perfezionata.

Trattandosi di misure emanate in uno stato di emergenza del nostro paese è stata prevista una procedura più rapida rispetto alla normale cassa integrazione.
si prevede infatti che:

1) non è dovuto il pagamento dei contributi addizionali.

2)si deroga al:

– il limite di 52 settimane nel biennio corrente.

-limite di 24 mesi (30 l’edilizia e lapideo).

– 1/3 delle ore lavorabili.

3)non è richiesta inoltre l’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente in data 23 febbraio 2020.

AZIENDE IN CIGS

Per le imprese che in data 23/03/20 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale si prevede la possibilità di sospendere il programma CIGS e accedere alla CIGO. A tal fine si richiede che tali imprese debbano rientrare tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. Le aziende che invece, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle ingrazioni salariali ordinarie possono richiedere la cassa integrazione in deroga.

Il pagamento per il lavoratore posto in CIGS viene effettuato in 2 modalita’:

-Conguaglio all’azienda che anticipa per conto dell’INPS l’indennità che successivamente conguaglierà le somme erogate dal datore di lavoro con i contributi da versare.

-Pagamento diretto dellINPS, in questo caso l’azienda deve presentare un prospetto contente i dati previsti per la liquidazione delle spettanze e il codice IBAN del lavoratore per liquidare l’indennità tramite bonifico bancario o postale.

l’indennità di CIGS spetta nella misura dell’80% della retribuzione LORDA calcolata sulla base delle ore di prestazione previste dal contratto e comunque non superiori alle 40 ore settimanali.

IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA SI PREVEDE INOLTRE:

– L’assegno per nucleo familiare: che viene corrisposto per i periodi autorizzati di CIGS

-cessione del quinto: Durante la CIGS è prevista l’impossibilità di  effettuare la trattenuta sulle integrazioni salariali erogate dall’INPS che andranno quindi interamente corrisposte ai lavoratori.

donazioni del sangue: il trattamento è a carico dell’INPS

richiesta e maturazioni ferie: Durante la cassa integrazione straordinaria a zero ore il lavoratore non matura nessun giorno di ferie mentre se è in CIGS matura le ferie solo in base ai giorni effettivamente lavorati a regime.

festività: le festività che ricadono nel periodo di CIGS non sono integrabili ai lavoratori con orario ridotto e sono a carico del datore di lavoro. Per i lavoratori sospesi e retribuiti con paga oraria le festività del 25 aprile, 1 maggio, e 2 giugno, sono a carico del datore di lavoro.

malattia: il lavoratore che si ammala durante la CIGS spetta il trattamento CIG in sostituzione dell’indennità di malattia.

scatti di anzianità: che continuano a maturare regolarmente.

-contributi figurativi: i periodi trascorsi in CIGS sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione

-tredicesima: per la cassa integrazione a zero ore i ratei sono a carico dell’INPS mentre la CIGS è a carico del datore di lavoro per le quote corrispondenti alle ore di lavoro effettuate.

Queste sono alcune misure (insieme al voucher baby sitter, indennità di 600 euro per liberi professionisti) con cui l’esecutivo mira a sostenere i lavoratori dei settori non considerati “essenziali” nel ciclo economico del nostro paese, costretti pertanto a non lavorare ai fini del contenimento dell’epidemia.

Si legga anche:”Cassa integrazione e disoccupazione Coronavirus: le istruzioni INPS”

Giovanni Ronzo

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