La Cassazione, con la sentenza n. 15394 del 13 luglio 2011, ha stabilito che l’organizzazione di tornei sportivi, in quanto basata sulla competizione sportiva, rientra fra le attività sportive agonistiche. Come tale, pertanto, deve essere soggetta ai relativi controlli medici, l’omissione dei quali dà luogo a responsabilità sia civile che penale nei confronti dei partecipanti che eventualmente riportino danni alla salute.
Il caso ha riguardato una domanda risarcitoria proposta dalla moglie di un calciatore dilettante di trent’anni, morto nello spogliatoio a causa di un infarto durante una partita di calcio.
Il responsabile locale dell’Acsi e il presidente della squadra erano già stati condannati in sede penale per omicidio colposo, dal momento che avevano omesso di effettuare la visita medica che comprendeva l’elettrocardiogramma sotto sforzo, e che avrebbe rilevato la presenza della patologia cardiaca di cui soffriva la vittima.
La Cassazione civile, partendo da questo presupposto, ed in considerazione del fatto che gli organizzatori del torneo non avevano neanche richiesto al giocatore la produzione di una adeguata certificazione medica, hanno condannato l’Acsi a risarcire il danno.
I giudici di legittimità hanno precisato che «gli enti sportivi sono tenuti a tutelare la salute degli atleti anche attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica. Non può non ritenersi agonistico un torneo sportivo fondato sulla gara e sulla competizione tra i partecipanti, come il torneo di calcio in questione, tale da implicare un maggior impegno psicofisico ai fini del prevalere di una squadra sull’altra».
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