Con la sentenza n. 9176 dell’8 marzo 2012 la Corte suprema di legittimità ha confermato la decisione della Corte d’appello di escludere il patteggiamento (dunque la conseguente diminuzione di pena) nei casi di violenza sessuale commessa in danno di minori.
L’imputato, ultrasettantenne, riconosciuto colpevole del reato contestatogli, avendo abusato per cinque mesi di una ragazzina, d’accordo con i genitori, aveva risarcito il danno chiedendo l’applicazione della relativa attenuante e quindi il patteggiamento, ma la Procura non aveva accolto la richiesta, decisione tra l’altro confermata dal Gup.
L’imputato aveva fatto ricorso in Cassazione e in un primo momento i giudici di legittimità avevano ritenuto possibile, data l’applicabilità dell’attenuante del risarcimento, il rito alternativo.
La Corte d’appello aveva però escluso nuovamente il patteggiamento, decisione poi definitivamente confermata dalla Cassazione, che ha condiviso l’assunto dei giudici di merito, secondo cui la gravità del fatto, ravvisata soprattutto nella notevole differenza d’età tra l’imputato e la parte lesa, è una valutazione incensurabile, tale da giustificare il rigetto della richiesta di patteggiamento.
Né, continuano i giudici, può ritenersi illogica la concessione delle attenuanti generiche e la ritenuta gravità del fatto che aveva indotto il Tribunale a ritenere inadeguata la pena oggetto della richiesta di patteggiamento, trattandosi di valutazioni che operano su piani diversi: «le attenuanti generiche sono finalizzate a meglio calibrare la pena in relazione alle circostanze oggettive e soggettive del reato, mentre altra cosa è l’entità della pena finale (pur determinata anche con il calcolo della diminuzione per le attenuanti generiche) oggetto della valutazione di adeguatezza da parte del giudice ai fini del patteggiamento».
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