Cassazione in tema di comportamento antisindacale del datore di lavoro

Redazione 25/07/11

Con la sentenza n. 15782 del 19 luglio 2011 la Cassazione ha affrontato la questione relativa al bilanciamento fra il diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione agli artt. 4 e 40, e il diritto di iniziativa economica privata, di cui all’art. 41 Cost.

Le due situazioni possono venire a scontrarsi nei casi in cui i lavoratori aderiscano ad uno sciopero: in tale ipotesi, il diritto di iniziativa economica privata dell’imprenditore, che trova un limite nell’esercizio del diritto di sciopero, nel senso che egli non può impedire la manifestazione di protesta, può venire comunque legittimamente esercitato affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, limitando così gli effetti negativi dell’astensione dal lavoro sull’attività economica aziendale, purché non risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.

La Cassazione ha quindi stabilito che «il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, è configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali».

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