Cassazione respinge nullità della richiesta di rinvio a giudizio per abrogazione differita

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La Corte di Cassazione, con sentenza n. 876 del 2024 (ud. 15 dicembre 2023), ha sancito che è abnorme la nullità della richiesta di rinvio a giudizio dichiarata in vista di un’abrogazione differita.

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Corte di Cassazione – Sez. III Pen. – Sent. n. 876/2024 (ud. 15/12/2023)

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Indice

1. I fatti

Il Gup del Tribunale di Roma ha emesso un’ordinanza dichiarando la nullità della richiesta di rinvio a giudizio presentata dal Pubblico Ministero (P.M.) nei confronti dell’imputata. Tale richiesta era relativa al reato previsto dall’articolo 7 della legge numero 26 del 2019. Il Gup ha basato la sua decisione sull’abrogazione di quest’articolo a partire dal 1 gennaio 2024, come disposto dall’articolo 1, comma 318, della legge numero 197 del 2022. Inoltre, il Gup ha sottolineato che qualsiasi tentativo di ricondurre l’azione criminosa sotto altre disposizioni incriminatrici dovrebbe essere oggetto di una nuova contestazione, poiché la richiesta di rinvio a giudizio era nulla in quanto fondata su una norma abrogata, seppur con effetto differito.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha presentato un ricorso per cassazione, sostenendo l’irregolarità della decisione del Gup. Quest’ultimo aveva dichiarato la nullità in base a una presunta abrogazione “differita” di una norma penale rispetto a un fatto che poteva rientrare in un’altra norma incriminatrice. Il Procuratore ha contestato anche la mancanza di contraddittorio, in quanto non era stata tenuta un’udienza per permettere l’esercizio dei poteri di cui all’articolo 423 cod. proc. pen.
Il Procuratore Generale, con una requisitoria trasmessa, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, evidenziando la validità delle argomentazioni del ricorso. Ha anche menzionato un arresto recente delle Sezioni Unite a sostegno delle sue posizioni.
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2. Nullità della richiesta di rinvio a giudizio per abrogazione differita: l’analisi della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la decisione del Gup fosse fondata su basi non previste dall’ordinamento.
Nello specifico, la Corte osserva che è “abnorme, in quanto determina un’indebita stasi del procedimento, il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per un reato di cui è prevista l’abrogazione differita e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione, posto che l’abrogazione è irrilevante ai fini della validità della contestazione contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio, elevata con riguardo a una norma al momento vigente e applicabile“.
La Suprema Corte, poi, chiarisce i requisiti di un provvedimento “abnorme”: a) vizio per il quale non sono previste cause di nullità o inutilizzabilità; b) quando non sia altrimenti impugnabile; c) quando non sia inquadrabile nella struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una stasi processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica.
Ad avviso della Cassazione, tali caratteristiche sono ravvisabili nel caso di specie ed invero, il Gup ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio non perché ha ravvisato un vizio del capo di imputazione rispetto al contenuto descrittivo della condotta contestata o della norma incriminatrice richiamata, ma solo perché ha preso atto dell’abrogazione differita della fattispecie ascritta.

3. La decisione della Cassazione

Alla luce di quanto finora esposto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che tali circostanze non avrebbero consentito alcuna declaratoria di nullità, posto che la contestazione era stata ritualmente elevata secondo una norma in quel momento vigente ed applicabile.
Inoltre, la Corte chiarisce che “peraltro, a parte il fatto che la previsione di un’abrogazione differita di diversi mesi non esclude affatto la possibilità che il legislatore riveda quell’abrogazione, deve osservarsi che, ove pure l’abrogazione della norma incriminatrice fosse stata a effetto immediato, il G.U.P. non avrebbe potuto dichiarare comunque la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ma avrebbe dovuto o pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, o avrebbe dovuto emettere il decreto che dispone il giudizio, nel caso in cui, come sembra nel caso di specie, avesse ritenuto persistente il rilievo penale della condotta, pur sussumendolo in un’altra fattispecie incriminatrice, restando di competenza del giudice la corretta definizione giuridica del fatto“.
La Cassazione ha, dunque, annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Ufficio Gip/Gup.

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