Cassazione: chi tampona si presume non rispetti la distanza di sicurezza

La repentina immissione nel flusso della circolazione deve essere provata da chi la eccepisce.

Chi si mette alla guida di una autovettura deve, in ogni caso, assicurarsi di poter fermare tempestivamente il veicolo, evitando collisioni con il veicolo che precede, in mancanza, per colui che tampona, si presume l’inosservanza della distanza di sicurezza.

Non trova applicazione, quindi, la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054, II co., c.c. (concorso di colpa) salvo che, chi tampona, non riesca a fornire la prova che la collisione è avvenuta per cause in tutto o in parte a lui non imputabili.

Nel caso in cui il tamponamento sia avvenuto a seguito dell’improvvisa immissione sulla corsia di marcia di un veicolo, tale da rappresentare un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale, occorre comunque valutare comparativamente la condotta di guida di entrambi i conducenti, di talché l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza vige in relazione alla normale marcia dei veicoli sulla medesima corsia di marcia e non in caso di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli, rappresentati dall’improvvisa immissione di un veicolo nel flusso stradale.

In tali casi, tuttavia, spetta al conducente del veicolo tamponante dimostrare la sussistenza dell’anzidetta situazione, idonea ad escludere la presunzione di colpa dell’art. 149 C.d.S. e, conseguentemente, ritenere sussistente quanto meno un concorso di colpa nella verificazione del sinistro da parte di entrambi i conducenti dei veicoli antagonisti.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20916, pubblicata in data 17.10.2016, che ha rigettato il ricorso proposto dal conducente dell’autovettura coinvolta nel tamponamento di un veicolo che lo precedeva.

La vicenda giudiziaria è iniziata con la citazione in giudizio del proprietario dell’autovettura, condotta nell’occasione da una terza persona, nonché della compagnia di assicurazioni responsabile per la R.C.A., convenute in giudizio dal conducente della vettura che, procedendo lungo la propria corsia di marcia, si vedeva la strada sbarrata da un’altra autovettura che con una “repentina manovra di immissione lungo la corsia di marcia normale dell’autostrada A29 (Trapani-Palermo), provenendo dalla corsia di emergenza”, rendendo inevitabile l’impatto e i conseguenti danni materiali, di cui chiedeva il risarcimento.

Sulla opposizione dei convenuti che, invece, deducevano la mancanza di responsabilità per avere l’autovettura dell’attore tamponato quella che la precedeva, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio cinematica, sia in primo che in secondo grado la domanda veniva rigettata, atteso che “con i riscontri oggettivi desumibili sia dalle caratteristiche dei danni riportati dai mezzi e dalla posizione post urto […] sia dall’assenza di tracce di frenata oltre che dalla perfetta visibilità […] esistente al momento del sinistro in loco”, doveva ritenersi che l’autovettura dell’attore, che viaggiava dietro quella del convenuto, l’avrebbe tamponata, circostanza che esclude l’applicabilità dell’art. 2054, comma secondo, cod. civ., e induce a ravvisare l’esclusiva responsabilità del conducente della vettura che proseguiva da tergo.

Sul ricorso per cassazione con il quale, tra l’altro, il soccombente denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 1306, 2054 comma 2, 2909 cod. civ, nonché degli art. 140, 141, 145, 149 e 154 C.d.S. e degli artt. 652 e 654 c.p.p., la III sezione civile della Suprema Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese di giudizio, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Premette la Corte come ingiustificate si dimostrano le critiche alla consulenza tecnica d’ufficio e al verbale della Polizia Stradale, intervenuta sul luogo del sinistro.

Prosegue affermando come la Corte di merito ha accertato che, al momento dell’urto, le autovetture si trovavano una dietro l’altra e che il sinistro è avvenuto perché l’autovettura che sopraggiungeva da tergo ha tamponato quella che la precedeva. E’ pur vero che, non è stato escluso come l’autovettura che precedeva si sarebbe immessa nella corsia di marcia provenendo da quella di emergenza ma che, tuttavia, non è stato accertato che l’immissione sia avvenuta contestualmente al sopraggiungere dell’autovettura investitrice, circostanza che avrebbe potuto escludere l’esclusiva responsabilità del conducente l’autovettura tamponante.

A tal proposito, la Corte ricorda la propria giurisprudenza per cui: “il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui l’avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione “de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza. Ne consegue che, esclusa l’applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054, secondo comma, cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (così, da ultimo, Cass., 18 marzo 2014, n. 6193)”.

Che risulta altrettanto vero come: “la presunzione de facto di mancato rispetto della distanza di sicurezza viene meno nel caso del tamponamento in danno di un veicolo che costituisca un ostacolo imprevedibile e anomalo al normale andamento della circolazione stradale (vedi Cass., 19 dicembre 2006, n. 27134) e che anche nelle ipotesi di collisione da tergo deve essere valutata in modo comparativo la condotta di entrambi i conducenti, con la conseguenza che l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza deve essere calcolato in previsione della normale marcia dei veicoli e non di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli (così Cass., 21 agosto 1992, n. 9727), quale potrebbe essere l’immissione improvvisa di un veicolo nel percorso di quello sopraggiungente, ovvero il ritorno imprevedibile in carreggiata di un veicolo fuoriuscito dalla sede stradale” ma che, tuttavia, “spetta al conducente del veicolo che si trova a marciare dietro quello che viene investito dare la prova della sussistenza di situazioni quali quelle suddette, idonee ad escludere la presunzione di colpa dell’art. 149 C.d.S. ed a comportare quanto meno un concorso di colpa nella causazione del sinistro da parte dei soggetti in esso coinvolti”.

Sentenza collegata

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Avv. Accoti Paolo

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