A deciderlo è una recente sentenza della Corte di legittimità (n. 28287 del 22 dicembre 2011) secondo cui se una paziente, recatasi al pronto soccorso per un fortissimo mal di testa, fa di tutto per essere dimessa e successivamente decede, la responsabilità dei sanitari non è poi così automatica.
Nel caso di specie, infatti, i giudici di prime cure avevano riconosciuto una responsabilità dei medici per non avere neanche effettuato la TAC alla signora, e accordato il risarcimento al marito e agli eredi.
La Corte d’appello aveva fondato il ragionamento sul presupposto che in caso di responsabilità medica il nesso causale sussiste anche quando, sulla base di un criterio probabilistico, si può ritenere che se fosse stato prestato un soccorso adeguato da parte del sanitario, si sarebbe potuto impedire l’evento dannoso.
I giudici di legittimità hanno tuttavia riscontrato che non sia stato seguito, in sede di merito, un giusto percorso logico: occorreva, infatti, in primo luogo accertare se la TAC fosse effettivamente necessaria e se la relativa omissione costituisse dunque colpa medica; in secondo luogo sarebbe stato d’obbligo verificare se il tempestivo esame diagnostico avrebbe evitato, con elevato grado di probabilità, la morte della paziente.
Nello specifico il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se la TAC doveva essere effettuata in base ai protocolli medici.
Per questo la decisione della Corte d’appello è stata cassata con rinvio ad altro giudice che dovrà verificare, ai fini dell’accertamento della responsabilità, la ricorrenza di questi elementi.
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