Lucia Nacciarone
A deciderlo è la Cassazione con la sentenza n. 23148 del 31 ottobre 2014, della terza sezione civile, che ha respinto il ricorso incidentale proposto dal Comune ove era avvenuto l’incidente e dalla compagnia assicuratrice.
I ricorrenti sostenevano che, nel calcolare in sede di merito il risarcimento in favore dei parenti della vittima, non fosse stato tenuto conto del fatto che il ragazzo, al momento del sinistro, non indossasse il casco e, consapevolmente, fosse salito a bordo di una moto guidata da un conducente privo di patente.
Per contro invece i familiari lamentavano l’esiguità del risarcimento accordato in seguito alla riforma della sentenza della Corte d’appello; costoro, invero, avevano citato in giudizio sia il conducente della moto, che l’automobilista con cui avvenne l’impatto mortale, che l’assicurazione di quest’ultimo ed il Comune, chiedendo che venissero condannati in solido al risarcimento dei danni.
Sul mancato utilizzo del casco, era stato rilevato (dalla CTU) che «non era possibile stabilire se l’uso del casco regolamentare avrebbe potuto evitare il decesso del giovane e che, dove l’indagine sul concorso di colpa della vittima non porti a risultati certi, come è accaduto nella fattispecie, l’esito non può che ridondare a danno del debitore danneggiante».
Concludono, quindi, i giudici di legittimità: «in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’articolo 1227 c.c., la prova che il creditore –danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. La correttezza del primo assunto della Corte circa le conseguenze della prova insufficiente del concorso colposo della vittima, rende privo di interesse il profilo relativo all’esistenza dell’obbligo di indossare il casco: essendo indimostrata l’efficienza causale, rispetto al decesso, dell’omesso impiego della protezione, risulta, infatti, del tutto irrilevante l’indagine sulla violazione del relativo obbligo da parte del trasportato».
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