A stabilirlo è una recente sentenza della Corte di legittimità (n. 46976 del 20 dicembre 2011), con cui si è, da un lato, ribadita l’importanza del principio di ragionevole durata del processo, dall’altro si è sottolineata l’esigenza di armonizzare il suddetto principio con il disposto dell’art. 13 della Costituzione, ai sensi del quale il sacrificio della libertà personale è consentito solo per atto motivato dell’autorità giudiziaria e solo nei casi e modi previsti dalla legge.
Nel caso specifico c’era una carenza di motivazione dovuta al fatto che il processo era meramente indiziario: pertanto anche un eventuale giudizio di rinvio non avrebbe potuto colmare la situazione di vuoto probatorio accertata dalla Cassazione.
I giudici di legittimità hanno precisato che l’art. 620 del codice di procedura penale (annullamento senza rinvio) si applica anche alle misure cautelari, provvedimenti che, per loro natura, colpiscono la libertà dell’indagato, e che pertanto devono essere espressamente motivati, in base al citato articolo 13 della Costituzione.
Un provvedimento cautelare che si presenti totalmente carente dal punto di vista della motivazione legittima l’annullamento dello stesso senza rinvio.
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