Il diritto al risarcimento del danno da sinistro stradale si prescrive dopo cinque anni anche in difetto di querela: Cassazione Civile sezione III 2 agosto 2016 n. 16037. Tuttavia il giudice civile deve accertare, incidenter tantum, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi.
Il caso.
Un trasportato conveniva in giudizio il proprietario/conducente ed assicuratrice dell’autovettura a bordo della quale era trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito della fuoriuscita di strada e del ribaltamento del veicolo. Tribunale e Corte di appello respingevano la domanda ritenendola prescritta per decorso del termine biennale. Il trasportato ricorreva in Cassazione.
La decisione.
Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite n. 27337 del 2008, è ormai ius receptum che qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, ancorché per difetto di querela, all’azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell’art. 2947, III comma, c.c., l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato, decorrente dalla data del fatto, purché il giudice civile accerti, incidenter tantum, con gli strumenti probatori ed i criteri propri del relativo processo, l’esistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, sia soggettivi che oggettivi. Positivamente accertata l’esistenza del reato di lesioni colpose, deve trovare applicazione il termine di prescrizione quinquennale (art. 157 c.p.) ex art. 2947, terzo comma, c.c.
Per completezza, dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (27337/2008) ricordata dalla III Sezione nella sentenza in commento, vi sono stati ulteriori conferme del termine di prescrizione quinquennale, emesse con pronune della III Sezione dell’ 1 aprile 2014 n. 7526 e del 25 novembre 2014 n. 24988.
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