Lucia Nacciarone
Con la sentenza n. 16270 del 27 giugno 2013 i giudici di legittimità hanno sancito il via libera per l’addebito della separazione a carico della donna; sulla decisione ha pesato il fatto che l’ex marito fosse disposto ad una riconciliazione, dalla stessa invece rifiutata.
Nel giudizio di merito era stato confermato l’affido condiviso dei figli collocati presso il padre, assegnatario della casa coniugale e obbligato al mantenimento.
Ad avviso dei giudici di legittimità l’adulterio commesso dalla moglie, la cui scoperta aveva provocato la domanda di separazione con addebito da parte del coniuge, fa scattare l’addebito, nonostante la disponibilità al perdono manifestata dal marito.
Infatti, sostiene la Corte: «il presupposto dell’addebito è rappresentato dal nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell’unione familiare, che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un menàge già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico. Quando, al contrario, in presenza di una condotta univocamente trasgressiva e gravemente lesiva dei doveri coniugali, alla volontà di riconciliazione non corrisponde un positivo riscontro da parte dell’altro, al quale è attribuito il comportamento determinante la crisi del rapporto coniugale, ed anzi si dà luogo a una maggiore ostentazione della relazione adulterina, appare evidente che si verifica la persistenza tanto della situazione di crisi, quanto di quella condotta, aggravata da un ulteriore elemento, che all’intollerabilità della convivenza si ritiene abbia dato luogo».
Perciò occorre indagare sia sull’infedeltà, approfondendo l’aspetto della sua efficacia causale rispetto alla crisi dei coniugi, sia sulla generica affermazione della volontà riconciliativa, la quale di per sé non elide la gravità del fatto, costituendo un ‘posterius’ rispetto alla proposizione della domanda di separazione, con richiesta di addebito, proprio per aver scoperto l’adulterio, ma può assumere valore in quanto determini (o avrebbe potuto determinare) un effettivo ristabilimento dell’armonia coniugale.
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