Nuova sentenza choc commentata dalla Cassazione. Il punto deciso dalla Corte è, stavolta, se vi sia stata o no violenza sessuale in unrapporto consumato tra due ex coniugi dopo la separazione intervenuta proprio per la impossibilità di lei di avere rapporti sessuali che risultavano dolorosi a causa delle dimensioni dell’organo sessuale dell’uomo e che avevano spinto la donna a cercare un altro compagno.
In particolare la Corte ha stabilito che vi è stata violenza poiché il rapporto è intervenuto in condizioni di inequivocabile costrizione (il marito aveva chiuso la porta a chiave e lei non aveva urlato per non turbare i figli) ed afferma: "se è vero che l’amplesso costituisce una delle ragioni complementari, se non prevalenti, di quella umana affectio che spinge due persone a legarsi in matrimonio; è anche vero che questa umana e ragionevole aspettativa viene a cessare quando il rapporto matrimoniale cessa nei modi previsti dalla legge".
Ed è proprio sulla base di questa presunzione che deve ritenersi illecita, ed eventualmente coercitiva, una qualunque iniziativa sessuale di una delle parti: quando non sia provata un’equivoca e oggettiva volontà di ripristinare l’originario rapporto nella totalità di quei diritti e nell’adempimento di quei doveri che si ricollegano allo status dei coniugi.
Avv. Alfredo MAtranga
sentenza n.42979/2007
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi sigg.:
Dott. De Maio Guido Presidente
1. Dott. Petti Cirio Consigliere
2. Dott. Tardino Vincenzo Luigi Consigliere
3. Dott. Fiale Aldo Consigliere
4. Dott. Gazzara Santi Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
1) B.A. nato il 27/12/1973
Avverso SENTENZA del 10/11/2005
CORTE APPELLO di TORINO
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal consigliere
TARDINO VINCENZO LUIGI
Udito il Procuratore Generale in persona del dott.
Che ha concluso per la declaratoria d’inammissibilità
Udito, per la parte civile, l’Avv.
Udito i difensori Avv.
FATTO E DIRITTO
Il Gip del Tribunale di Vercelli, dichiarando B.A. colpevole dei reati al medesimo ascritti, e,riqualificato il reato di cui al capo A) nella fattispecie di cui all’art. 609 bis co. 1° c.p. , con la concessione delle attenuanti generiche e la continuazione tra i fatti contestati, lo aveva condannato, tra l’altro, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione. Con l’appello il difensore dell’imputato chiedeva il proscioglimento totale del suo assistito dal delitto di violenza sessuale e, in subordine, l’applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 609 bis u.c. cod. pen. I fatti, che si erano verificati tra persone già legate da vincolo coniugale e successivamente separate giudizialmente, erano stati denunciati dalla donna, il cui racconto era stato ritenuto credibile dal giudice, anche perché parzialmente ammessi dallo stesso imputato, che, però contestava l’addebito piu’ grave, e cioè, la violenza sessuale – che non sarebbe configurabile – per avervi la donna consentito. Per il difensore il suo assistito, che era una persona delicata e sensibile, e che non era mai trascesa a vie di fatto, avrebbe perso la testa in una sola occasione: coincidente con la conoscenza del tradimento della moglie. Nell’esposizione del difensore veniva, altresì, notato che la donna, ovvero la ex moglie, non aveva ragioni particolari per temere il suo ex marito, con il quale aveva conservato buoni rapporti; assecondandolo persino quando le fu chiesta una prestazione sessuale, salvo a rifiutarlo prima della conclusione dell’atto a causa delle sensazioni dolorose provate. Il difensore concludeva, sul punto, sulla mancanza di un esplicito dissenso, che aveva fatto ragionevolmente credere all’imputato di avere auto quella prestazione con la partecipazione volontaria della donna. L’impugnazione, che concerneva, appunto, il piu’ grave dei reati addebitati al B. , e cioè la predetta violenza sessuale – che era stata denunciata successivamente, e nell’occasione in cui la donna si era decisa a rivolgersi all’autorità riferendo di essere stata percossa e malmenata come da certificazione medica acquisita – riguardava l’insussistenza del piu’ grave fatto (…): per essere stato questo liberamente voluto e accettato dalla donna, anche sotto il profilo di una ragionevole scusante putativa… La corte territoriale rigettava l’appello argomentandolo sulla generale credibilità della persona offesa (anche perché, in relazione a quanto da lei asserito su taluni pregressi episodi d’ingiuria, minacce e lesioni, da lei subiti il 7.2.2000 e assentiti dallo stesso imputato, era intervenuta una sentenza di condanna che non era stata dallo stesso imputato appellata (e che, quindi era passata in giudicato) ma da dove si evinceva la condotta di un uomo molesto, petulante e animato da biasimevoli motivi. In questo contesto, osservava la Corte che il B. , pur mantenendo una certa buona relazione con la sua ex moglie – che aiutò concretamente in qualche occasione – aveva, altresì, conservato un senso di appartenenza, di possesso affettivo e di corrispondenza amorosa, spinta all’allusione sessuale… (nel sensoche, senza la sua metà, aveva la sensazione gli mancasse un adeguato mezzo di sfogo della sua sessualità); come, del resto, era dimostrato dalle molte lettere inviate alla ex moglie (… con mezzi ed accenti infantili, che provavano la persistenza di un’enfatuazione sopravvissuta alla separazione). La corte di merito, ripercorrendo sul piano fattuale il decorso di un’enfatuazione a senso unico, non aveva avuto remore a richiamare il disagio della donna, che aveva da sempre lamentato la difficoltà di avere rapporti sessuali con il marito, che era dotato di un membro sproporzionato; e che aveva finito con il frequentare un altro uomo (da cui la ragione delle richiamate ingiurie, minacce e percosse). Proprio su questo punto la Corte rimarcava particolarmente la ragionevolezza del racconto della donna che, una volta allontanato il marito, non avrebbe potuto avere alcuna spinta ad acconsentire ad un congiungimento per lei doloroso….
-Con riferimento, poi, all’episodio centrale del processo, e cioè alla violenza subita dalla donna, la Corte aveva ritenuto perfettamente credibile la parte offesa, che aveva raccontato come in quella certa occasione in cui si era trovata in casa sola con il marito, questi aveva chiuso la porta a chiave (circostanza, questa percepita come strumento di pressione, e non già come una semplice modalità per ottenere un momento d’intimità); e aveva esplicitamente manifestato la sua voglia di sesso: alla quale si era prestata perché intimorita dall’atteggiamento del coniuge (già conosciuto per certe intemperanze nei suoi confronti) e preoccupata della presenza dei bambini in altre stanze dell’alloggio; e al solo scopo di evitare conseguenze peggiori, che avrebbero inevitabilmente coinvolto i minori qualora avesse resistito e lo avesse contrastato gridando. Da questo la corte di merito avrebbe desunto che la donna si sarebbe prestata a sottomettersi alle voglie del suo ex marito per non subire rappresaglie e per non turbare i figli con scontri con il loro genitore. Quanto, poi, alla configurazione attenuata dell’ultimo comma dell’art. 609 bis c.p. la corte non aveva accolto la richiesta subordinata, esponendo come gli atti sessuali compiuti fossero giunti ad un livello avanzato e si fossero protratti a lungo e variamente, nel segno di una certa coazione psichica e nell’assoluta indifferenza per lo sperimentato disagio della donna a ricevere l’organo sessuale del marito: in una situazione di approfittamento dell’impossibilità per la stessa di sottrarsi con la fuga o con grida….
-Avverso la sentenza della corte d’appello di Torino l’imputato, che non aveva presentato motivi d’impugnazione relativamente agli accertati reati satelliti (artt. 660, capo b), 594, 612, capo c); e 582 capo d) – coperti, pertanto dal giudicato – puntava centralmente a contestare il reato di violenza sessuale di cui al capo A): eccependo il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della scriminante del consenso dell’avente diritto: in ragione del fatto che nonostante, il pregresso rapporto matrimoniale, le assidue frequentazioni, il contegno tenuto dalla parte offesa per precedenti scambi ed effusioni, potevano giustificare la ragionevole opinione dell’imputato circa la sussistenza si un preciso consenso alla consumazione del rapporto sessuale.
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-Questo Collegio ritiene che il ricorso debba essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali: essendo del tutto infondato il solo motivo relativo alla dedotta esistenza dell’esimente putativa del consenso dell’avente diritto. Premesso che il fatto, di cui si discute: e cioè, l’intervenuto rapporto sessuale con la donna (in data 13.11.2000) – denunciato successivamente in concomitanza con altri episodi delittuosi accaduti nel febbraio del 2001, e sui quali non sono stati proposti motivi di ricorso – è sostanzialmente un dato pacifico perché non contestato dall’imputato: il punto in diritto riguarda esclusivamente l’esaustività e , comunque, la non manifesta illogicità della motivazione sulla dedotta scriminante, sulla quale, secondo la difesa, non sarebbe fornita alcuna congrua motivazione. L’assunto della difesa non è puntuale perché la sentenza impugnata, seppure in un contesto complessivo e unitario della motivazione, aveva fornito precise risposte; rigettando il motivo sulla considerazione che la chiusura della porta a chiave, le giuste preoccupazioni di non coinvolgere i figli minori in uno scontro con il genitore: avevano creato un clima di manifesta coercizione, così da indurre e costringere la donna ad avere un rapporto sostanzialmente coatto , che non avrebbe mai accettato al di fuori di quelle condizioni. E invero, il caso della scusante invocata riguarderebbe astrattamente una situazione di fatto-reato che, per effetto della volontà del titolare del bene protetto, non è punibile (l’abdicazione del bene giuridico da parte del titolare, comportando l’inesistenza di un pregiudizio privato, comporta l’inesistenza di un nocumento pubblico: e quindi, una carenza d’interesse dello stato alla repressione….). Ma perché operi la scusante, occorre: che si tratti di un diritto disponibile – di un diritto, cioè, che lo Stato riconosce esclusivamente per garantire al singolo il godimento di un certo bene – ma, soprattutto, che il consenso sia prestato validamente: ovvero, che vi sia la libera volontà di permettere la lesione o la messa in pericolo del proprio diritto. Nel caso di specie, e con una insindacabile valutazione di fatto, il giudice del merito aveva esemplificato le circostanze di obiettiva coartazione per cui, in quel caso concreto, non fosse configurabile un libero e responsabile acconsentimento: dovendosi intendere la volontà della donna come viziata. Quanto poi, alla supposizione erronea dell’esistenza di una causa di giustificazione (la c.d. scusante punitiva) occorre che l’agente avesse supposto di trovarsi in una situazione di fatto tale che , ove fosse stata davvero sussistente, poteva ragionevolmente lasciarlo perlomeno in dubbio sulla reale e deliberata formazione di un convincimento; ma la ritenuta circostanza fattuale della chiusura della porta a chiave provava, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l’imputato aveva progettato il suo gesto, non solo astraendo dal consenso della donna, ma nel prevedibile rifiuto dello stesso. Va anche detto che la Corte aveva fondato un implicito dissenso della donna sulla circostanza accertata in atti (… perché al centro anche della negoziata separazione) delle di lei difficoltà ad avere rapporti sessuali con il marito a cagione del suo membro sproporzionato, che era per lei una fonte di forte disagio e sofferenza. Questo Collegio non può, peraltro non osservare come il fatto che l’imputato avesse conservato una certa relazione civile con la moglie non potesse fargli ritenere un recuperato possesso affettivo e una doverosa aspettativa sessuale: dandogli l’illusione di una comprensibile reciprocità e di un suo diritto a soddisfare le sue esigenze sessuali con la donna che era stata sua moglie.
Dalla sentenza impugnata si evince chiaramente come questo senso di civile tolleranza fosse stato dall’imputato intenzionalmente malinteso; e come la chiusura della porta a chiave avesse ingenerato nella donna una sensazione d’ineluttabile passività: da cui la ragionevole inferenza della corte di merito che nel contesto di una certa situazione – da lei non creata – la stessa avesse subito l’invadenza del suo ex marito, sottomettendosi ad un amplesso che non avrebbe mai voluto (…); e che l’imputato, perfettamente consapevole delle difficoltà e dell’effettività dei rapporti con la sua ex moglie; e soprattutto dei suoi mutati sentimenti, avesse in quelle circostanze posto in essere una situazione di sostanziale assoggettamento e costrizione del tutto incompatibile con un’univoca e riconoscibile libera disponibilità sessuale. Prescindendo, peraltro, da altre valutazioni morali o religiose (…), bisogna anche dire che, se è vero che l’amplesso è certamente un diritto-dovere dei coniugi uniti in matrimonio, e che inserisce naturalmente nella volontà degli stessi manifestata all’ufficiale distato civile di accettare il reciproco status di coniuge – al quale, appunto, sono collegati diritti e doveri, e anche i cosiddetti bona matrimonii, che non sono indisponibili per semplice volontà delle parti -; se è vero che l’amplesso costituisce una delle ragioni complementari, se non prevalenti, di quella umana affectio che spinge due persone a legarsi in matrimonio; è anche vero che questa umana e ragionevole aspettativa viene a cessare quando il rapporto matrimoniale cessa nei modi previsti dalla legge. Ed è, proprio sulla base di questa presunzione (praesumptio legis) che deve ritenersi illecita, ed eventualmente coercitiva, una qualunque iniziativa sessuale di una delle parti: quando non sia provata un’equivoca e oggettiva volontà di ripristinare l’originario rapporto nella totalità di quei diritti e nell’adempimento di quei doveri che si ricollegano allo status dei coniugi. Il ricorso va, pertanto, rigettato: con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20.9.2007
Il consigliere relatore e red.
Dott. Vincenzo Tardino
Il Presidente
Dott. Guido De Maio
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 21 NOVEMBRE 2007
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