Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 2725 del 18 gennaio 2013 i giudici di legittimità hanno negato la concessione del beneficio di legge ribaltando la decisione del giudice minorile, contro la quale aveva fatto ricorso la Procura.
Per Piazza Cavour il perdono giudiziale deve essere concesso non solo in base alla giovane età e alla confessione dell’imputato, ma valutando soprattutto se vi siano o meno pendenze in altri procedimenti.
Nel concedere il beneficio, continuano gli ermellini, il giudice ha fondato la prognosi di futuro buon comportamento, e cioè la ragionevole presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (elemento, questo, strutturale dell’istituto), sul dato di incensuratezza dell’imputato, ma l’assenza di precedenti penali è solo dei ben più numerosi parametri, oggettivi e soggettivi, indicati nell’articolo 133 del codice penale ai fini del giudizio prognostico.
Se è pur vero che il giudice, per formulare tale giudizio, può scegliere di dare peso ad uno solo di questi parametri, o ad uno maggiormente rispetto ad altri, allora deve fornire adeguata motivazione di questa scelta.
Ciò è di palmare evidenza nel giudizio minorile avente ad oggetto personalità in formazione, nel quale, dunque, devono essere valutati anche i parametri rilevatori della personalità del minore e integratori, eventualmente, di una prognosi positiva. Quali ad esempio le circostanze e le modalità dell’azione. L’intensità del dolo, la condotta di vita anche susseguente al reato, le condizioni sociali e familiari.
La decisione è stata quindi annullata con rinvio al tribunale dei minori per un nuovo esame, che tenga conto di tutto ciò e del fatto che sull’imputato, secondo quanto era emerso, penda un precedente procedimento.
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