Il trasportato non deve dimostrare la colpa del vettore: Cassazione Civile sezione III 2 agosto 2016 n. 16037. La mera possibilità che l’evento dannoso possa essere stato cagionato da una serie di altre circostanze (rispetto al solo ipotizzato “improvviso colpo di sonno”), da provarsi ad onere del trasportato, è ipotesi antigiuridica.
Il caso.
Un trasportato conveniva in giudizio proprietario, conducente ed assicuratrice dell’autovettura a bordo della quale era trasportato, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni riportati a seguito della fuoriuscita di strada e del ribaltamento del veicolo. Tribunale e Corte di appello respingevano la domanda, ritenendo che il trasportato non avesse dimostrato la inesistenza di altre cause dell’incidente, rispetto all’ipotizzato colpo di sonno del vettore. Il trasprtato ricorreva (ovviamente) in Cassazione.
La decisione.
Il trasportato deve dimostrare il fatto sorico, giammai la responsabilità del vettore. Il principio tanto vetusto, quanto incompreso dagli interpreti, risale al 1998, quando la III Sezione della Cassazione Civile, con sentenza mai sufficientemente nota del 26 ottobre 1998 n. 10629, pose fine alla inutile distinzione, in termini di prova, tra trasporto gratuito e trasporto oneroso riportata nei vecchi manuali di diritto privato. Prima del 26 ottobre 1998, si distingueva tra trasporto a titolo gratuito (ovvero amichevole, ovvero di cortesia, ovvero extracontrattuale), con quello a titolo oneroso (ovvero contrattuale): nel primo, l’onere della prova incombeva sul trasportato ex art. 2043 cc, nel secondo la prova incombeva sul vettore, ai sensi dell’art. 1681 c.c., in forza del titolo di viaggio (biglietto).
Sulla scia di quella sentenza, la III Sezione ribadisce nella sentenza in commento: “tra i mezzi di prova utilizzabili dal giudice civile in materia di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli vi sono le presunzioni sancite dall’art. 2054 c.c.; tale norma esprime, in ciascuno dei commi che la compongono, principi di carattere generale applicabili a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto, di cortesia ovvero contrattuale, oneroso o gratuito, potendo il trasportato, indipendentemente dal titolo del trasporto, invocare i primi due commi dell’art. 2054 c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente ed il terzo comma per far valere quella solidale del proprietario, il quale può liberarsi solo provando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 11270 del 2014). Inoltre, il terzo trasportato, qualunque sia il titolo del trasporto, può esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del veicolo nel caso in cui sussista una condotta colposa dell’assicurato proprietario del veicolo (Cass. n. 23918 del 2007)”.
Alla luce delle seguenti considerazioni di diritto, la mera possibilità che l’evento dannoso possa essere stato cagionato da una serie di altre circostanze (rispetto al solo ipotizzato “improvviso colpo di sonno” nella sentenza in commento), da provarsi ad onere del trasportato, è ipotesi gravemente antigiuridica.
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