Cassazione, il condomino non può scavare nel sottosuolo

Redazione 11/04/16

La questione di cui si è occupata la Corte di Cassazione con la decisione n. 6154/16, depositata il 30 marzo attiene alla possibilità del condomino di utilizzare il sottosuolo (mediante lavori di scavi) senza alcuna preventiva autorizzazione da parte del condominio.

Nel caso di specie, il condominio agiva in giudizio per chiedere la cessazione dello spoglio e la conseguente reintegra nel possesso sul presupposto che il regolamento di condominio (opponibile alle parti in quanto richiamato negli atti di compravendita) prevedeva letteralmente: «costituiscono proprietà comune… il terreno sul quale sorgono gli edifici, le loro fondazioni, strutture portanti…».

Sicché, il suolo sul quale era stato eseguito lo scavo veniva considerato dalla Corte d’Appello di natura condominiale proprio in forza delle citate disposizioni del regolamento di condominio.

Proposto gravame, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso. In particolare, la Suprema Corte ha ribadito che ai sensi dell’art. 1117 c.c. (che fornisce come è noto un elenco non esaustivo delle parti comuni) il sottosuolo, da intendersi quale zona esistente in profondità al di sotto dell’area superficiaria che è alla base dell’edificio, va considerato di proprietà condominiale.

Pertanto, la condotta del condomino che senza il consenso degli altri partecipanti proceda a scavi in profondità nel sottosuolo acquisendone la proprietà non può essere consentita poiché, così facendo, si finirebbe con «l’attrarre la cosa comune nell’ambito della disponibilità esclusiva di quello».

In conclusione, il condomino che ha utilizzato il suolo considerandolo alla stregua di un bene in esclusiva proprietà è stato sanzionato.

 

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