Lucia Nacciarone
A deciderlo è stata un recente sentenza (n. 2956 del 24 gennaio 2012) che ha annullato con rinvio la decisione di merito con cui invece era stata dichiarata l’assoluzione dal suddetto reato sulla base del fatto che l’ENEL è ente divenuto di natura privatistica.
Secondo i giudici di merito per la configurabilità del reato ex art. 483 del codice penale (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) è necessario che il soggetto renda dichiarazioni false all’indirizzo di un dipendente pubblico, e giacchè l’ENEL non ha più questa caratteristica il fatto illecito non sussiste.
Nel caso di specie due utenti, nella richiesta di fornitura di energia elettrica, avevano dichiarato che l’energia sarebbe stata utilizzata per l’alimentazione di immobili: ma la realtà era che tali immobili erano stati realizzati abusivamente.
Nonostante l’assoluzione in primo grado, la Cassazione è stata di diverso avviso, precisando che è configurabile la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico nella condotta di chi «in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell’ENEL, attesta contrariamente al vero, che l’immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l’ottenimento dell’energia elettrica».
Circa la definizione di pubblico ufficiale, che era stata posta a fondamento dell’esclusione da responsabilità degli utenti, data la sopravvenuta natura privatistica dell’ENEL, i giudici di legittimità hanno invece precisato che non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione.
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